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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1455/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10052/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Napoli, Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003943028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1458/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/5/2025 ed iscritto al RGC 10052/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 10020240003943028000 del 5/3/2025 per €. 462,50 relativa a tassa automobilistica 2018 denunciando la prescrizione del diritto non essendo mai stati notificati pregressi atti aventi efficacia interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il proprio difetto di legittimazione a contraddire in merito al fondamento del presupposto impositivo.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero alla data di notificazione della cartella risultava ampiamente decorso il termine di cui all'art. 5 d.l.
953/82 per l'esercizio della potestà impositiva
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10052/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Napoli, Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003943028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1458/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/5/2025 ed iscritto al RGC 10052/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 10020240003943028000 del 5/3/2025 per €. 462,50 relativa a tassa automobilistica 2018 denunciando la prescrizione del diritto non essendo mai stati notificati pregressi atti aventi efficacia interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il proprio difetto di legittimazione a contraddire in merito al fondamento del presupposto impositivo.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero alla data di notificazione della cartella risultava ampiamente decorso il termine di cui all'art. 5 d.l.
953/82 per l'esercizio della potestà impositiva
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.