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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul sul ricorso proposto da LA LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 05/06/2024 dalla Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadon , che ha chiesto che il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna a fini estradizionali all autorità Giudiziaria della Svizzera del cittadino polacco LA LO destinatari: di un mandato di arresto per i reati di truffa tentata o consumata, limitatamente ai fatti commessi il 7.2.2023 ai danni di Santoro, il 6.3.2023 ai danni di Sala, il 30.3 2023 ai danni di Lurate, il 30.4.2023 ai danni di Damiani e il 16.5.2023, ai danni di Borzanini. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di "p -obabile colpevolezza". 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1088 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2024 Vi è una premessa in cui si sottolinea come la sentenza sarebbe viziata nellE parte in cui è stato escluso che il ricorrente abbia uno stabile radicamento in Italia;
la Corte avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza per cui sarebbe stato eletto domicilio in una abitazione abusivamente occupata e si assume invece - facendo riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e alla documentazione prodotta- che il ricorrente avrebbe sempre vissuto nella città di Novara dove, dopo aver frequE ntato le scuole dell'obbligo, avrebbe iniziato una convivenza con la cittadina italiana Palmieri Vanessa da cui sono nati tre figli e il quarto sarebbe di imminente arrivo. Dunque, si aggiunge, la circostanza che il nucleo familiare occupi attualmente in modo abusivo un alloggio sarebbe non decisiva. Venendo al giudizio prognostico di colpevolezza, si assume che la richiesta di estradizione avrebbe avuto originariamente ad oggetto quarantasette episodi ii truffa, senza, tuttavia, nessuna indicazione delle date e dei luoghi in cui i fatti sarebtero stati commessi detti fatti, delle fonti di prova e senza la indicazione di elementi specifici dimostrativi della colpevolezza. I fatti di truffa in esame, commessi secondo lo schema del c.d. falso nip)te (un soggetto contatta telefonicamente una persona anziana, finge di esserne i nipote, assume di avere urgente bisogno di denaro, convince la vittima a raccogliere l denaro - ovvero preziosi - e a consegnarli ad un sedicente amico che, eterodiretto, si reca sotto l'abitazione della stessa persona offesa per prendere in consegna il denaro o i preziosi). Rispetto ai quarantasette episodi originariamente contestati la consegna sarebbe stata disposta solo per cinque fatti, in relazione ai quali, si argomenta, gli elementi a carico sarebbero costituiti, per quattro episodi, dalle dichiarazioni di NT NY e, per il quinto fatto, da quelle di NE IA, anch'essi compartecipi arrestati. Il primo, dopo aver reso dichiarazioni confessorie, avrebbe chiamato in correità il ricorrente e tale LA UC;
in particolare, secondo il dichiarante, le truffe sz rebbero state organizzate da LA UC, ed egli avrebbe dovuto ricevuto il provento dalle persone offese e, su indicazione dello stesso LA UC, si sarebbe dovutp recare a Novara a consegnare il profitto all'odierno ricorrente, poi riconosciuto in foto. In tale contesto assume il difensore che: a) le dichiarazioni in questione non sarebbero state confermate dal soggetto arrestato con lo stesso NT US SA - e non sarebbero sufficientemente circostanziate quanto, ad esempio, alla indicazione dei luoghi a Novara in cui il profitto fu consegnato al ricorrente, E I mezzo da questi utilizzato per incontrare NT, alle circostanze comprovanti l'affettiva conoscenza con il ricorrente che, peraltro, non sarebbe legato da vincoli di parentela con KA UC;
b) i contatti telefonici tra NT e i due LA sarebbero hvvenuti alle ore 18.47 e 18,48 in un medesimo giorno e comunque non il 6 aprile 2023, luando, cioè, NT fu arrestato;
detta circostanza, si aggiunge, non sarebbe stata n alcun 2 modo evidenziata e non ci sarebbe prova che i contatti si sarebbero verificati nei giorni in cui sarebbero state commesse le truffe. Dunque, la chiamata in correità non sarebbe riscontrata. Quanto al quinto episodio, la chiamata in correità di NE IA non sarebbe sorretta da nessuna capacità dimostrativa, essendosi il dichiarante limitato ad affermare di essere stato assoldato dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge;
si sostiene che, SE condo la Corte di appello, vi sarebbe la giurisdizione dello Stato per essersi perfezic nata sul territorio italiano almeno una parte della condotta, e, in particolare, una parte della ideazione e del contributo ideologico strumentale alla realizzazione delle :ruffe e, tuttavia, il rifiuto facoltativo alla estradizione, previsto dall'art. 7 della Con renzione europea di estradizione, non sarebbe di competenza dell'Autorità Giurisdizionale ma del Ministro. Sostiene invece il ricorrente, da una parte, che almeno in relazione alle quati ro truffe oggetto delle dichiarazioni di NT ì fatti sarebbero riconducibili al reato di ricc Razione e quindi ad un reato commesso interamente in Italia, con conseguente giur sdizione esclusiva italiana, e, dall'altra, che l'assunto giuridico di cui si è appena detto- cioè che il potere di rifiuto sarebbe di competenza solo del Ministro - sarebbe errato, atteso che nella specie sarebbe applicabile in via estensiva l'art. 18 bis comma 1 lett a) I i . 69 del 2005 anche in tema di estradizione. In particolare, si sostiene che: a) sarebbe irragionevole consentire alla OR di appello di rifiutare la consegna in tema di mandato di arresto, cioè in un contesto dove è maggiore la fiducia tra stati e non anche per lo stesso motivo in tema di estrE dizione;
b) la diversa disciplina non potrebbe essere spiegata con l'assenza in tema di mandato di arresto del potere discrezionale del Ministro;
c) la tendenza del legis atore a valorizzare la sussistenza della giurisdizione italiana sarebbe stata confermati con la legge n. 88 del 2019 con cui l'Italia si è riservata di non concedere l'estradizione qualora l'azione penale o la pena siano prescritte secondo la legge italiana e su s sista la giurisdizione italiana CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi, alla luce di un costante insegnamento di questa Suprema Corte, che, in tema di estradizione processuale, anche qu3ndo la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano c ei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria 3 delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di dementi a carico dell'estradando, nella prospettiva, tuttavia, del sistema processuale dello Stato richiedente;
ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa, unitariente alla richiesta di estradizione, risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Inchingalo Ode, Rv. 257460). Dunque, non è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui la valutazi :me delle dichiarazioni accusatorie rese nel presente procedimento, poste alla base del mandato di arresto, debbano essere valutate secondo i criteri previsti dall'ordinamento interno dall'art. 192 cod. proc. pen.; le censure difensive relative al contenuto specifico delle dichiarazioni accusatorie devono essere dedotte nella prospettiva dello Stato richiedente. Per ciò che invece attiene alla verifica che deve essere compiuta in questa sede, dalla motivazione dell'impugnata decisione emerge chiaramente il resoconto dello attività d'indagine svolte nello Stato richiedente. La Corte, quanto a quattro degli episodi contestati, ha fatto riferimento alle dichiarazioni con cui NY NT ha descritto i fatti, i singoli comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti, lo specifico ruolo avuto dal ricorrente, al quale NT consegnava a Novara, secondo le istruzioni ricevute, la refurtiva. Si tratta di dichiarazioni, ha spiegato correttamente la Corte di appello i che i, !,u1 piano investigativo, sono state comunque riscontrate dall'esame dei tabulati in uso al o stesso NT e dai contatti tra lo stesso NT e i due LA. Non diversamente, quanto al quinto episodio contestato, la Corte ha chiaritc come il quadro indiziario sia costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese da NE SE bastian, autore della tentata truffa ai danni di IN, che pure ha coinvolto i due La
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadon , che ha chiesto che il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna a fini estradizionali all autorità Giudiziaria della Svizzera del cittadino polacco LA LO destinatari: di un mandato di arresto per i reati di truffa tentata o consumata, limitatamente ai fatti commessi il 7.2.2023 ai danni di Santoro, il 6.3.2023 ai danni di Sala, il 30.3 2023 ai danni di Lurate, il 30.4.2023 ai danni di Damiani e il 16.5.2023, ai danni di Borzanini. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di "p -obabile colpevolezza". 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1088 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2024 Vi è una premessa in cui si sottolinea come la sentenza sarebbe viziata nellE parte in cui è stato escluso che il ricorrente abbia uno stabile radicamento in Italia;
la Corte avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza per cui sarebbe stato eletto domicilio in una abitazione abusivamente occupata e si assume invece - facendo riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e alla documentazione prodotta- che il ricorrente avrebbe sempre vissuto nella città di Novara dove, dopo aver frequE ntato le scuole dell'obbligo, avrebbe iniziato una convivenza con la cittadina italiana Palmieri Vanessa da cui sono nati tre figli e il quarto sarebbe di imminente arrivo. Dunque, si aggiunge, la circostanza che il nucleo familiare occupi attualmente in modo abusivo un alloggio sarebbe non decisiva. Venendo al giudizio prognostico di colpevolezza, si assume che la richiesta di estradizione avrebbe avuto originariamente ad oggetto quarantasette episodi ii truffa, senza, tuttavia, nessuna indicazione delle date e dei luoghi in cui i fatti sarebtero stati commessi detti fatti, delle fonti di prova e senza la indicazione di elementi specifici dimostrativi della colpevolezza. I fatti di truffa in esame, commessi secondo lo schema del c.d. falso nip)te (un soggetto contatta telefonicamente una persona anziana, finge di esserne i nipote, assume di avere urgente bisogno di denaro, convince la vittima a raccogliere l denaro - ovvero preziosi - e a consegnarli ad un sedicente amico che, eterodiretto, si reca sotto l'abitazione della stessa persona offesa per prendere in consegna il denaro o i preziosi). Rispetto ai quarantasette episodi originariamente contestati la consegna sarebbe stata disposta solo per cinque fatti, in relazione ai quali, si argomenta, gli elementi a carico sarebbero costituiti, per quattro episodi, dalle dichiarazioni di NT NY e, per il quinto fatto, da quelle di NE IA, anch'essi compartecipi arrestati. Il primo, dopo aver reso dichiarazioni confessorie, avrebbe chiamato in correità il ricorrente e tale LA UC;
in particolare, secondo il dichiarante, le truffe sz rebbero state organizzate da LA UC, ed egli avrebbe dovuto ricevuto il provento dalle persone offese e, su indicazione dello stesso LA UC, si sarebbe dovutp recare a Novara a consegnare il profitto all'odierno ricorrente, poi riconosciuto in foto. In tale contesto assume il difensore che: a) le dichiarazioni in questione non sarebbero state confermate dal soggetto arrestato con lo stesso NT US SA - e non sarebbero sufficientemente circostanziate quanto, ad esempio, alla indicazione dei luoghi a Novara in cui il profitto fu consegnato al ricorrente, E I mezzo da questi utilizzato per incontrare NT, alle circostanze comprovanti l'affettiva conoscenza con il ricorrente che, peraltro, non sarebbe legato da vincoli di parentela con KA UC;
b) i contatti telefonici tra NT e i due LA sarebbero hvvenuti alle ore 18.47 e 18,48 in un medesimo giorno e comunque non il 6 aprile 2023, luando, cioè, NT fu arrestato;
detta circostanza, si aggiunge, non sarebbe stata n alcun 2 modo evidenziata e non ci sarebbe prova che i contatti si sarebbero verificati nei giorni in cui sarebbero state commesse le truffe. Dunque, la chiamata in correità non sarebbe riscontrata. Quanto al quinto episodio, la chiamata in correità di NE IA non sarebbe sorretta da nessuna capacità dimostrativa, essendosi il dichiarante limitato ad affermare di essere stato assoldato dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge;
si sostiene che, SE condo la Corte di appello, vi sarebbe la giurisdizione dello Stato per essersi perfezic nata sul territorio italiano almeno una parte della condotta, e, in particolare, una parte della ideazione e del contributo ideologico strumentale alla realizzazione delle :ruffe e, tuttavia, il rifiuto facoltativo alla estradizione, previsto dall'art. 7 della Con renzione europea di estradizione, non sarebbe di competenza dell'Autorità Giurisdizionale ma del Ministro. Sostiene invece il ricorrente, da una parte, che almeno in relazione alle quati ro truffe oggetto delle dichiarazioni di NT ì fatti sarebbero riconducibili al reato di ricc Razione e quindi ad un reato commesso interamente in Italia, con conseguente giur sdizione esclusiva italiana, e, dall'altra, che l'assunto giuridico di cui si è appena detto- cioè che il potere di rifiuto sarebbe di competenza solo del Ministro - sarebbe errato, atteso che nella specie sarebbe applicabile in via estensiva l'art. 18 bis comma 1 lett a) I i . 69 del 2005 anche in tema di estradizione. In particolare, si sostiene che: a) sarebbe irragionevole consentire alla OR di appello di rifiutare la consegna in tema di mandato di arresto, cioè in un contesto dove è maggiore la fiducia tra stati e non anche per lo stesso motivo in tema di estrE dizione;
b) la diversa disciplina non potrebbe essere spiegata con l'assenza in tema di mandato di arresto del potere discrezionale del Ministro;
c) la tendenza del legis atore a valorizzare la sussistenza della giurisdizione italiana sarebbe stata confermati con la legge n. 88 del 2019 con cui l'Italia si è riservata di non concedere l'estradizione qualora l'azione penale o la pena siano prescritte secondo la legge italiana e su s sista la giurisdizione italiana CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi, alla luce di un costante insegnamento di questa Suprema Corte, che, in tema di estradizione processuale, anche qu3ndo la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano c ei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria 3 delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di dementi a carico dell'estradando, nella prospettiva, tuttavia, del sistema processuale dello Stato richiedente;
ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa, unitariente alla richiesta di estradizione, risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Inchingalo Ode, Rv. 257460). Dunque, non è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui la valutazi :me delle dichiarazioni accusatorie rese nel presente procedimento, poste alla base del mandato di arresto, debbano essere valutate secondo i criteri previsti dall'ordinamento interno dall'art. 192 cod. proc. pen.; le censure difensive relative al contenuto specifico delle dichiarazioni accusatorie devono essere dedotte nella prospettiva dello Stato richiedente. Per ciò che invece attiene alla verifica che deve essere compiuta in questa sede, dalla motivazione dell'impugnata decisione emerge chiaramente il resoconto dello attività d'indagine svolte nello Stato richiedente. La Corte, quanto a quattro degli episodi contestati, ha fatto riferimento alle dichiarazioni con cui NY NT ha descritto i fatti, i singoli comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti, lo specifico ruolo avuto dal ricorrente, al quale NT consegnava a Novara, secondo le istruzioni ricevute, la refurtiva. Si tratta di dichiarazioni, ha spiegato correttamente la Corte di appello i che i, !,u1 piano investigativo, sono state comunque riscontrate dall'esame dei tabulati in uso al o stesso NT e dai contatti tra lo stesso NT e i due LA. Non diversamente, quanto al quinto episodio contestato, la Corte ha chiaritc come il quadro indiziario sia costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese da NE SE bastian, autore della tentata truffa ai danni di IN, che pure ha coinvolto i due La