Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2025, proposto da
HE SP, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell’8 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LI Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, SP HE (in appresso, S. M.) agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell’8 maggio 2024;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di Avellino, sez. lav., previo accertamento del diritto dello S., in qualità di docente con contratto a tempo determinato, alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica del docente”, avente importo nominale pari a € 500,00 annui), in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, aveva condannato il convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito, «previa emissione della carta docente, ad accreditarvi la somma di € 2.000,00»;
- a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, la ricorrente richiedeva a questa Sezione di: -- ordinare l’esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell’8 maggio 2024 mediante emissione della carta elettronica del docente e conseguente corresponsione della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo; -- nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata;
- l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell’8 maggio 2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 16 gennaio 2025), mentre perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, in quanto la carta elettronica del docente non risulta ancora attribuita allo S. nel fissato importo di € 2.000,00;
- quanto al contenuto specifico dell’obbligo di erogazione della carta elettronica del docente gravante sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Tribunale di Avellino, sez. lav., ha condannato l’amministrazione intimata, «previa emissione della carta docente, ad accreditarvi la somma di € 2.000,00»;
- con riferimento ad una fattispecie omologa, la Sezione ha escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, mentre ha ritenuto che l’amministrazione debba operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali (sent. n. 2335/2024); e, d’altronde, lo stesso S. ha richiesto, col ricorso in epigrafe, di «l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016 … accreditando sulla carta l’importo di € 2.000,00»;
- ciò induce, comunque, ad escludere dal contenuto dell’obligatio iudicati i richiesti interessi legali, siccome non previsti nella sentenza n. 511 dell’8 maggio 2024;
- l’esperita azione di ottemperanza si rivela, pertanto, fondata nei sensi dianzi illustrati;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente necessità di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al predetto giudicato provvedendo all’attivazione, in favore dello S., della carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, nel termine di cui in dispositivo;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
- al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ripetitività della questione dedotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 511 dell’8 maggio 2024 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, provvedendo al pagamento, in favore di SP HE, della somma di € 2.000,00, tramite assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 511 dell’8 maggio 2024;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 750,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL SS, Presidente
LI Di PO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di PO | RL SS |
IL SEGRETARIO