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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/09/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
887/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 887/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Aguglia Barbara, CP_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Corvi Controparte_2
Laura, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1996 in NA (TR) precisando che dall'unione è nata il [...] in [...] la figlia ad oggi maggiorenne Per_1 ed autonoma economicamente e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano CP_2 CP_1 reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile l'uno a carico dell'altro.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che la figlia ha oramai costituito una propria Persona_2 famiglia, con il compagno ed il figlio , pertanto, a modifica di quanto Controparte_3 Per_3 stabilito al punto 4) dell'accordo di separazione, gli stessi non ritengono più necessario prevedere un contributo al mantenimento della stessa.
3) I coniugi, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, hanno inoltre concordato quanto segue:
- Il signor rimane proprietario esclusivo dell'ex casa familiare sita in Terni, Via CP_1
Trevi n. 47; le parti dichiarano, pertanto, di non voler procedere all'intestazione della nuda proprietà dell'immobile sopra indicato a favore della figlia diversamente a quanto stabilito al Persona_2 punto 2, secondo capoverso, dell'accordo di separazione, in considerazione anche del mancato interesse di quest'ultima all'intestazione dell'ex casa familiare, come risulta dalla scrittura privata da lei sottoscritta e allegata al ricorso (cfr doc. 13).
- Il signor si impegna a far fronte in via esclusiva alle rate del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto dell'abitazione di Terni, Via Trevi n. 47, con l'istituto Intesa Sanpaolo S.p.a., giusto atto Notaio, Dott. del 22.06.2007, Rep. n. 162286, Racc. n. 29776. Persona_4
- Il signor si impegna, altresì, a sostenere integralmente e tempestivamente il CP_1 pagamento delle rate relative al finanziamento contratto con a titolo di “prestito Controparte_4 personale”, in data 29.11.2012, codice rapporto istituto n. 47105471, nel quale la signora
[...] ha assunto il ruolo di garante delle obbligazioni nascenti dal contratto e si obbliga, CP_2 altresì, a tenere indenne quest'ultima da qualsiasi iniziativa che la finanziaria Controparte_4 dovesse intraprendere in conseguenza dei mancati pagamenti.
- I signori e danno atto, infine, che tra gli stessi non vi sono beni CP_1 Controparte_2 in comunione e che non vi sono, ad eccezione di quanto indicato nei punti precedenti, ulteriori pendenze e/o questioni di dare/avere relative all'intercorso rapporto di coniugio né a qualsivoglia altro titolo.
- Le spese per l'assistenza legale nel presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/06/1996 tra
[...]
e in NA (TR) alle condizioni indicate nel ricorso CP_1 Controparte_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AR (TR) (atto n. 43, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1996); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto dell'8.9.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 887/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Aguglia Barbara, CP_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Corvi Controparte_2
Laura, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1996 in NA (TR) precisando che dall'unione è nata il [...] in [...] la figlia ad oggi maggiorenne Per_1 ed autonoma economicamente e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano CP_2 CP_1 reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile l'uno a carico dell'altro.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che la figlia ha oramai costituito una propria Persona_2 famiglia, con il compagno ed il figlio , pertanto, a modifica di quanto Controparte_3 Per_3 stabilito al punto 4) dell'accordo di separazione, gli stessi non ritengono più necessario prevedere un contributo al mantenimento della stessa.
3) I coniugi, nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, hanno inoltre concordato quanto segue:
- Il signor rimane proprietario esclusivo dell'ex casa familiare sita in Terni, Via CP_1
Trevi n. 47; le parti dichiarano, pertanto, di non voler procedere all'intestazione della nuda proprietà dell'immobile sopra indicato a favore della figlia diversamente a quanto stabilito al Persona_2 punto 2, secondo capoverso, dell'accordo di separazione, in considerazione anche del mancato interesse di quest'ultima all'intestazione dell'ex casa familiare, come risulta dalla scrittura privata da lei sottoscritta e allegata al ricorso (cfr doc. 13).
- Il signor si impegna a far fronte in via esclusiva alle rate del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto dell'abitazione di Terni, Via Trevi n. 47, con l'istituto Intesa Sanpaolo S.p.a., giusto atto Notaio, Dott. del 22.06.2007, Rep. n. 162286, Racc. n. 29776. Persona_4
- Il signor si impegna, altresì, a sostenere integralmente e tempestivamente il CP_1 pagamento delle rate relative al finanziamento contratto con a titolo di “prestito Controparte_4 personale”, in data 29.11.2012, codice rapporto istituto n. 47105471, nel quale la signora
[...] ha assunto il ruolo di garante delle obbligazioni nascenti dal contratto e si obbliga, CP_2 altresì, a tenere indenne quest'ultima da qualsiasi iniziativa che la finanziaria Controparte_4 dovesse intraprendere in conseguenza dei mancati pagamenti.
- I signori e danno atto, infine, che tra gli stessi non vi sono beni CP_1 Controparte_2 in comunione e che non vi sono, ad eccezione di quanto indicato nei punti precedenti, ulteriori pendenze e/o questioni di dare/avere relative all'intercorso rapporto di coniugio né a qualsivoglia altro titolo.
- Le spese per l'assistenza legale nel presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/06/1996 tra
[...]
e in NA (TR) alle condizioni indicate nel ricorso CP_1 Controparte_2 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AR (TR) (atto n. 43, parte II, serie A, Uff. 1, anno 1996); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto dell'8.9.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti