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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1449/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1449/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. TILOCCA DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Mascheroni n. 26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 28/07/2001, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia, alla Parte II,
Serie A, n. 109, dell'anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: Per_
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento paritario presso di essi. I genitori si terranno reciprocamente informati sulla crescita dei figli e su ogni aspetto che li riguardi attinente al loro stato di salute, al loro andamento scolastico e alla loro educazione. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione e alle attività scolastiche e parascolastiche-ricreative, pag. 1 di 5 all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, esercitando disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
2) I sig.ri e abiteranno ciascuno in uno dei due appartamenti di Pt_1 CP_1 proprietà del sig. padre del sig. concessi Persona_3 Controparte_1
a quest'ultimo in comodato d'uso dal 01/01/2025 e siti in Pavia, Via Cadore n. 5 posti l'uno sopra l'altro nella medesima palazzina – rispettivamente la sig.ra al Pt_1 secondo piano e il sig. al primo piano. Gli appartamenti hanno l'analoga CP_1 metratura di 100 mq circa e sono composti entrambi da una cucina abitabile, una sala, una camera da letto matrimoniale, una camera da letto per i figli, servizi, tre balconi, box e cantina.
3) I figli minori, anche in virtù della attiguità abitativa dei genitori, trascorreranno alternativamente una settimana con ciascuno di essi ivi compresi anche i fine settimana.
In ogni caso nel rispetto degli impegni, della volontà e dei desideri che verranno espressi Per_ da e , i genitori si accorderanno riguardo ai rispettivi tempi ed alle Per_1 modalità di permanenza con i figli - nei giorni infrasettimanali e nel fine settimana così come nei periodi di vacanze estive, natalizie, pasquali e nei ponti anche in deroga a quanto indicato di seguito nel presente atto.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche consecutive eventualmente in località climatica. I periodi di rispettiva vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati sulla località di vacanza prescelta comunicando preventivamente i riferimenti dell'hotel/residenza.
- I figli, durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la settimana dal 25 dicembre alle ore 11,00 al 31 dicembre alle ore
11,00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio medesimi orari. Nell'anno 2025 i figli trascorreranno la settimana dal 25 al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre.
- I giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni suddividendo pag. 2 di 5 il residuo periodo di sospensione scolastica a metà con ciascun genitore. Le ulteriori festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) verranno trascorse dai figli minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con pianificazione entro l'inizio di ciascun anno. Nell'anno 2025 il giorno di Pasqua verrà trascorso con il padre.
4) Le spese ordinarie per i figli verranno sostenute con mantenimento diretto da parte di ciascun coniuge. Il sig. osterrà, inoltre, il 50% delle spese per le utenze di luce, CP_1 acqua e gas (riscaldamento condominiale) dell'immobile abitato dalla sig.ra con Pt_1
i figli e il 50% delle spese alimentari e di abbigliamento sostenute dalla madre in favore dei figli, con presentazione al sig. ei documenti giustificativi di spesa. CP_1
- Le spese extra-assegno, secondo Protocollo n. 2323/16 stilato tra il Tribunale di Pavia
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia verranno sostenute dai coniugi per il
60% dal sig. per il 40% dalla sig.ra CP_1 Pt_1
5) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6) La sig.ra manterrà la disponibilità a risiedere nell'immobile sino Pt_1 all'indipendenza economica dei figli.
Nel caso in cui cessasse la disponibilità attualmente in essere in favore della sig.ra a risiedere nell'immobile ora abitato dalla stessa con i figli e quest'ultima si Pt_1 trovasse nella necessità di dover sostenere spese per fruire di un alloggio in cui abitare con i figli, il sig. verserà alla sig.ra un concorso mensile nella Controparte_1 Pt_1 misura del 50% di dette spese (locazione/altro) e sino alla concorrenza massima mensile di € 400,00. Tale obbligo a carico del sig. cesserà con il raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica da parte dei figli.
7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento
8) I genitori rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'espatrio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, impegnandosi a rinnovare detto assenso, se necessario, all'atto della effettiva domanda di rilascio e/o rinnovo dei documenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
pag. 3 di 5 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate,
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Pavia, in data 28/07/2001, il Controparte_1 cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia, alla
Parte II, Serie A, n. 109, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 3.11.2025
pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1449/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1449/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. TILOCCA DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Mascheroni n. 26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 28/07/2001, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia, alla Parte II,
Serie A, n. 109, dell'anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: Per_
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento paritario presso di essi. I genitori si terranno reciprocamente informati sulla crescita dei figli e su ogni aspetto che li riguardi attinente al loro stato di salute, al loro andamento scolastico e alla loro educazione. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione e alle attività scolastiche e parascolastiche-ricreative, pag. 1 di 5 all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, esercitando disgiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
2) I sig.ri e abiteranno ciascuno in uno dei due appartamenti di Pt_1 CP_1 proprietà del sig. padre del sig. concessi Persona_3 Controparte_1
a quest'ultimo in comodato d'uso dal 01/01/2025 e siti in Pavia, Via Cadore n. 5 posti l'uno sopra l'altro nella medesima palazzina – rispettivamente la sig.ra al Pt_1 secondo piano e il sig. al primo piano. Gli appartamenti hanno l'analoga CP_1 metratura di 100 mq circa e sono composti entrambi da una cucina abitabile, una sala, una camera da letto matrimoniale, una camera da letto per i figli, servizi, tre balconi, box e cantina.
3) I figli minori, anche in virtù della attiguità abitativa dei genitori, trascorreranno alternativamente una settimana con ciascuno di essi ivi compresi anche i fine settimana.
In ogni caso nel rispetto degli impegni, della volontà e dei desideri che verranno espressi Per_ da e , i genitori si accorderanno riguardo ai rispettivi tempi ed alle Per_1 modalità di permanenza con i figli - nei giorni infrasettimanali e nel fine settimana così come nei periodi di vacanze estive, natalizie, pasquali e nei ponti anche in deroga a quanto indicato di seguito nel presente atto.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche consecutive eventualmente in località climatica. I periodi di rispettiva vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati sulla località di vacanza prescelta comunicando preventivamente i riferimenti dell'hotel/residenza.
- I figli, durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la settimana dal 25 dicembre alle ore 11,00 al 31 dicembre alle ore
11,00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio medesimi orari. Nell'anno 2025 i figli trascorreranno la settimana dal 25 al 31 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre.
- I giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni suddividendo pag. 2 di 5 il residuo periodo di sospensione scolastica a metà con ciascun genitore. Le ulteriori festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) verranno trascorse dai figli minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore, con pianificazione entro l'inizio di ciascun anno. Nell'anno 2025 il giorno di Pasqua verrà trascorso con il padre.
4) Le spese ordinarie per i figli verranno sostenute con mantenimento diretto da parte di ciascun coniuge. Il sig. osterrà, inoltre, il 50% delle spese per le utenze di luce, CP_1 acqua e gas (riscaldamento condominiale) dell'immobile abitato dalla sig.ra con Pt_1
i figli e il 50% delle spese alimentari e di abbigliamento sostenute dalla madre in favore dei figli, con presentazione al sig. ei documenti giustificativi di spesa. CP_1
- Le spese extra-assegno, secondo Protocollo n. 2323/16 stilato tra il Tribunale di Pavia
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia verranno sostenute dai coniugi per il
60% dal sig. per il 40% dalla sig.ra CP_1 Pt_1
5) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
6) La sig.ra manterrà la disponibilità a risiedere nell'immobile sino Pt_1 all'indipendenza economica dei figli.
Nel caso in cui cessasse la disponibilità attualmente in essere in favore della sig.ra a risiedere nell'immobile ora abitato dalla stessa con i figli e quest'ultima si Pt_1 trovasse nella necessità di dover sostenere spese per fruire di un alloggio in cui abitare con i figli, il sig. verserà alla sig.ra un concorso mensile nella Controparte_1 Pt_1 misura del 50% di dette spese (locazione/altro) e sino alla concorrenza massima mensile di € 400,00. Tale obbligo a carico del sig. cesserà con il raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica da parte dei figli.
7) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento
8) I genitori rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'espatrio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, impegnandosi a rinnovare detto assenso, se necessario, all'atto della effettiva domanda di rilascio e/o rinnovo dei documenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
pag. 3 di 5 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate,
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Pavia, in data 28/07/2001, il Controparte_1 cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia, alla
Parte II, Serie A, n. 109, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 3.11.2025
pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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