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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE MA LL, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4284/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004781758000 IRES IVA IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004781758000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004781758000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7337/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.05.2025 ad Agenzia delle Entrate - ON la società Calderone s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.sig.ra Nominativo_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata notificata in data 25.03.2025 che si fondava su tre avvisi di accertamento chiedendone l'annullamento. Rilevava che due degli avvisi presupposti erano stati oggetto di sentenze passate in cosa giudicata con le quali questa Corte aveva dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela di parte del debito iscritto e di istanza di definizione agevolata di cui alla legge 197/2022 che era stata accolta con provvedimento prot. n. 2023320901785557 che prevedeva un piano di rientro in n. 18 rate. Dopo essere decaduta dal beneficio per mancato pagamento di alcune rate, in data 18.04.2025 la società aveva inoltrato istanza di riammissione che era stata accolta.Il nuovo piano prevedeva una rateizzazione in 10 rate.
Chiedeva, pertanto, che la parte resistente fosse condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Agenzia delle Entrate - ON costituendosi in giudizio dava atto del fatto che, dopo la emissione di un provvedimento di sgravio parziale datato 5.10.2023, i pagamenti delle rate erano stati regolari sicché chiedeva che la Corte dichiarasse estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensate le spese di causa.
a Cortre, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della accertata regolarità dei pagamenti effettuati dalla società ricorrente in attuazione del piano di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, deve dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e le spese di causa possono essere dichiarate compensate tra le parti.
Trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art. 12 bis d.l. 84/2025 ossia la norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata secondo cui:
1) Il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 l. 197/2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della l. 197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3 bis del d.l. 202/2024, conv., con modificazioni, dalla l. 15/2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – ON che sia parte del giudizio, ovvero in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, c. 235, l.187/2022 e della comunicazione prevista dall'art. 1, c. 241, della medesima legge l. 197/2022 o dell'art. 3 bis, comma 2, lett. c) del citato d.l. 202/2024 ed ella documentazione attestante il versamento della prima o unica rata;
2) l'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'art. 1 l. 1097/2022 comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di causa compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 5/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE MA LL, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4284/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004781758000 IRES IVA IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004781758000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259004781758000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7337/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.05.2025 ad Agenzia delle Entrate - ON la società Calderone s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.sig.ra Nominativo_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata notificata in data 25.03.2025 che si fondava su tre avvisi di accertamento chiedendone l'annullamento. Rilevava che due degli avvisi presupposti erano stati oggetto di sentenze passate in cosa giudicata con le quali questa Corte aveva dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela di parte del debito iscritto e di istanza di definizione agevolata di cui alla legge 197/2022 che era stata accolta con provvedimento prot. n. 2023320901785557 che prevedeva un piano di rientro in n. 18 rate. Dopo essere decaduta dal beneficio per mancato pagamento di alcune rate, in data 18.04.2025 la società aveva inoltrato istanza di riammissione che era stata accolta.Il nuovo piano prevedeva una rateizzazione in 10 rate.
Chiedeva, pertanto, che la parte resistente fosse condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Agenzia delle Entrate - ON costituendosi in giudizio dava atto del fatto che, dopo la emissione di un provvedimento di sgravio parziale datato 5.10.2023, i pagamenti delle rate erano stati regolari sicché chiedeva che la Corte dichiarasse estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensate le spese di causa.
a Cortre, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della accertata regolarità dei pagamenti effettuati dalla società ricorrente in attuazione del piano di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, deve dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e le spese di causa possono essere dichiarate compensate tra le parti.
Trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art. 12 bis d.l. 84/2025 ossia la norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata secondo cui:
1) Il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 l. 197/2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della l. 197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3 bis del d.l. 202/2024, conv., con modificazioni, dalla l. 15/2025, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – ON che sia parte del giudizio, ovvero in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, c. 235, l.187/2022 e della comunicazione prevista dall'art. 1, c. 241, della medesima legge l. 197/2022 o dell'art. 3 bis, comma 2, lett. c) del citato d.l. 202/2024 ed ella documentazione attestante il versamento della prima o unica rata;
2) l'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'art. 1 l. 1097/2022 comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di causa compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 5/12/2025