Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall'art. 558 cod., comma quarto, proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l'arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestività della richiesta e della fissazione dell'udienza di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2017, n. 11833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11833 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
M 1 1833-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 414 Vincenzo Rotundo - Presidente - Giorgio Fidelbo C.C. 14/02/2017 Massimo Ricciarelli -relatore- - Ersilia Calvanese R.G.N. 48142/16 Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di MB RI nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2016 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/9/2016 il Tribunale di Caltanissetta non ha convalidato l'arresto di MB RI, eseguito il 17/9/2016, ore 12,50, rilevando che in conseguenza dei ritardi dovuti alla necessità di tradurre in udienza l'arrestato erano ormai decorse 48 ore dall'arresto.
2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta, deducendo inosservanza dell'art. 558, comma 2, e dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Ha in particolare rilevato che ai fini della tempestività della convalida si sarebbe dovuto tener conto del momento della presentazione dell'arrestato con la richiesta della convalida e della fissazione di un'udienza entro il termine di 48 ore, ciò che era avvenuto, non potendosi attribuire rilievo al momento dell'effettiva presenza dell'arrestato al cospetto del giudice.
3. Ha presentato requisitoria scritta il Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. L'assunto fondamentale del ricorrente è che il provvedimento impugnato viola l'art. 558, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua, quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto: ciò dimostrerebbe che entro le 48 ore deve intervenire la richiesta della convalida e la fissazione dell'udienza da parte del Giudice. Ma si tratta di affermazione che non può essere condivisa.
3. Il presupposto fondamentale perché possa svolgersi l'udienza di convalida dinanzi al Tribunale, in vista del successivo giudizio direttissimo, è costituito dall'effettiva presenza dell'arrestato in udienza, in assenza di qualsivoglia impedimento che lo riguardi o che precluda comunque quella presenza. D'altro canto l'art. 558, comma 2, cod. proc. pen. prescrive la fissazione dell'udienza entro le 48 ore, nel senso che entro quel termine l'udienza deve aver luogo. Va aggiunto che le norme devono essere interpretate in modo da non determinare alcun vulnus a garanzie di rango costituzionale, poste a presidio della libertà personale. E proprio in tale prospettiva deve rilevarsi come nel caso in cui potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell'udienza, per quanto la stessa non possa aver luogo per l'assenza dell'arrestato, finirebbe per mancare qualsivoglia 2 parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l'arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva. Al contrario non è necessario che nel termine di 48 ore intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che è stata assicurata la presentazione dell'arrestato in udienza e che la stessa è stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità. Solo in questi limiti va inteso il principio desumibile da Cass. Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, dep. nel 2014, Demma, rv. 258555, secondo cui non rileva il momento in cui il giudice prende cognizione dei fatti o il momento in cui interviene la convalida: tale pronuncia fa invero riferimento alla trattazione del caso riguardante l'arrestato, peraltro tempestivamente condotto in udienza, dopo che il giudice aveva esaminato senza soluzione di continuità altri casi simili. Ed invero ciò implica che entro il termine di 48 chi è gravato dal relativo obbligo debba assicurare l'effettiva presenza dell'arrestato e che un'udienza debba essere tenuta, anche se non ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purché lo stesso venga poi esaminato senza soluzione di continuità, principio che risulta invero conforme a quello affermato da Cass. Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, Cannariato, rv. 258770. 4. Sulla scorta di tale analisi dunque non rileva che fosse stata chiesta la convalida e che fosse stata fissata l'udienza entro il termine di 48 ore, giacché non era stata nel contempo assicurata tempestivamente la presenza effettiva dell'arrestato. Di qui l'infondatezza del ricorso e il suo conseguente rigetto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 14/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli VincenzoRotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 10 MAR 2017 IL FUNZIONARIO BIUDIZIARIO Peta Esposito 3