TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 253
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che la dismissione sia stata motivata da valutazioni di non convenienza economica e sostenibilità finanziaria, oltre che dalla possibilità di esternalizzazione del servizio. La giurisprudenza consolidata attribuisce natura provvedimentale agli atti di pianificazione e ricognizione delle partecipazioni pubbliche, sottoponendoli al sindacato del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità/travisamento dei presupposti e violazione artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 175/2016

    La deliberazione comunale motiva la dismissione sulla base del fatto che la società non ha ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, e considera la possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio. La valutazione di non convenienza economica e sostenibilità finanziaria del modello di autoproduzione giustifica l'apertura a modelli di outsourcing.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 253
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 253
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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