TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 19/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 658 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 19/11/2025 9.49 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8-9.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte ricorrente , con l'avv. RUOCCO ANDREA, ha concluso e Parte_1 discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.11.25 e come da note scritte di udienza del 12.11.25; parte resistente, con l'avv. ROMANELLI MARCO, ha Controparte_1 concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data
10.11.25 e come da note scritte di udienza del 14.11.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 658/2024 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA,
RICORRENTE
Contro
CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI MARCO , LD OR
( ) VIA DI SAN VALENTINO, 21 ROMA;
C.F._2
RESISTENTE
In punto a Mutuo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 21.6.24 e ritualmente notificato alla resistente in data 2.7.24 in uno a decreto di fissazione udienza del 2.7.24, abbia ad oggetto la domanda di di consumatore e mutuatario in Parte_2
relazione al contratto di prestito personale n. 17223164 dell'importo di Euro
22.347,04, già integralmente eseguito (da rimborsare mediante la restituzione di n. 120 mensili da Euro 280,00 cadauna stipulato inter partes in data 19 febbraio 2010) - volta all'accertamento che il TAEG indicato in tale contratto fosse inferiore a quello effettivamente praticato, per non avere la finanziaria incluso i costi assicurativi nel predetto indicatore, con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi e di condanna al pagamento della somma di € 13.134,68 a titolo di interessi indebiti già pagati e spese;
- dato atto di come parte resistente, , ritualmente Controparte_1
costituitasi con comparsa depositata in data 7.10.24, abbia chiesto il rigetto delle domande per tutti i motivi in tale atto indicato e qui richiamato per relationem;
- dato atto di come la causa sia stata chiamata per la decisione all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sul presupposto della sua natura documentale ed in quanto dipendente dalla definizione di questioni di diritto e come le parti abbiano depositato entrambe le rispettive note conclusive;
- rilevato che, poiché relativamente a tale rapporto la causa petendi coincide con la suddetta discrasia, si debba fare riferimento alla normativa inerente alla struttura ed al calcolo del TAEG al tempo vigente;
- rilevato come sul punto giovi precisare che, trattandosi di contratto di finanziamento stipulato in data 19.2.2010 (cfr. doc. 1 parte resistente), la normativa pro tempore applicabile risulta, invece, quella descritta dall'art. 2
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 DM n. 8 luglio 1992 1, in combinato disposto con quella contenuta nel vecchio art. 124 T.U.B.2 e non il novellato art. 125 bis del T.U.B. entrato in vigore in
1 A norma del quale:“1.Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e' il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG e' calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG e' un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purche' questi disponga di una ragionevole liberta' di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.” data 19.9.2010;
- ritenuto, sulla base di una lettura letterale del testo della prima delle due norme citate, il calcolo del TAEG avrebbe dovuto tenere in considerazione le spese dell'assicurazione stipulata dal contraente a copertura del debito - nelle ipotesi di disoccupazione, decesso e invalidità – ove “imposte” dalla finanziaria;
- osservato come, nel caso di specie le polizze, pur sottoscritte dall'opponente contestualmente alla stipula del contratto, debbano per contro intendersi autenticamente “facoltative” e non “imposte”, e ciò in quanto:
o prevedono tanto nel titolo della relativa sezione, quanto nel contenuto delle relative clausole del finanziamento, quanto nella relative condizioni di polizza, la natura espressamente “facoltativa” di tale garanzia;
o non viene riconosciuta alcuna penale in caso di recesso da parte del contraente che risulta libero nei 30 gg dalla stipula (cfr. doc. 8 e 9 parte resistente fasc. informativo);
consumatore; f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.”
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 o parte resistente ha dimostrato in giudizio di avere nel medesimo tempo offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti per i medesimi importi, allegando n. 3 contratti di finanziamento di durata ed importi similari a quelli in questione (docc. 3, 4 e 5 parte resistente), e concessi a soggetti aventi il medesimo rating creditizio del
Ricorrente, per i quali non è stata stipulata alcuna assicurazione collegata all'erogazione del finanziamento;
- ritenuto come tali circostanze escludano, dunque, che le polizze assicurative fossero obbligatorie per l'erogazione del credito o per ottenerlo alle medesime condizioni e, quindi, che dovessero essere indicate nel TAEG e che la finanziaria abbia assolto il relativo onere della prova (cfr. da ultimo Corte appello Napoli sez. VII, 23/07/2025, n.3919 secondo cui “in materia di contratti di credito al consumo, sebbene la contestualità temporale tra l' erogazione del finanziamento e una polizza CPI determini una presunzione di unicità causale che imporrebbe l' inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TAEG, tale presunzione è vincibile, spettando all' intermediario finanziario
l' onere di provare la natura meramente facoltativa della polizza, superando la presunzione mediante la produzione di un complesso unitario di elementi documentali e fattuali convergenti che dimostrino come l' operazione di credito sarebbe stata concessa alle medesime condizioni economiche anche in assenza di copertura assicurativa. Tali elementi includono l' esplicita dichiarazione di facoltatività e l' esclusione dal TAEG nella modulistica, l' assenza di un mutamento in peius delle condizioni contrattuali in caso di recesso dalla polizza, e la prova della concessione del medesimo credito a clienti con pari merito creditizio senza l' adesione alla polizza. Il concorso di tali prove legittima l'esclusione del costo dal TAEG..”);
- ritenuto che, in ogni caso, anche accedendo alla tesi di parte ricorrente secondo cui essendo state testualmente offerte in abbinamento al finanziamento,
7
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 nonostante la previsione testuale di “assicurazione facoltativa”, esse assumano il carattere di obbligatorietà - in quanto collegate funzionalmente al finanziamento ed essendo specificamente volte a contemperare il rischio di insolvenza in caso di disoccupazione, decesso o invalidità del debitore - ed assunta, in ipotesi, quindi, l'obbligatorietà dell'inclusione delle spese assicurative all'interno del TAEG e, dunque l'erronea indicazione del medesimo in fase di predisposizione del contratto, la domanda proposta non possa in ogni caso essere accolta;
- rilevato, infatti, come il tenore letterale della norma, ratione temporis applicabile, induca a ritenere che la nullità della clausola determinativa del tasso si riscontri solo in ipotesi di assenza della stessa o di una sua nullità nelle fattispecie espressamente contemplate dalla disciplina allora vigente, non anche in caso di difformità fra tenore della clausola e condizioni effettivamente praticate (TAEG c.d. “erroneo”);
- ritenuto che, in tal caso, ove fosse provato che la difformità avrebbe indotto l'opponente a non contrarre, causando a costui un danno, potrebbe eventualmente fondarsi una mera azione risarcitoria3 (il contratto peraltro risultando compiutamente eseguito anche spontaneamente del mutuatario), che tuttavia, non è stata formulata nel presente giudizio, posto che l'opponente si è limitato a chiedere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 124 c.5 T.U.B e la conseguente restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla finanziaria (cfr. ex multis Tribunale Milano sez. III, 05/02/2020 n. 1029);
- ritenuto, ad ogni buon conto, nel caso di specie il costo complessivo del finanziamento risulti comunque ricavabile dalle singole voci di spesa indicate in contratto nella prima pagina nella sezione denominata “parte specifica” ove viene fatto espresso riferimento a tutti i costi dell'operazione ivi comprese le spese assicurative;
- ritenuto, pertanto, che, sebbene il TAEG indicato non tenesse, in ipotesi, conto delle spese assicurative - le quali, essendo funzionalmente connesse al finanziamento e volte alla copertura del rischio di insolvenza del debitore, pur avrebbero, secondo la tesi del ricorrente, dovuto essere effettivamente comprese nel calcolo - l'indicazione erronea contenuta nel contratto rispetto al valore effettivo del TAEG (risultato senza dubbio più alto rispetto a quello indicato, in quanto comprensivo dei costi di assicurazione) non comporti alcuna automatica sostituzione ex art. 117 TUB, in quanto si tratta di difformità non incidente sull'onerosità complessiva del finanziamento, che è comunque agevolmente ricavabile dalle voci di costo menzionate in contratto;
- ritenuto che tale assunto risulti conforme con il principio di diritto sostenuto dalla Suprema Corte, e da ultimo confermato dalla recente sentenza Cass. Civ.
n.39169/2021, sulla scorta della quale “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” ;
- ritenuto nel caso di specie non venire in rilievo la diversa tematica della erronea indicazione del TEG supposta ai diversi fini dell'usura dei tassi nemmeno allegata;
9
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 - ritenuto come alle superiori premesse consegua il rigetto della domanda di parte ricorrente;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 127/22 s.m.i. tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
658 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 5.000 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA come per legge;
oltre contributo spese generali al 15%;
Così deciso il 19/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
10
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sulla scorta del quale: “
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi
e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 3 Cfr. provvedimento Collegio di coordinamento dell'Abf n. 10621/2017
8
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 19/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 658 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Oggi 19/11/2025 9.49 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 8-9.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva parte ricorrente , con l'avv. RUOCCO ANDREA, ha concluso e Parte_1 discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.11.25 e come da note scritte di udienza del 12.11.25; parte resistente, con l'avv. ROMANELLI MARCO, ha Controparte_1 concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data
10.11.25 e come da note scritte di udienza del 14.11.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 658/2024 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA,
RICORRENTE
Contro
CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI MARCO , LD OR
( ) VIA DI SAN VALENTINO, 21 ROMA;
C.F._2
RESISTENTE
In punto a Mutuo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 21.6.24 e ritualmente notificato alla resistente in data 2.7.24 in uno a decreto di fissazione udienza del 2.7.24, abbia ad oggetto la domanda di di consumatore e mutuatario in Parte_2
relazione al contratto di prestito personale n. 17223164 dell'importo di Euro
22.347,04, già integralmente eseguito (da rimborsare mediante la restituzione di n. 120 mensili da Euro 280,00 cadauna stipulato inter partes in data 19 febbraio 2010) - volta all'accertamento che il TAEG indicato in tale contratto fosse inferiore a quello effettivamente praticato, per non avere la finanziaria incluso i costi assicurativi nel predetto indicatore, con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi e di condanna al pagamento della somma di € 13.134,68 a titolo di interessi indebiti già pagati e spese;
- dato atto di come parte resistente, , ritualmente Controparte_1
costituitasi con comparsa depositata in data 7.10.24, abbia chiesto il rigetto delle domande per tutti i motivi in tale atto indicato e qui richiamato per relationem;
- dato atto di come la causa sia stata chiamata per la decisione all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sul presupposto della sua natura documentale ed in quanto dipendente dalla definizione di questioni di diritto e come le parti abbiano depositato entrambe le rispettive note conclusive;
- rilevato che, poiché relativamente a tale rapporto la causa petendi coincide con la suddetta discrasia, si debba fare riferimento alla normativa inerente alla struttura ed al calcolo del TAEG al tempo vigente;
- rilevato come sul punto giovi precisare che, trattandosi di contratto di finanziamento stipulato in data 19.2.2010 (cfr. doc. 1 parte resistente), la normativa pro tempore applicabile risulta, invece, quella descritta dall'art. 2
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 DM n. 8 luglio 1992 1, in combinato disposto con quella contenuta nel vecchio art. 124 T.U.B.2 e non il novellato art. 125 bis del T.U.B. entrato in vigore in
1 A norma del quale:“1.Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e' il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG e' calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG e' un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purche' questi disponga di una ragionevole liberta' di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.” data 19.9.2010;
- ritenuto, sulla base di una lettura letterale del testo della prima delle due norme citate, il calcolo del TAEG avrebbe dovuto tenere in considerazione le spese dell'assicurazione stipulata dal contraente a copertura del debito - nelle ipotesi di disoccupazione, decesso e invalidità – ove “imposte” dalla finanziaria;
- osservato come, nel caso di specie le polizze, pur sottoscritte dall'opponente contestualmente alla stipula del contratto, debbano per contro intendersi autenticamente “facoltative” e non “imposte”, e ciò in quanto:
o prevedono tanto nel titolo della relativa sezione, quanto nel contenuto delle relative clausole del finanziamento, quanto nella relative condizioni di polizza, la natura espressamente “facoltativa” di tale garanzia;
o non viene riconosciuta alcuna penale in caso di recesso da parte del contraente che risulta libero nei 30 gg dalla stipula (cfr. doc. 8 e 9 parte resistente fasc. informativo);
consumatore; f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.”
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 o parte resistente ha dimostrato in giudizio di avere nel medesimo tempo offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti per i medesimi importi, allegando n. 3 contratti di finanziamento di durata ed importi similari a quelli in questione (docc. 3, 4 e 5 parte resistente), e concessi a soggetti aventi il medesimo rating creditizio del
Ricorrente, per i quali non è stata stipulata alcuna assicurazione collegata all'erogazione del finanziamento;
- ritenuto come tali circostanze escludano, dunque, che le polizze assicurative fossero obbligatorie per l'erogazione del credito o per ottenerlo alle medesime condizioni e, quindi, che dovessero essere indicate nel TAEG e che la finanziaria abbia assolto il relativo onere della prova (cfr. da ultimo Corte appello Napoli sez. VII, 23/07/2025, n.3919 secondo cui “in materia di contratti di credito al consumo, sebbene la contestualità temporale tra l' erogazione del finanziamento e una polizza CPI determini una presunzione di unicità causale che imporrebbe l' inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TAEG, tale presunzione è vincibile, spettando all' intermediario finanziario
l' onere di provare la natura meramente facoltativa della polizza, superando la presunzione mediante la produzione di un complesso unitario di elementi documentali e fattuali convergenti che dimostrino come l' operazione di credito sarebbe stata concessa alle medesime condizioni economiche anche in assenza di copertura assicurativa. Tali elementi includono l' esplicita dichiarazione di facoltatività e l' esclusione dal TAEG nella modulistica, l' assenza di un mutamento in peius delle condizioni contrattuali in caso di recesso dalla polizza, e la prova della concessione del medesimo credito a clienti con pari merito creditizio senza l' adesione alla polizza. Il concorso di tali prove legittima l'esclusione del costo dal TAEG..”);
- ritenuto che, in ogni caso, anche accedendo alla tesi di parte ricorrente secondo cui essendo state testualmente offerte in abbinamento al finanziamento,
7
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 nonostante la previsione testuale di “assicurazione facoltativa”, esse assumano il carattere di obbligatorietà - in quanto collegate funzionalmente al finanziamento ed essendo specificamente volte a contemperare il rischio di insolvenza in caso di disoccupazione, decesso o invalidità del debitore - ed assunta, in ipotesi, quindi, l'obbligatorietà dell'inclusione delle spese assicurative all'interno del TAEG e, dunque l'erronea indicazione del medesimo in fase di predisposizione del contratto, la domanda proposta non possa in ogni caso essere accolta;
- rilevato, infatti, come il tenore letterale della norma, ratione temporis applicabile, induca a ritenere che la nullità della clausola determinativa del tasso si riscontri solo in ipotesi di assenza della stessa o di una sua nullità nelle fattispecie espressamente contemplate dalla disciplina allora vigente, non anche in caso di difformità fra tenore della clausola e condizioni effettivamente praticate (TAEG c.d. “erroneo”);
- ritenuto che, in tal caso, ove fosse provato che la difformità avrebbe indotto l'opponente a non contrarre, causando a costui un danno, potrebbe eventualmente fondarsi una mera azione risarcitoria3 (il contratto peraltro risultando compiutamente eseguito anche spontaneamente del mutuatario), che tuttavia, non è stata formulata nel presente giudizio, posto che l'opponente si è limitato a chiedere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 124 c.5 T.U.B e la conseguente restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla finanziaria (cfr. ex multis Tribunale Milano sez. III, 05/02/2020 n. 1029);
- ritenuto, ad ogni buon conto, nel caso di specie il costo complessivo del finanziamento risulti comunque ricavabile dalle singole voci di spesa indicate in contratto nella prima pagina nella sezione denominata “parte specifica” ove viene fatto espresso riferimento a tutti i costi dell'operazione ivi comprese le spese assicurative;
- ritenuto, pertanto, che, sebbene il TAEG indicato non tenesse, in ipotesi, conto delle spese assicurative - le quali, essendo funzionalmente connesse al finanziamento e volte alla copertura del rischio di insolvenza del debitore, pur avrebbero, secondo la tesi del ricorrente, dovuto essere effettivamente comprese nel calcolo - l'indicazione erronea contenuta nel contratto rispetto al valore effettivo del TAEG (risultato senza dubbio più alto rispetto a quello indicato, in quanto comprensivo dei costi di assicurazione) non comporti alcuna automatica sostituzione ex art. 117 TUB, in quanto si tratta di difformità non incidente sull'onerosità complessiva del finanziamento, che è comunque agevolmente ricavabile dalle voci di costo menzionate in contratto;
- ritenuto che tale assunto risulti conforme con il principio di diritto sostenuto dalla Suprema Corte, e da ultimo confermato dalla recente sentenza Cass. Civ.
n.39169/2021, sulla scorta della quale “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” ;
- ritenuto nel caso di specie non venire in rilievo la diversa tematica della erronea indicazione del TEG supposta ai diversi fini dell'usura dei tassi nemmeno allegata;
9
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 - ritenuto come alle superiori premesse consegua il rigetto della domanda di parte ricorrente;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 127/22 s.m.i. tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
658 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 5.000 per compensi difensivi, oltre IVA e CPA come per legge;
oltre contributo spese generali al 15%;
Così deciso il 19/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
10
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Sulla scorta del quale: “
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi
e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024 3 Cfr. provvedimento Collegio di coordinamento dell'Abf n. 10621/2017
8
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 658/2024