Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 343
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'atto denominato 'intimazione di pagamento' non potesse essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/73 o all'avviso di mora di cui all'art. 19 DPR 546/92, e che pertanto la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto potesse essere eccepita. Non essendo stata documentata la notifica delle fatture o di altri atti interruttivi della prescrizione, la pretesa è stata ritenuta prescritta.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, non potendo l'atto denominato 'intimazione di pagamento' essere equiparato all'avviso di mora, la prescrizione maturata anteriormente a tale atto potesse essere eccepita. Poiché l'ente impositore non ha documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, la pretesa è stata ritenuta prescritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 343
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 343
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo