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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR MA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1205 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. BALLAI IGNAZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. ARESTI VALERIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per parte ricorrente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
b) disporre l'affido condiviso dei figli e , con domicilio presso la madre;
Per_1 Per_2
1 c) stabilire in favore dei figli e , il versamento mensile di una somma proporzionata Per_1 Per_2
al reddito dallo stesso percepito quantificabile in € 250,00 complessivi, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
d) disporre il diritto di visita del Sig. nei confronti dei figli e il martedì e il Pt_1 Per_1 Per_2
giovedì pomeriggio e i fine settimana alternati, oltre alle festività alternate e per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, o secondo le modalità che saranno stabilite dal Giudice;
e) con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione, da distrarsi in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002”.
Per parte resistente: “si conclude aderendo alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del
22.06.2022;
Con vittoria di spese e competenze legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2022, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dalla moglie, con la quale ha contratto matrimonio il 20.07.2012. Controparte_1
Ha domandato, inoltre, l'affido congiunto dei figli (03.09.2013) e (23.05.2018) Per_1 Per_2
con collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, precisando di svolgere attività lavorativa nel settore dell'agricoltura e di poter corrispondere un contributo di complessivi € 200,00 per il mantenimento dei minori.
costituitasi in giudizio, ha preliminarmente domandato la riunione al presente Controparte_1
procedimento del procedimento di separazione da lei avviato;
nel merito, ha allegato che il ricorrente lavorava come operaio per la Ditta “Manufatti Vinci” percependo un reddito medio mensile di € 1.500,00, mentre lei, che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, per accordo intervenuto tra le parti, si era dedicata alla cura della casa e dei figli, dal mese di novembre 2021, aveva iniziato a lavorare come badante percependo un reddito mensile di € 600,00.
Ha, pertanto, domandato la condanna del ricorrente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio (€ 100,00) e dei figli (€ 500,00).
Disposta la riunione dei procedimenti, con ordinanza del 22.06.2022, il presidente ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita da parte del padre;
ha, inoltre, disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio
2 mantenimento ed ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 26.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni delle parti, dal contegno tenuto e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Non sussistendo circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art. 337 ter cc, affida i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il ricorrente ha percepito un reddito di € 18.042,00 nel 2023 (pari ad € 1.500,00 mensili), gravato dal pagamento del canone di locazione (€450,00) e di due finanziamenti (€ 180,00 e 116,00), mentre la resistente, che ha dichiarato di svolgere attività lavorativa, non ha prodotto documentazione reddituale relativa agli ultimi anni.
Pertanto, non risultando sussistenti variazioni sostanziali rispetto al momento dell'adozione del provvedimento presidenziale, deve essere confermato l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% Controparte_1
delle spese straordinarie.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
3 • affida i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori.
• condanna a corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di Parte_2 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il giudice rel.
Dott. AR MA
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR MA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1205 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. BALLAI IGNAZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. ARESTI VALERIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per parte ricorrente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
b) disporre l'affido condiviso dei figli e , con domicilio presso la madre;
Per_1 Per_2
1 c) stabilire in favore dei figli e , il versamento mensile di una somma proporzionata Per_1 Per_2
al reddito dallo stesso percepito quantificabile in € 250,00 complessivi, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
d) disporre il diritto di visita del Sig. nei confronti dei figli e il martedì e il Pt_1 Per_1 Per_2
giovedì pomeriggio e i fine settimana alternati, oltre alle festività alternate e per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, o secondo le modalità che saranno stabilite dal Giudice;
e) con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione, da distrarsi in favore dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002”.
Per parte resistente: “si conclude aderendo alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del
22.06.2022;
Con vittoria di spese e competenze legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2022, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dalla moglie, con la quale ha contratto matrimonio il 20.07.2012. Controparte_1
Ha domandato, inoltre, l'affido congiunto dei figli (03.09.2013) e (23.05.2018) Per_1 Per_2
con collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, precisando di svolgere attività lavorativa nel settore dell'agricoltura e di poter corrispondere un contributo di complessivi € 200,00 per il mantenimento dei minori.
costituitasi in giudizio, ha preliminarmente domandato la riunione al presente Controparte_1
procedimento del procedimento di separazione da lei avviato;
nel merito, ha allegato che il ricorrente lavorava come operaio per la Ditta “Manufatti Vinci” percependo un reddito medio mensile di € 1.500,00, mentre lei, che fin dall'inizio della convivenza matrimoniale, per accordo intervenuto tra le parti, si era dedicata alla cura della casa e dei figli, dal mese di novembre 2021, aveva iniziato a lavorare come badante percependo un reddito mensile di € 600,00.
Ha, pertanto, domandato la condanna del ricorrente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio (€ 100,00) e dei figli (€ 500,00).
Disposta la riunione dei procedimenti, con ordinanza del 22.06.2022, il presidente ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita da parte del padre;
ha, inoltre, disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio
2 mantenimento ed ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 26.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni delle parti, dal contegno tenuto e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Non sussistendo circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art. 337 ter cc, affida i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il ricorrente ha percepito un reddito di € 18.042,00 nel 2023 (pari ad € 1.500,00 mensili), gravato dal pagamento del canone di locazione (€450,00) e di due finanziamenti (€ 180,00 e 116,00), mentre la resistente, che ha dichiarato di svolgere attività lavorativa, non ha prodotto documentazione reddituale relativa agli ultimi anni.
Pertanto, non risultando sussistenti variazioni sostanziali rispetto al momento dell'adozione del provvedimento presidenziale, deve essere confermato l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% Controparte_1
delle spese straordinarie.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1
3 • affida i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• il padre potrà tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 10.00) sino alle ore 21.00 e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà dei minori.
• condanna a corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di Parte_2 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il giudice rel.
Dott. AR MA
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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