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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9563/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IS NA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9563/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUCA MARIA TRAPANI presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. ANNA PAPPALARDO presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 11/09/2025
Per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 11/09/2025
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Tunisia, il Parte_2 Controparte_1
29/07/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
304 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: il 19.09.1993, il 17.11.1996 e , il 03.05.2002. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
06/04/2021.
Con ricorso depositato il 23/05/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Egli chiedeva altresì di corrispondere alla figlia Per_3
un contributo per il suo mantenimento di euro 150,00, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N.
In data 21/10/2022 si costituiva in giudizio la signora la quale non Controparte_1
contestava la domanda di scioglimento avanzata da parte ricorrente. Ella, in particolare chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese mediche e un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 Per_3
mensili (o del diverso importo maggiore o minore da stabilirsi in corso di causa).
Avanti al Presidente del Tribunale le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 11/09/2025, parte ricorrente precisava come da ricorso introduttivo, chiedendo di non essere onerata del pagamento del mantenimento per la figlia , con lui convivente. Per_3
Parte convenuta precisava come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc con rinuncia all'assegno di mantenimento per la figlia, pacificamente ormai convivente con il padre, insistendo nel pagamento di assegno divorzile di euro 300 mensili. Rinunciava altresì all'assegnazione della casa famigliare.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Avendo la convenuta rinunciato alle domande di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, ormai convivente con il padre, ed all'assegnazione della casa coniugale, rimane da decidere la questione inerente all'assegno divorzile in favore della moglie.
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve pagina 3 di 5 tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Le parti si sono sposate nel 1991 ed hanno avuto tre figli. Nel corso della convivenza, è emerso come la signora non abbia potuto lavorare poiché il marito non era d'accordo (cfr dichiarazioni teste CP_1
rese all'udienza del 31.05.2024). Ella è rimasta a casa ad accudire i figli sino almeno Testimone_1
al 2008, quando ha cominciato a svolgere qualche lavoretto saltuario, mentre il marito ha sempre lavorato.
Attualmente la convenuta presta attività di badante con un guadagno di circa 300 euro mensili. Rispetto all'epoca della separazione non percepisce più il reddito di cittadinanza e dovrà presumibilmente rilasciare la casa coniugale a fronte della revoca dell'assegnazione. Ella ha inoltre un'invalidità del
36% che è pur vero che era già presente all'epoca della separazione, ma certamente all'età di 55, senza specifiche pregresse esperienze, non le permetterà di reperire migliore attività lavorativa. Il marito, invece, vive attualmente in Belgio e percepisce un reddito di circa 2300 euro mensili.
Alla luce di ciò ritiene il collegio di riconoscere in favore della signora un assegno Controparte_1
divorzile di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT.
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, considerata la natura necessaria del giudizio e il mutamento delle condizioni relative alla figlia in corso di giudizio, parte ricorrente deve essere condannata al versamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dalla convenuta nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4252,50 (di cui € 850,50 per la fase di pagina 4 di 5 studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Controparte_1
REVOCA l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del ricorrente. Per_3
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Controparte_1
mese, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di assegno divorzile.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute Parte_2
da nella misura di 1/2, spese liquidate per intero in complessivi € 4252,50, Controparte_1
oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 26.09.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott IS NA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IS NA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9563/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUCA MARIA TRAPANI presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. ANNA PAPPALARDO presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 11/09/2025
Per parte convenuta: come da verbale d'udienza del 11/09/2025
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Tunisia, il Parte_2 Controparte_1
29/07/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
304 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: il 19.09.1993, il 17.11.1996 e , il 03.05.2002. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
06/04/2021.
Con ricorso depositato il 23/05/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Egli chiedeva altresì di corrispondere alla figlia Per_3
un contributo per il suo mantenimento di euro 150,00, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N.
In data 21/10/2022 si costituiva in giudizio la signora la quale non Controparte_1
contestava la domanda di scioglimento avanzata da parte ricorrente. Ella, in particolare chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese mediche e un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 Per_3
mensili (o del diverso importo maggiore o minore da stabilirsi in corso di causa).
Avanti al Presidente del Tribunale le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 11/09/2025, parte ricorrente precisava come da ricorso introduttivo, chiedendo di non essere onerata del pagamento del mantenimento per la figlia , con lui convivente. Per_3
Parte convenuta precisava come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc con rinuncia all'assegno di mantenimento per la figlia, pacificamente ormai convivente con il padre, insistendo nel pagamento di assegno divorzile di euro 300 mensili. Rinunciava altresì all'assegnazione della casa famigliare.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Avendo la convenuta rinunciato alle domande di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, ormai convivente con il padre, ed all'assegnazione della casa coniugale, rimane da decidere la questione inerente all'assegno divorzile in favore della moglie.
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve pagina 3 di 5 tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Le parti si sono sposate nel 1991 ed hanno avuto tre figli. Nel corso della convivenza, è emerso come la signora non abbia potuto lavorare poiché il marito non era d'accordo (cfr dichiarazioni teste CP_1
rese all'udienza del 31.05.2024). Ella è rimasta a casa ad accudire i figli sino almeno Testimone_1
al 2008, quando ha cominciato a svolgere qualche lavoretto saltuario, mentre il marito ha sempre lavorato.
Attualmente la convenuta presta attività di badante con un guadagno di circa 300 euro mensili. Rispetto all'epoca della separazione non percepisce più il reddito di cittadinanza e dovrà presumibilmente rilasciare la casa coniugale a fronte della revoca dell'assegnazione. Ella ha inoltre un'invalidità del
36% che è pur vero che era già presente all'epoca della separazione, ma certamente all'età di 55, senza specifiche pregresse esperienze, non le permetterà di reperire migliore attività lavorativa. Il marito, invece, vive attualmente in Belgio e percepisce un reddito di circa 2300 euro mensili.
Alla luce di ciò ritiene il collegio di riconoscere in favore della signora un assegno Controparte_1
divorzile di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT.
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, considerata la natura necessaria del giudizio e il mutamento delle condizioni relative alla figlia in corso di giudizio, parte ricorrente deve essere condannata al versamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dalla convenuta nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4252,50 (di cui € 850,50 per la fase di pagina 4 di 5 studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Controparte_1
REVOCA l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del ricorrente. Per_3
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Controparte_1
mese, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di assegno divorzile.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute Parte_2
da nella misura di 1/2, spese liquidate per intero in complessivi € 4252,50, Controparte_1
oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 26.09.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott IS NA
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