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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 464 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
27.10.1954 ed ivi residente, alla via Salara Vecchia n. 82, elettivamente domiciliato in
Pescara (PE), alla via Ludovico Ariosto n. 49, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Di
Matteo (c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
si C.F._2
dichiara di voler ricevere ogni avviso, comunicazione o notificazione di cancelleria ai seguenti indirizzi pec mail;
Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
l' c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati SILVANA MARIOTTI (c.f. - C.F._3
E p.e.c.: e (c.f. Email_3 Parte_2 [...]
– p.e.c.: t); giusta procura C.F._4 Email_5
generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data in data 22.03.2024 n. rep. Persona_1
37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax CP_1
0861/336410
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. (c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
27.10.1954 ed ivi residente, alla via Salara Vecchia n. 82 nel rapporto creditorio di cui alla ordinanza/ingiunzione n. 01-002106650 relativa ad atto di accertamento n.:
CP_1 7900.13/01/2020.0005440 dell'anno 2018, per le causali esposte in narrativa e, per
CP_1 l'effetto annullare l'ordinanza/ingiunzione n. 01-002106650 relativa ad atto di
CP_1 accertamento n.: 7900.13/01/2020.0005440 del 13/01/2020 riferito all'anno 2018 nei
CP_1 confronti del Sig. per la causali esposte in narrativa;
Parte_1 in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte resistente: “In via principale: -a) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001687320 prot. n. 7900.20/02/2024.0036260, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di CP_1
Giustizia;
-b) in caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come rideterminata dalla sede di Teramo, dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere con integrale compensazione delle spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011,
n. 150 depositato in data 29.02.2024, ha proposto opposizione, Parte_1 chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-002106650 del
30.01.2024 relativa a due precedenti avvisi di accertamento (prot. inps.7900.13.01.2020.000540 ricevuto in data 12.02.2020 e prot. CP_ CP_ 7900.23.10.2021.0260374 ricevuto in data 9.11.2021) con cui l' gli ha contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il 01.2018 e l'11.2018 per la somma di €
494,00 (il primo) e per il periodo compreso tra il 12.2018 e il 9.2019 per la somma di €
335,00 (il secondo), sul presupposto del possesso in capo allo stesso della qualifica di legale rappresentante della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39 con sede in Silvi Marina
(TE), alla via Po n. 5/7. CP_
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la insussistenza del credito vantato dall' nei propri confronti in quanto, a far data dall'anno 2008 all'attualità, l'effettivo Amministratore e legale rappresentante del Condominio Nait Anselmo Lotto 39 (c.f. , con sede in P.IVA_2
Silvi Marina (TE), alla via Po n. 5/7, sarebbe il Sig. il quale, malgrado le Persona_2
2 CP_ varie diffide, non provvedeva a regolarizzare la posizione contributiva presso l' sebbene fosse l'effettivo legittimato passivo della pretesa creditoria dell'Ente.
1.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
integrale del provvedimento di ingiunzione opposto, sostenendone la correttezza sulla base del ritenuto possesso da parte del ricorrente, all'epoca delle contestate violazioni, della qualifica di amministratore del Condominio Nait Anselmo Lotto 39 come, del resto, emergerebbe dalla documentazione prodotta dallo stesso Ente previdenziale all'atto della costituzione in giudizio e contestando, al contempo, l'idoneità del corredo documentale ex adverso prodotto a dimostrare il possesso in capo ad altro soggetto, diverso dal ricorrente, della predetta qualifica di amministratore.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 21.01.2025 per discussione con termine per note.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente, con la presente opposizione, sostiene l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 01-002106650 notificatagli in data 30.01.2024 con la quale l' Controparte_2 gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 741,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2018, deducendo l'estraneità della propria posizione giuridico-soggettiva rispetto alla pretesa creditoria dell'Ente per non essere stato, all'epoca delle contestate violazioni, il legale rappresentante della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39 con sede in Silvi Marina
(TE) alla via Po n. 5/7, ma per esservi stato, invero, altro soggetto ( ), con Persona_2
la conseguenza che non sussisteva in capo ad esso alcun obbligo di provvedere al versamento delle ritenute contributive operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della predetta società.
L'oggetto del presente giudizio verte, pertanto, attorno all'accertamento della titolarità in capo all'odierno opponente della posizione giuridica soggettiva, dal lato passivo e sostanziale, rispetto alla responsabilità per l'illecito amministrativo contestato.
3 L'orientamento più recente della Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”, con la conseguenza che la sussistenza del credito azionato dall' sulla base CP_1 dell'ordinanza ingiunzione deve essere comprovata dall'Istituto medesimo con riguardo ai fatti costitutivi dello stesso (Cass. n. 22862/2010).
Tanto chiarito, nel caso di specie, si ritiene che l' non abbia fornito dimostrazione CP_1 della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
Dall'altro lato, si ritiene che l'opponente abbia fornito la prova nel presente giudizio dell'insussistenza di una qualsivoglia posizione debitoria che possa essere ad esso riferita stante il difetto, in capo allo stesso, della qualifica di legale rappresentante della società
Condominio Nait Anselmo Lotto 39 con sede in Silvi Marina (TE) alla via Po n. 5/7, all'epoca delle contestate violazioni contributive.
Dal quadro probatorio complessivamente acquisito e costituito dalla documentazione prodotta da entrambe le parti nonché dalla prova orale assunta, è infatti emerso,
CP_ contrariamente a quanto sostenuto dall' che, in realtà, il legale rappresentante e amministratore della predetta società era (ed è tutt'ora) il Sig. e non Persona_2
l'opponente.
Quanto alla documentazione prodotta dal ricorrente, ciò è desumibile dagli atti di convocazione dell'assemblea ordinaria del e relativi verbali di Parte_3
assemblea riferiti alle annualità dal 2016 al 2019 predisposti e sottoscritti a cura dell'Amministratore e, nello specifico, dal verbale del 14.10.2016 in atti
Persona_2 ove si riporta, al punto 2, la dicitura “conferma dell'attuale amm.re così
Persona_2 come dal verbale del 24.08.2017 in atti che anch'esso riporta la dicitura “viene confermato amm.re ”, nonché, dal verbale del 27.08.2018 ove, al punto 2 dell'ordine
Persona_2 del giorno, ancora una volta, “viene confermato Amm.re ”.
Persona_2
CP_
Di converso, la documentazione prodotta dall' a sostegno della propria pretesa, da un lato, non appare utile siccome inconferente rispetto all'oggetto del giudizio (cfr. Visura storica riferita ad altra società; Anagrafica aziendale;
Relazione di stima;
Visura personale del ricorrente dalla quale risulta che lo stesso è stato amministratore di altra società; Iscrizione del ricorrente alla gestione separata), dall'altro, non appare utile siccome relativa ad annualità estranee al presente giudizio (cfr. Modello 770 per i redditi percepiti dal ricorrente come
4 amministratore della società nell'anno di imposta 2003; Parte_3
Modello Unico 2003). CP_
Va rilevato, invece, che dall'anagrafica tributaria prodotta dall' risulta, invero, quale amministratore del Condominio Nait Anselmo Lotto 39 il Sig. a far data Persona_2
dal 24.08.2018, mentre, con riferimento al periodo precedente, non vi è in atti CP_ documentazione probante il possesso da parte del ricorrente della qualifica di amministratore.
Anche la prova orale assunta nel corso del giudizio ha suffragato la tesi di parte opponente dimostrando la sua estraneità rispetto al rapporto creditorio con l'Ente previdenziale.
La teste escussa ha confermato l'assunto di parte opponente secondo cui il Tes_1
legale rappresentante e amministratore della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39, sia all'epoca delle contestate violazioni, sia nel periodo antecedente e successivo alle stesse, e in particolare a decorrere dall'anno 2008 all'attualità, è sempre stato il Sig. . Persona_2
Più in particolare, la teste ha precisato quanto segue: “La palazzina Nait Anselmo Lotto 39
è stata costruita da mio padre che aveva una ditta individuale come costruttore edile. Non ho abitato lì. Nella fase della costruzione se ne occupava , poi negli anni Parte_1
come amministratore è subentrato non so da quando, non ricordo negli anni CP_3
80. LA palazzina è stata costruita negli anni 80, poi è subentrato quest'altro amministratore,
a cui è subentrato e nel 2008 è stato nominato Parte_4 Per_2
che tuttora è amministratore del condominio. Conosco queste informazioni perché
[...]
mio padre ha costruito la palazzina come detto ed io e mia sorella, tramite una società, abbiamo mantenuto alcuni immobili che adesso sono destinati ad uso turistico. Il ricorrente non è più amministratore da una vita, da quando è entrato , dal 2008 è CP_3 Per_2 amministratore del condominio.”
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che il ricorrente è affetto da “Morbo di Parkinson” come da certificazione medica del 17/05/2016 in atti, non prestando più attività lavorativa da una decina di anni, come confermato dalla testimone escussa.
Ebbene, alla luce delle evidenze probatorie richiamate, può ritenersi che la pretesa creditoria dell'Ente previdenziale fatta valere nei confronti dell'odierno opponente sia derivata essenzialmente dall'errato presupposto del possesso in capo allo stesso della qualifica di legale rappresentante della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39, erroneità che
CP_ incide irrimediabilmente sulla legittimità del diritto dell' ad agire nei confronti del ricorrente per ottenere il pagamento della sanzione amministrativa oggetto del giudizio.
5 Si ravvisano, pertanto, i presupposti per annullare l'ordinanza ingiunzione, stante la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente rispetto alla pretesa creditoria CP_ dell'
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione può essere accolta difettando in capo al ricorrente la titolarità, dal lato passivo, della pretesa creditoria dell'ente previdenziale e conseguentemente, l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002106650 del
30.01.2024 opposta deve essere annullata.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022 per le controversie di lavoro (essendo quelle previdenziali applicabili alle prestazioni, scaglione 0,01-1.100).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui al n. R.G. 464/2024 così provvede:
• In accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di nel rapporto di credito per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza ingiunzione n. 01-002106650 notificata in data 30.01.2024;
• Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 70,00 per CP_1 esborsi ed € 641,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Teramo, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
27.10.1954 ed ivi residente, alla via Salara Vecchia n. 82, elettivamente domiciliato in
Pescara (PE), alla via Ludovico Ariosto n. 49, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Di
Matteo (c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
si C.F._2
dichiara di voler ricevere ogni avviso, comunicazione o notificazione di cancelleria ai seguenti indirizzi pec mail;
Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
l' c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati SILVANA MARIOTTI (c.f. - C.F._3
E p.e.c.: e (c.f. Email_3 Parte_2 [...]
– p.e.c.: t); giusta procura C.F._4 Email_5
generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data in data 22.03.2024 n. rep. Persona_1
37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax CP_1
0861/336410
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. (c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
27.10.1954 ed ivi residente, alla via Salara Vecchia n. 82 nel rapporto creditorio di cui alla ordinanza/ingiunzione n. 01-002106650 relativa ad atto di accertamento n.:
CP_1 7900.13/01/2020.0005440 dell'anno 2018, per le causali esposte in narrativa e, per
CP_1 l'effetto annullare l'ordinanza/ingiunzione n. 01-002106650 relativa ad atto di
CP_1 accertamento n.: 7900.13/01/2020.0005440 del 13/01/2020 riferito all'anno 2018 nei
CP_1 confronti del Sig. per la causali esposte in narrativa;
Parte_1 in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte resistente: “In via principale: -a) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001687320 prot. n. 7900.20/02/2024.0036260, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di CP_1
Giustizia;
-b) in caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come rideterminata dalla sede di Teramo, dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere con integrale compensazione delle spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011,
n. 150 depositato in data 29.02.2024, ha proposto opposizione, Parte_1 chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-002106650 del
30.01.2024 relativa a due precedenti avvisi di accertamento (prot. inps.7900.13.01.2020.000540 ricevuto in data 12.02.2020 e prot. CP_ CP_ 7900.23.10.2021.0260374 ricevuto in data 9.11.2021) con cui l' gli ha contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il 01.2018 e l'11.2018 per la somma di €
494,00 (il primo) e per il periodo compreso tra il 12.2018 e il 9.2019 per la somma di €
335,00 (il secondo), sul presupposto del possesso in capo allo stesso della qualifica di legale rappresentante della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39 con sede in Silvi Marina
(TE), alla via Po n. 5/7. CP_
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la insussistenza del credito vantato dall' nei propri confronti in quanto, a far data dall'anno 2008 all'attualità, l'effettivo Amministratore e legale rappresentante del Condominio Nait Anselmo Lotto 39 (c.f. , con sede in P.IVA_2
Silvi Marina (TE), alla via Po n. 5/7, sarebbe il Sig. il quale, malgrado le Persona_2
2 CP_ varie diffide, non provvedeva a regolarizzare la posizione contributiva presso l' sebbene fosse l'effettivo legittimato passivo della pretesa creditoria dell'Ente.
1.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
integrale del provvedimento di ingiunzione opposto, sostenendone la correttezza sulla base del ritenuto possesso da parte del ricorrente, all'epoca delle contestate violazioni, della qualifica di amministratore del Condominio Nait Anselmo Lotto 39 come, del resto, emergerebbe dalla documentazione prodotta dallo stesso Ente previdenziale all'atto della costituzione in giudizio e contestando, al contempo, l'idoneità del corredo documentale ex adverso prodotto a dimostrare il possesso in capo ad altro soggetto, diverso dal ricorrente, della predetta qualifica di amministratore.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 21.01.2025 per discussione con termine per note.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente, con la presente opposizione, sostiene l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 01-002106650 notificatagli in data 30.01.2024 con la quale l' Controparte_2 gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 741,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2018, deducendo l'estraneità della propria posizione giuridico-soggettiva rispetto alla pretesa creditoria dell'Ente per non essere stato, all'epoca delle contestate violazioni, il legale rappresentante della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39 con sede in Silvi Marina
(TE) alla via Po n. 5/7, ma per esservi stato, invero, altro soggetto ( ), con Persona_2
la conseguenza che non sussisteva in capo ad esso alcun obbligo di provvedere al versamento delle ritenute contributive operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della predetta società.
L'oggetto del presente giudizio verte, pertanto, attorno all'accertamento della titolarità in capo all'odierno opponente della posizione giuridica soggettiva, dal lato passivo e sostanziale, rispetto alla responsabilità per l'illecito amministrativo contestato.
3 L'orientamento più recente della Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”, con la conseguenza che la sussistenza del credito azionato dall' sulla base CP_1 dell'ordinanza ingiunzione deve essere comprovata dall'Istituto medesimo con riguardo ai fatti costitutivi dello stesso (Cass. n. 22862/2010).
Tanto chiarito, nel caso di specie, si ritiene che l' non abbia fornito dimostrazione CP_1 della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
Dall'altro lato, si ritiene che l'opponente abbia fornito la prova nel presente giudizio dell'insussistenza di una qualsivoglia posizione debitoria che possa essere ad esso riferita stante il difetto, in capo allo stesso, della qualifica di legale rappresentante della società
Condominio Nait Anselmo Lotto 39 con sede in Silvi Marina (TE) alla via Po n. 5/7, all'epoca delle contestate violazioni contributive.
Dal quadro probatorio complessivamente acquisito e costituito dalla documentazione prodotta da entrambe le parti nonché dalla prova orale assunta, è infatti emerso,
CP_ contrariamente a quanto sostenuto dall' che, in realtà, il legale rappresentante e amministratore della predetta società era (ed è tutt'ora) il Sig. e non Persona_2
l'opponente.
Quanto alla documentazione prodotta dal ricorrente, ciò è desumibile dagli atti di convocazione dell'assemblea ordinaria del e relativi verbali di Parte_3
assemblea riferiti alle annualità dal 2016 al 2019 predisposti e sottoscritti a cura dell'Amministratore e, nello specifico, dal verbale del 14.10.2016 in atti
Persona_2 ove si riporta, al punto 2, la dicitura “conferma dell'attuale amm.re così
Persona_2 come dal verbale del 24.08.2017 in atti che anch'esso riporta la dicitura “viene confermato amm.re ”, nonché, dal verbale del 27.08.2018 ove, al punto 2 dell'ordine
Persona_2 del giorno, ancora una volta, “viene confermato Amm.re ”.
Persona_2
CP_
Di converso, la documentazione prodotta dall' a sostegno della propria pretesa, da un lato, non appare utile siccome inconferente rispetto all'oggetto del giudizio (cfr. Visura storica riferita ad altra società; Anagrafica aziendale;
Relazione di stima;
Visura personale del ricorrente dalla quale risulta che lo stesso è stato amministratore di altra società; Iscrizione del ricorrente alla gestione separata), dall'altro, non appare utile siccome relativa ad annualità estranee al presente giudizio (cfr. Modello 770 per i redditi percepiti dal ricorrente come
4 amministratore della società nell'anno di imposta 2003; Parte_3
Modello Unico 2003). CP_
Va rilevato, invece, che dall'anagrafica tributaria prodotta dall' risulta, invero, quale amministratore del Condominio Nait Anselmo Lotto 39 il Sig. a far data Persona_2
dal 24.08.2018, mentre, con riferimento al periodo precedente, non vi è in atti CP_ documentazione probante il possesso da parte del ricorrente della qualifica di amministratore.
Anche la prova orale assunta nel corso del giudizio ha suffragato la tesi di parte opponente dimostrando la sua estraneità rispetto al rapporto creditorio con l'Ente previdenziale.
La teste escussa ha confermato l'assunto di parte opponente secondo cui il Tes_1
legale rappresentante e amministratore della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39, sia all'epoca delle contestate violazioni, sia nel periodo antecedente e successivo alle stesse, e in particolare a decorrere dall'anno 2008 all'attualità, è sempre stato il Sig. . Persona_2
Più in particolare, la teste ha precisato quanto segue: “La palazzina Nait Anselmo Lotto 39
è stata costruita da mio padre che aveva una ditta individuale come costruttore edile. Non ho abitato lì. Nella fase della costruzione se ne occupava , poi negli anni Parte_1
come amministratore è subentrato non so da quando, non ricordo negli anni CP_3
80. LA palazzina è stata costruita negli anni 80, poi è subentrato quest'altro amministratore,
a cui è subentrato e nel 2008 è stato nominato Parte_4 Per_2
che tuttora è amministratore del condominio. Conosco queste informazioni perché
[...]
mio padre ha costruito la palazzina come detto ed io e mia sorella, tramite una società, abbiamo mantenuto alcuni immobili che adesso sono destinati ad uso turistico. Il ricorrente non è più amministratore da una vita, da quando è entrato , dal 2008 è CP_3 Per_2 amministratore del condominio.”
Dagli atti di causa risulta, inoltre, che il ricorrente è affetto da “Morbo di Parkinson” come da certificazione medica del 17/05/2016 in atti, non prestando più attività lavorativa da una decina di anni, come confermato dalla testimone escussa.
Ebbene, alla luce delle evidenze probatorie richiamate, può ritenersi che la pretesa creditoria dell'Ente previdenziale fatta valere nei confronti dell'odierno opponente sia derivata essenzialmente dall'errato presupposto del possesso in capo allo stesso della qualifica di legale rappresentante della società Condominio Nait Anselmo Lotto 39, erroneità che
CP_ incide irrimediabilmente sulla legittimità del diritto dell' ad agire nei confronti del ricorrente per ottenere il pagamento della sanzione amministrativa oggetto del giudizio.
5 Si ravvisano, pertanto, i presupposti per annullare l'ordinanza ingiunzione, stante la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente rispetto alla pretesa creditoria CP_ dell'
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione può essere accolta difettando in capo al ricorrente la titolarità, dal lato passivo, della pretesa creditoria dell'ente previdenziale e conseguentemente, l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002106650 del
30.01.2024 opposta deve essere annullata.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022 per le controversie di lavoro (essendo quelle previdenziali applicabili alle prestazioni, scaglione 0,01-1.100).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui al n. R.G. 464/2024 così provvede:
• In accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di nel rapporto di credito per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza ingiunzione n. 01-002106650 notificata in data 30.01.2024;
• Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 70,00 per CP_1 esborsi ed € 641,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Teramo, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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