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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220089761834 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, Rgr n. 1263/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09720220089761834, comunicata in data 15.10.2022, dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione relativa per un importo complessivo di €. 985,88 per IMU anno 2014 su avviso di accertamento del Comune di Palermo, ritenendola illegittima.
Assume parte ricorrente la inesistenza della notifica della cartella in quanto spedita da indirizzo pec non esistente nei pubblici registri non la omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Si costituiva il Comune di Palermo, rilevando la inammissibilità del ricorso e nel merito la legittimità della pretesa impositiva.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'invio da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri non determina la inesistenza della notifica ma eventualmente una ipotesi di nullità. Detta nullità è da ritenersi comunque sanata per effetto della tempestiva proposizione del ricorso.
Nel merito parte resistente ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento su cui si base la cartella impugnata, la cui documentazione – atto e relata – non sono contestati dalla ricorrente.
Legittima pertanto, deve ritenersi la cartella di pagamento impugnata e dovuto il relativo credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di
Palermo che si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palemo addì 08.01.2026
Il Presidente-Relatore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220089761834 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, Rgr n. 1263/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09720220089761834, comunicata in data 15.10.2022, dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione relativa per un importo complessivo di €. 985,88 per IMU anno 2014 su avviso di accertamento del Comune di Palermo, ritenendola illegittima.
Assume parte ricorrente la inesistenza della notifica della cartella in quanto spedita da indirizzo pec non esistente nei pubblici registri non la omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Si costituiva il Comune di Palermo, rilevando la inammissibilità del ricorso e nel merito la legittimità della pretesa impositiva.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'invio da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri non determina la inesistenza della notifica ma eventualmente una ipotesi di nullità. Detta nullità è da ritenersi comunque sanata per effetto della tempestiva proposizione del ricorso.
Nel merito parte resistente ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento su cui si base la cartella impugnata, la cui documentazione – atto e relata – non sono contestati dalla ricorrente.
Legittima pertanto, deve ritenersi la cartella di pagamento impugnata e dovuto il relativo credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di
Palermo che si liquidano in complessivi euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palemo addì 08.01.2026
Il Presidente-Relatore