CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA RE PP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2690/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W300909 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato l'8 maggio 2023, il notaio impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo il 6 dicembre 2022, relativamente alle maggiori imposte erariali da lui dovute per l'anno 2016, a titolo di IRPEF, IRAP, IVA e addizionale regionale, oltre ad interessi e sanzioni, in forza della indeducibilità dei costi asseritamente sostenuti da esso ricorrente per lo svolgimento della propria attività professionale. All'uopo, il ricorrente formulava due motivi di censura, lamentando il vizio di motivazione dell'avviso impugnato e l'infondatezza delle ragioni poste dall'Ufficio a sostegno delle pretese tributarie.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito dell'udienza pubblica tenutasi alla stessa data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione dell'art. 42 del DPR n.600/1973, dell'art. 7 della legge n.212/2000 e dell'art. 39 del DPR n.600/1973. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 21 del DPR n.633/1972. In punto di fatto, si censurano le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio in ordine ai costi, ritenuti indetraibili perchè privi dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza, oltre che di proporzionalità, rispetto ai compensi dichiarati.
Ciò posto, è anzitutto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n.212/2000, con cui si deduce che l'avviso di accertamento impugnato sarebbe affetto da vizio di motivazione, per la sostanziale contraddittorietà del medesimo, che impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa . I profili di incertezza dedotti dal ricorrente – in ordine alla natura dell'accertamento ed alla scelta della percentuale di indeducibilità dei costi del personale – riguardano infatti il merito dell'atto, nel contesto del quale è perfettamente chiaro che l'accertamento è stato compiuto con metodo analitico- induttivo, ai sensi dell'art. 39, lett.d) del DPR n.600/1973, ai fini IRPEF, e 54 del DPR n.633/1972, ai fini IVA, e che, d'altra parte, la percentuale del 30% recuperata a tassazione è stata determinata per differenza, considerato che l'Ufficio ha ritenuto deducibili i costi certi del personale, calcolati nel 70% del totale.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, va rilevato che l'art. 109, comma 3 TUIR, ai fini dell'IVA, prescrive che sono deducibili tutti i costi che sono certi, determinati ed inerenti all'attività svolta. L'art. 21 del DPR n.633/1972 prevede, poi, che la fattura deve contenere l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e del servizi oggetto dell'operazione, al fine di rendere riconoscibili e individuabili i componenti negativi e l'inerenza dei costi riguardanti un'impresa o una attività professionale. E l'onere di dimostrare le circostanze idonee al sorgere del diritto alla detrazione è a carico del soggetto che intende fare valere tale diritto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. Viceversa, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare che i costi contestati dall'Ufficio finanziario siano stati realmente effettuati e siano inerenti all'esercizio dell'attività professionale svolta. Le fatture in atti non riportano, invero, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che ne formano l'oggetto, recando una dicitura generica, e non dimostrano, pertanto, la sussistenza del carattere di inerenza delle stesse non consentendo, per conseguenza, l'esercizio dei necessari controlli previsti dalla normativa ed escludendo, quindi, il diritto alla detrazione dell'IVA (cfr. Cass. ord. n.12081/2024). La mancanza di proporzionalità e di economicità dei costi portati in detrazione (€ 145.595,00) si coglie, poi, agevolmente, ove si consideri che essi incidono sull'ammontare dei compensi , pari ad € 306.459,00, nella misura del 47,50%. Alla stregua di quanto detto, non sussistono le violazioni di diritto lamentate dalla parte ricorrente.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda e della difficoltà interpretativa delle normativa di legge che qui rileva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 21 novembre 2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA RE PP, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2690/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W300909 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato l'8 maggio 2023, il notaio impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo il 6 dicembre 2022, relativamente alle maggiori imposte erariali da lui dovute per l'anno 2016, a titolo di IRPEF, IRAP, IVA e addizionale regionale, oltre ad interessi e sanzioni, in forza della indeducibilità dei costi asseritamente sostenuti da esso ricorrente per lo svolgimento della propria attività professionale. All'uopo, il ricorrente formulava due motivi di censura, lamentando il vizio di motivazione dell'avviso impugnato e l'infondatezza delle ragioni poste dall'Ufficio a sostegno delle pretese tributarie.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito dell'udienza pubblica tenutasi alla stessa data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione dell'art. 42 del DPR n.600/1973, dell'art. 7 della legge n.212/2000 e dell'art. 39 del DPR n.600/1973. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 21 del DPR n.633/1972. In punto di fatto, si censurano le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio in ordine ai costi, ritenuti indetraibili perchè privi dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza, oltre che di proporzionalità, rispetto ai compensi dichiarati.
Ciò posto, è anzitutto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n.212/2000, con cui si deduce che l'avviso di accertamento impugnato sarebbe affetto da vizio di motivazione, per la sostanziale contraddittorietà del medesimo, che impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa . I profili di incertezza dedotti dal ricorrente – in ordine alla natura dell'accertamento ed alla scelta della percentuale di indeducibilità dei costi del personale – riguardano infatti il merito dell'atto, nel contesto del quale è perfettamente chiaro che l'accertamento è stato compiuto con metodo analitico- induttivo, ai sensi dell'art. 39, lett.d) del DPR n.600/1973, ai fini IRPEF, e 54 del DPR n.633/1972, ai fini IVA, e che, d'altra parte, la percentuale del 30% recuperata a tassazione è stata determinata per differenza, considerato che l'Ufficio ha ritenuto deducibili i costi certi del personale, calcolati nel 70% del totale.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, va rilevato che l'art. 109, comma 3 TUIR, ai fini dell'IVA, prescrive che sono deducibili tutti i costi che sono certi, determinati ed inerenti all'attività svolta. L'art. 21 del DPR n.633/1972 prevede, poi, che la fattura deve contenere l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e del servizi oggetto dell'operazione, al fine di rendere riconoscibili e individuabili i componenti negativi e l'inerenza dei costi riguardanti un'impresa o una attività professionale. E l'onere di dimostrare le circostanze idonee al sorgere del diritto alla detrazione è a carico del soggetto che intende fare valere tale diritto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. Viceversa, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare che i costi contestati dall'Ufficio finanziario siano stati realmente effettuati e siano inerenti all'esercizio dell'attività professionale svolta. Le fatture in atti non riportano, invero, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che ne formano l'oggetto, recando una dicitura generica, e non dimostrano, pertanto, la sussistenza del carattere di inerenza delle stesse non consentendo, per conseguenza, l'esercizio dei necessari controlli previsti dalla normativa ed escludendo, quindi, il diritto alla detrazione dell'IVA (cfr. Cass. ord. n.12081/2024). La mancanza di proporzionalità e di economicità dei costi portati in detrazione (€ 145.595,00) si coglie, poi, agevolmente, ove si consideri che essi incidono sull'ammontare dei compensi , pari ad € 306.459,00, nella misura del 47,50%. Alla stregua di quanto detto, non sussistono le violazioni di diritto lamentate dalla parte ricorrente.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda e della difficoltà interpretativa delle normativa di legge che qui rileva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 21 novembre 2025.