Art. 8.
L'anzianita' del militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso, e' ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.
L'anzianita' del militare di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso, e' ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.