Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In tema di rifiuti, sussiste continuità normativa tra il disposto dell'art. 51, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 e quello di cui all'art. 256, comma secondo, D. Lgs. n. 152 del 2006 , relativi alla attività non autorizzata di gestione dei rifiuti, atteso che il nuovo testo è assolutamente identico al previgente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44289 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2649
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11353/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Ternavasio RI, difensore di fiducia di IV RI, n. a Nichelino il 12.12.1946;
avverso la sentenza in data 8.11.2006 del tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con la quale venne condannato alla pena di Euro 15.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato: b) di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, in relazione all'art. 14, comma 1.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Marzi Massimo, in sostituzione dell'Avv. Ternavasio RI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, ha affermato la colpevolezza di IV RI in ordine al reato di cui all'art. 51, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art.14, comma 1, ascrittogli, perché, quale socio accomandatario della ditta IN.PRO.MA. effettuava l'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da acque reflue di sfioro di massima pressione del pozzo utilizzato dall'azienda e di fanghi di depurazione, mediante l'immissione degli stessi nel corpo idrico superficiale denominato Rio Venesina.
A seguito di ispezioni eseguite dagli organi di polizia giudiziaria era emerso in punto di fatto che le acque del citato corpo idrico superficiale erano inquinate per la presenza di sedimenti di natura organica, fanghi di depurazione ed altri scarti di lavorazione nella zona a valle dello stabilimento industriale della ditta IM.PRO.MA., produttrice di farine ad uso zootecnico.
Il giudice di merito ha, quindi, accertato sulla base delle risultanze processuali acquisite nel corso del dibattimento che il descritto fenomeno di inquinamento era determinato dalla fuoriuscita occasionale di acque di sfioro, di fanghi di supero e comunque di acque luride tracimanti dall'impianto di depurazione dello stabilimento industriale, fenomeno che si verificava o a seguito di piogge di particolare rilevanza o per il blocco della pompa dell'impianto ogniqualvolta si era verificata una mancanza di energia elettrica.
La sentenza ha affermato che il fatto accertato integra l'ipotesi dell'abbandono di rifiuti liquidi previsto dalle disposizioni citate e che vi è continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dai citati articoli del D.Lgs. n. 22 del 1997 e quella di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, attualmente vigente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 1, e art. 51, comma 2, nonché mancanza o manifesta illogicità
della motivazione della sentenza.
Si deduce che le disposizioni citate sono state abrogate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 264 e che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non vi è piena continuità normativa tra le disposizioni che sanzionano l'abbandono di rifiuti dettate dal D.Lgs. n. 22 del 1997 e quelle di cui al testo unico in materia ambientale attualmente vigente.
Si osserva sul punto che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3, nel porre a carico dei trasgressori sanzioni di natura amministrativa, quali la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, stabilisce che gli accertamenti delle violazioni previste dalla norma siano effettuati dai soggetti preposti al controllo in contraddittorio con i soggetti interessati. Si deduce, quindi, che la normativa vigente si palesa maggiormente improntata al principio del favor rei in merito all'accertamento delle violazioni e, pertanto, la sua applicazione avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione nel corso del dibattimento, al fine di consentire alla difesa dell'imputato la verifica della ritualità degli accertamenti eseguiti dagli organi di vigilanza. Con lo stesso motivo di gravame si deduce che la ditta IN.PRO.MA. era titolare dì una regolare autorizzazione allo scarico e che nel dibattimento è stata dichiarata la nullità delle analisi effettuate per violazione dei diritti di difesa dell'imputato, sicché questi è stato assolto dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59. Da tale fatto si inferisce, poi, la carenza di prove in ordine alla natura della chiazza rilevata dai verbalizzanti e che la stessa fosse conseguenza della presenza di sostanze inquinanti. Si censura altresì l'accertamento relativo alla provenienza dallo stabilimento industriale delle sostanze rilevate, non essendo stata accertata la presenza di tubi provenienti dall'impianto per lo scarico nel corso d'acqua. Si aggiunge, infine, che poco prima dei controlli vi era stato un evento meteorologico imprevedibile, consistito in un violento nubifragio, con un conseguente blackout protrattosi per molte ore che determinò il blocco degli impianti elettrici, sicché nella specie doveva essere escluso del tutto l'elemento soggettivo del reato.
Con il secondo mezzo di annullamento si deduce l'eccessività della pena infinta, in relazione alla modesta gravità dell'episodio accertato dai tecnici dell'Arpa, e si chiede il contenimento della sanzione nel minimo edittale, nonché l'applicazione dell'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, art.
1. Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata ha esattamente affermato che vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell'abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, ed il corrispondente disposto di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, commi 1 e 2. Il testo delle disposizioni sopra riportate, infatti, è assolutamente identico e la volontà del legislatore di affermare la piena continuità normativa tra le fattispecie previste dalle leggi citate, succedutesi nel tempo, è chiaramente espressa nel D.Lgs. n.264 del 2006, art. 264, comma 1, lett. i), che ha abrogato il D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22.
Non si palesa conferente, inoltre, al fine di contestare la continuità normativa tra le predette disposizioni, la statuizione, contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3, secondo la quale l'accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti ai controllo.
La disposizione citata, infatti, si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dall'art. 192, comma 3, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall'autorità sindacale -, e non all'accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito.
Peraltro, le modalità di accertamento della fattispecie costituente reato afferiscono ad un profilo di natura non sostanziale e non rientrano, perciò, tra i parametri (entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti ed altri elementi di natura sostanziale) in base ai quali deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. Norma più favorevole che, nella specie, è quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, abrogato art. 51, commi 1 e 2, stante la maggiore tenuità, sia pure in misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista dalla predetta disposizione.
Nel caso in esame, pertanto, non doveva essere effettuata alcuna ulteriore contestazione in dibattimento dello ius superveniens, riferendosi, in ogni caso, la contestazione agli elementi fattuali che integrano la fattispecie di reato.
Nel resto le doglianze del ricorrente costituiscono esclusivamente una censura in punto di fatto dell'accertamento di merito relativo alla immissione illecita delle sostanze inquinanti di cui alla contestazione da parte della ditta di cui è responsabile l'imputato nelle acque del Rio Venesina.
In proposito è appena il caso di rilevare che il giudice di merito ha correttamente qualificato rifiuti liquidi le acque che tracimavano dall'impianto di depurazione, senza essere immesse in corpi recettori mediante una condotta, e, pertanto, trattandosi di rifiuti, esula dalla fattispecie contravvenzionale l'accertamento della effettiva capacità inquinante delle sostanze oggetto dell'abbandono o immissione nelle acque superficiali, dovendo essere solo accertato che le stesse rientrano nella categoria delle cose di cui il soggetto si è disfatto o aveva intenzione o l'obbligo di disfarsi, così come affermato in sentenza.
Del tutto inammissibile è inoltre la deduzione in sede di legittimità, al fine di contestare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, di circostanze fattuali che non hanno neppure formato oggetto di accertamento nella sede di merito. Il secondo motivo di gravame è inammissibile, in quanto anche esso costituisce esclusivamente una censura della valutazione del giudice di merito in ordine alla misura della pena inflitta, peraltro correttamente ancorata ai parametri della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
L'indulto, infine, deve essere applicato in sede esecutiva. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007