Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2023, proposto da
Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo Del Federico, Antonella Zuccarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccamorice, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roccamorice n. 31 del 28.12.2022 avente ad oggetto la “ Revisione ordinaria partecipate ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n.100 ”, nella parte in cui è stata approvata la “ cessione/alienazione quote ” di partecipazione del Comune di Roccamorice in Ambiente s.p.a. pubblicata in data 11.01.2023 e comunicata a mezzo pec ad Ambiente s.p.a. in pari data;
- della relazione tecnica sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione per l'anno 2021 avente ad oggetto le partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Roccamorice ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2022;
- nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale ed allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa ER ER e udito per la ricorrente l’Avvocato Sara Bartolini, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con ricorso proposto come in rito, Ambiente s.p.a., società interamente partecipata da capitale pubblico avente quale oggetto sociale la raccolta integrata e il trasporto dei rifiuti urbani, i servizi di pulizia e di igiene del suolo pubblico, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Roccamorice (PE) n. 31 del 28 dicembre 2022, con cui è stata approvata la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nella parte in cui è stata disposta la dismissione della partecipazione comunale nel capitale sociale e nella governance della società.
Il Comune di Roccamorice non si è costituito in giudizio.
Alla udienza straordinaria di smaltimento del contenzioso arretrato del giorno 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine litis , il Collegio ritiene sussistente la propria giurisdizione sulla controversia.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto della giurisdizione, sono devolute al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale e prodromica, di natura pubblicistica, con cui un ente pubblico delibera di incidere sulle vicende societarie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 maggio 2021 n. 1211 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3969; 12 dicembre 2018, n. 7030; 24 aprile 2017, n. 1894; Corte di cassazione, sezioni unite, 20 settembre 2013, n. 21588).
A tale indirizzo occorre dare continuità nel caso di specie, in cui il Comune di Roccamorice ha dismesso la propria partecipazione nel capitale sociale e nella governance della società Ambiente s.p.a., all'esito di una valutazione di non conformità dell'attività svolta dalla stessa al perseguimento dei propri fini istituzionali, oltre che in considerazione della non sostenibilità economico-finanziaria della scelta per l’autoproduzione dei servizi, rispetto al modello dell’ outsourcing .
Gli artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in ossequio ai quali è stato adottato il provvedimento impugnato, attribuiscono espressamente natura provvedimentale ai piani di razionalizzazione e agli atti di ricognizione delle partecipazioni pubbliche, in quanto espressione di un potere autoritativo, dal quale discende la loro sottoposizione al sindacato del giudice amministrativo.
Venendo al merito, il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 24, D.LGS N. 175/2016. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI SUCCESSIVI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E TRAVISAMENTO DEL AT ”.
La società ricorrente lamenta che al caso di specie non possano ritenersi applicabili le previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal momento che i servizi resi da Ambiente s.p.a. ricadono nella categoria dei servizi di interesse generale di cui alla lett. a) dell’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, richiamato dall’art. 24 del medesimo decreto, e pertanto il Comune non avrebbe dovuto procedere alla dismissione delle quote. Lamenta, inoltre, la contraddittorietà del comportamento del Comune, che prima avrebbe partecipato “ attivamente alla fusione per incorporazione e costituzione della nuova Ambiente s.p.a. ”, per poi dismetterne la partecipazione.
II. “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’/TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI- VIOLAZIONE ARTT.20 E 24 D.LSG. [N. 175/2016]”.
La ricorrente ritiene insussistenti i presupposti per poter procedere alla dismissione delle quote. Precisa che le quote dismesse afferiscono ad una società in house pluripartecipata, costituita per la gestione del servizio rifiuti, in conformità ai principi di efficienza, economicità e razionalizzazione.
Lamenta l’erronea applicazione degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oltre che la violazione dell’interesse pubblico, giacché il Comune di Roccamorice, invece di avvalersi di Ambiente s.p.a. quale propria società in house providing , nel mese di febbraio 2020 ha affidato ad una società esterna il servizio di igiene urbana.
Il ricorso è infondato.
Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.
A partire dall'adozione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico sulle Società Partecipate (T.U.S.P.), il Legislatore ha imposto alle amministrazioni detentrici di quote societarie in società miste un obbligo di annuale ricognizione delle partecipazioni societarie al fine di valutarne la riconducibilità alle categorie di partecipazioni ex lege (art. 20, comma 2, T.U.S.P.) meritevoli di essere oggetto di razionalizzazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 giugno 2025 n. 2474).
Accanto alla razionalizzazione periodica, l'art. 24 del T.U.S.P. prevede altresì una revisione straordinaria delle partecipazioni, in virtù della quale all'Amministrazione era fatto obbligo, entro il 30 settembre 2017, di individuare quelle non meritevoli, secondo i parametri normativi, di mantenimento; conseguentemente, entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il comma 4 dell'art. 24 prescrive di procedere alla loro alienazione o razionalizzazione.
L'efficacia dell'obbligo di cui al citato comma 4 dell'art. 24 è stata, tuttavia, sospesa dallo stesso Legislatore che ha provveduto a dettare una disciplina derogatoria temporanea, inserendo nell'art. 24 cit. dapprima - tramite l'art. 1, comma 723, l. 30 dicembre 2018, n. 145 - il comma 5- bis (“ A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ”) e poi - con l'art. 16, comma 3 bis , del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 - il comma 5- ter (“ Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 ”) (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 giugno 2025 n. 2474).
Tanto che si tratti dell'obbligo di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 cit., tanto che ci si riferisca all'obbligo di revisione straordinaria di cui all'art. 24 cit., il T.U.S.P. impone la dismissione delle partecipazioni in società che non rispettino determinati vincoli.
Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 86 del 4 aprile 2022), il T.U.S.P. è stato concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e riordina, innovando, un quadro legislativo piuttosto disorganico, frutto di ripetuti interventi del Legislatore che avevano tentato di ridurre gli sprechi e di porre limiti al ricorso alle società a partecipazione pubblica. Il T.U.S.P., infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 giugno 2025 n. 2474).
Segnatamente, l'articolo 4 del T.U.S.P., ritenuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 201 del 28 luglio 2022) non solo attinente alla materia “ordinamento civile”, ma anche portatore di “profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione” (sentenza n. 86 del 2022), ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.
Ciò in quanto il fenomeno delle società a partecipazione pubblica - che ha consentito anche significative innovazioni dell'intervento pubblico - si era sviluppato in modo esponenziale, con amministrazioni che vi avevano fatto ricorso in modo indiscriminato, anche per lo svolgimento di attività non riconducibili ai loro fini istituzionali, con il pregiudizievole effetto di chiudere, senza ragione, alla concorrenza determinati mercati, e, comunque, molto spesso senza rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, con conseguenti gravi disavanzi e oneri per la finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 giugno 2025 n. 2474).
Per conseguire i risultati prefissati, il Legislatore ha, pertanto, stabilito all’art. 20 del T.U.S.P. che “ Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 ” (comma 1) e che “ I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 ” (comma 2).
Quanto alle “ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ”, l’art. 4 del T.U.P.S., prevede, al comma 1, un vincolo di scopo (“ Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società ”): possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico; al comma 2, un vincolo di attività (“ Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; ...”): nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni in società “di produzione di un servizio di interesse generale”.
Per la definizione di “servizio di interesse generale” occorre, peraltro, fare riferimento all'art. 2, comma 1, lett. h), T.U.S.P., laddove per si specifica che “servizi d'interesse generale” s'intendono “ le attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale ”.
Nel definire i “servizi di interesse economico generale”, il legislatore, alla seguente lett. i) del medesimo art. 2 cit., stabilisce che i servizi di interesse economico generale sono “ i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato ”.
È da notare che anche nella definizione di “servizi di interesse generale” (locuzione di derivazione comunitaria recepita nell'ordinamento interno essenzialmente in luogo della tradizionale formula del “servizio pubblico”), v'è un richiamo alle finalità dell'attività di produzione e fornitura di beni o servizi. Questa dev'essere necessaria “per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento” per garantire “l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.
In dottrina si è rilevato come l'introduzione nell'ordinamento interno della locuzione comunitaria di “servizi di interesse generale” abbia comportato un superamento delle tradizionali concezioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578).
Del resto, osserva il Collegio, nella definizione di “servizio di interesse generale” v'è il riferimento alla necessità che il servizio, a differenza di quanto avverrebbe ove fosse lasciato al mercato senza un intervento pubblico, sia svolto in condizioni “differenti di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”. Si tratta dei cc.dd. obblighi di servizio pubblico.
Gli obblighi di servizio compongono, nel loro insieme, la disciplina cui è sottoposta una data attività di erogazione di un servizio (o produzione di un bene) se, per stima di un'amministrazione pubblica, la stessa è considerata necessaria ad assicurare la soddisfazione di bisogni della collettività di riferimento. Al contempo, la soddisfazione di questi bisogni costituisce il fine pubblico dell'impresa gestita da una società a partecipazione pubblica che svolga servizi di interesse generale: la ragione, cioè, per la quale l'amministrazione pubblica decide di intervenire a modo di imprenditore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578).
Il combinato disposto degli articoli 4, comma 1, 2, comma 1, lett. a) e 2 , comma 1, lett. h) conduce a concludere che la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai “bisogni della collettività di riferimento” che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene. E sempre che la soddisfazione dei detti bisogni non sia già rimessa alla competenza di un'altra amministrazione pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578).
È in questo senso che va inteso il riferimento, contenuto nell'articolo 2, comma 1, lett. h), all'assunzione del servizio “nell'ambito delle rispettive competenze” e nell'art. 4, comma 1, al perseguimento delle “finalità istituzionali” cui dovrà rispondere l'attività societaria; nei limiti del travalicamento della competenza a danno di altre amministrazioni pubbliche è sindacabile la valutazione dei bisogni della collettività di riferimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578).
Il Comune, ente autonomo a fini generali (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e così considerato, tra le tante, da Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6644, e da Cass., V, 30 ottobre 2018, n. 27572) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, è il soggetto pubblico cui spetta, salva diversa scelta legislativa (giustificata con la necessità di assicurare l'esercizio unitario, secondo i principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'art. 118, primo comma, Cost.), la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e le loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché scelta delle modalità per la loro soddisfazione. Ciò anche, per quanto interessa in questa sede, mediante l'erogazione di un servizio ovvero la produzione e la fornitura di un bene (come previsto dall'art. 13, comma 1, TUEL, per il quale: “ Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, regionale, secondo le rispettive competenze ”). In assenza di potestà legislativa, la scelta dell'amministrazione comunale è compiuta in atti amministrativi politico-discrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti indicati (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578).
Il rinvio - quanto alle società già partecipate - dell'art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016 all'articolo 4 non è casuale: come già in sede di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, anche al momento della loro dismissione (seppur in via di principio imposta dal legislatore nel quadro di un riassetto straordinario), la scelta dell'amministrazione pubblica non è unitaria, ma è logicamente articolata in due fasi successive, dove solo l'esaurimento in termini negativi della prima consente di passare alla seconda: una prima fase in cui viene effettuata dall'amministrazione interessata la preliminare valutazione politico-strategica nei termini appena detti ; e poi una seconda fase in cui viene effettuata la seconda valutazione, che riguarda le condizioni e i mezzi mediante i quali dar seguito all'attuazione del servizio; quest'ultima non ha caratteri politico-discrezionali ed dunque in giustizia è normalmente sindacabile.
Ritiene il Collegio che la deliberazione comunale in questione si collochi nel quadro descritto e sia rispettosa dei limiti legislativi.
La deliberazione del Consiglio Comunale di Roccamorice n. 31 del 28 dicembre 2022 impugnata, con cui è stata approvata la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante, per quanto di interesse, la dismissione della partecipazione comunale in Ambiente s.p.a., motiva tale scelta in relazione al fatto che la società in questione “ non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico ”.
In particolare, poi, nella relazione tecnica allegata alla deliberazione (Allegato B), è precisato, quanto alle motivazioni della scelta, che “(...) ai sensi dell’art. 24, comma 1, la predetta società non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico ”.
Viene in rilievo una scelta di dismissione delle partecipazioni pubbliche sorretta da un articolato motivazionale complesso, dove accanto alla considerazione che Ambiente s.p.a. “ non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ” si aggiungono ulteriori valutazioni di ordine strettamente economico-finanziario, anche in ragione della possibilità di esternalizzazione del servizio quale alternativa rispetto all’autoproduzione.
In definitiva, quindi, in disparte la circostanza che il servizio di che trattasi possa essere riconosciuto come strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, viene in rilievo una valutazione di non convenienza in termini di sostenibilità economico-finanziaria del modello dell’autoproduzione mediante affidamento in house , cui ragionevolmente segue l’apertura a modelli di outsourcing del servizio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AV, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
ER ER, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ER ER | AR AR AV |
IL SEGRETARIO