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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/09/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 358/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) Parte_1 C.F._1 alla via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio LARUSSA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bisignano (CS) alla via Vico Nuovo n. 26, presso lo studio dell'avv.
Carmelo PUTERIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 710/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 1.9.2020 e depositata il successivo 3.9.2020 - Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
24.6.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento CP_1
e la dichiarazione di responsabilità esclusiva della stessa società nella causazione del sinistro avvenuto in data 19.4.2014, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lei subite. 2
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attrice esponeva: che, in data 19.4.2014 alle ore 17.00 circa, mentre si accingeva ad entrare nel supermercato , gestito dalla società convenuta e - in CP_2 particolare - all'atto di attraversare la porta scorrevole elettronica d'ingresso, subiva una rovinosa caduta in conseguenza dell'urto del volto contro il vetro;
che l'urto avveniva per effetto del malfunzionamento della porta inizialmente aperta, che improvvisamente si chiudeva;
che, in conseguenza della caduta veniva trasportata presso il locale nosocomio ove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo del rachide lombosacrale e del bacino e contusione a sedi multiple con iniziale prognosi di 10 gg”; che seguiva un periodo di inabilità assoluta e relativa pari a circa tre mesi con permanenza di postumi.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la CP_1 quale impugnava e contestava la domanda attore, in quanto asseritamente infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della della prova CP_1 testimoniale per come ammessa.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme - con la sentenza n. 710/2020, oggetto del presente gravame - rigettava la domanda attorea perché infondata e non provata, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, deducendo di aver al contrario Parte_1 debitamente assolto l'onere probatorio che le incombeva - avendo invocato il riconoscimento della responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. – grazie alla documentazione prodotta ed alla prova testimoniale stessa;
chiedeva, dunque, “a)-previa ammissione, ove ritenuta necessaria, di consulenza tecnica medico legale, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma della sentenza n. 710/2020 dell'1.9.2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, accogliere le conclusioni di cui al giudizio di primo grado oggi disattese: “1. Accertare e dichiarare che l'odierna attrice ha subito le lesioni sopra evidenziate, in relazione alla vicenda riportata in epigrafe a causa del comportamento illegittimo della società convenuta responsabile ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.; 2. Accertare e dichiarare la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali – ivi comprese tutte le ipotesi di lesioni di interessi di rango costituzionale, danno biologico, danno esistenziale, danno morale e rimborso spese e di consulenze in capo all'odierna attrice etiologicamente riconducibili alla vicenda;
conseguentemente e per l'effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento dei conseguenti danni, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e – comunque - entro 5.000,00 euro;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (vedi in atti).
Si costituiva in giudizio la per come rappresentata e difesa, eccependo – CP_1 preliminarmente - l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed evidenziando - nel merito - la nullità della prova per testi ex adverso offerta, disposta in violazione dell'art. 257 c.p.c.; chiedeva, dunque, il 3
rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla società appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Anche nel merito – inoltre - l'appello è infondato e va dunque respinto per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, il Tribunale condivide la decisione del Giudice di Pace di Lamezia Terme, non avendo fornito adeguato riscontro probatorio di quanto affermato. Parte_1
Va rammentato, difatti, che - nel caso di danno cagionato da cose in custodia, come nell'ipotesi in rassegna - l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed 4
estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (vedi in tal senso, condivisibilmente, Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Mass. 1987).
Il danneggiato, pertanto, anche se non è tenuto a dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, deve - comunque – fornire prova del verificarsi dell'evento e dell'esistenza del nesso causale.
Nel caso concreto, non ha fornito prova, durante il giudizio di prime cure, dell'eventus Parte_1 damni, non essendo sufficiente in tal senso la sola documentazione medica versata in atti (v. fascicolo di primo grado di parte attrice/appellante).
Quanto alla prova testimoniale escussa, vi è da rilevare che durante l'udienza del 14.11.2017 (fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c.) parte attrice indicava quale unico teste chiedendo poi la sua Tes_1 sostituzione all'udienza del 12.3.2019, trovandosi lo stesso in stato di detenzione;
il Giudice di prime cure autorizzava la sostituzione e, di conseguenza, avveniva l'escussione della teste successivamente indicata Testimone_2
A tal proposito va rammentato che, l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati, è consentita solo nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa;
pertanto, la parte non può essere ammessa alla sostituzione di testimoni (Cass. n.
8929/2019).
Ebbene, l'art. 257 c.p.c. testualmente recita “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia;
e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”.
Ebbene, nel caso di specie, non si è verificato nessuno dei casi contemplati da detta norma, avendo il procuratore di parte attrice richiesto la sostituzione del testimone in considerazione del fatto che il teste indicato si trovava in stato di detenzione.
In sovrappiù, vi è da evidenziare che il nominativo della teste escussa, in quanto nipote dell'attrice e testimone oculare dell'accaduto (v. dichiarazione della teste all'udienza del 4.6.2019 “ho assistito perché ero con lei”), poteva ben essere indicato sin dall'atto introduttivo del giudizio - o comunque entro l'udienza fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c. (in cui si cristallizzano le richieste istruttorie delle parti); oltre ciò, la richiesta di sostituzione del teste avveniva – senza necessità - con ampio e non giustificabile ritardo, essendo stata effettuata solo durante la seconda udienza successiva (del 12.3.2019 – v. verbale in atti) all'udienza fissata per l'escussione del teste, in cui emergeva che lo stesso si trovava in stato detentivo (v. verbale di udienza del 30.1.2018).
Inoltre, in atti non vi è neppure prova della rituale notifica della citazione testimoniale, risultando presente nel fascicolo di parte di primo grado la sola intimazione testi notificata a Tes_1 relativamente all'udienza del 30.1.2018 e non anche a quelle successive del 18.9.2018 e 12.3.2019; difatti, all'udienza del 18.9.2018 l'attrice si riservava “di produrre prova della citazione testimoniale 5
alla prossima udienza”, tuttavia, nonostante ciò, nel verbale relativo a detta udienza non risulta alcuna produzione o esibizione in tal senso.
La sostituzione del testimone non doveva, dunque, essere autorizzata e la teste Testimone_2 non doveva essere escussa;
detta prova deve, pertanto, essere considerata come non assunta, per
[...] come eccepito e richiesto dalla parte appellata, anche in considerazione del fatto che essa appare genericamente assunta ed è relativa ad un teste legato da rapporti di parentela, mai contestualmente indicato tantomeno – come premesso – nelle conclusioni iniziali.
Di conseguenza, si deduce che è mancato totalmente la prova dell'eventus danni.
Segue il rigetto del gravame.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione con rigetto del gravame costituisce ragione per confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante la qualità dell'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore dichiarato di € 5.000), con riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, in € 894,60 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) RIGETTA l'eccezione preliminare sollevata dalla società appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
2) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 710/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 1.9.2020 e depositata il successivo 3.9.2020; 6
3) CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 894,60, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) DA' ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 22 settembre 2025.
Il Presidente dott. Giovanni Garofalo
n. 358/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) Parte_1 C.F._1 alla via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio LARUSSA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Bisignano (CS) alla via Vico Nuovo n. 26, presso lo studio dell'avv.
Carmelo PUTERIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 710/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 1.9.2020 e depositata il successivo 3.9.2020 - Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
24.6.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento CP_1
e la dichiarazione di responsabilità esclusiva della stessa società nella causazione del sinistro avvenuto in data 19.4.2014, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lei subite. 2
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attrice esponeva: che, in data 19.4.2014 alle ore 17.00 circa, mentre si accingeva ad entrare nel supermercato , gestito dalla società convenuta e - in CP_2 particolare - all'atto di attraversare la porta scorrevole elettronica d'ingresso, subiva una rovinosa caduta in conseguenza dell'urto del volto contro il vetro;
che l'urto avveniva per effetto del malfunzionamento della porta inizialmente aperta, che improvvisamente si chiudeva;
che, in conseguenza della caduta veniva trasportata presso il locale nosocomio ove gli veniva diagnosticato “trauma contusivo del rachide lombosacrale e del bacino e contusione a sedi multiple con iniziale prognosi di 10 gg”; che seguiva un periodo di inabilità assoluta e relativa pari a circa tre mesi con permanenza di postumi.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la CP_1 quale impugnava e contestava la domanda attore, in quanto asseritamente infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della della prova CP_1 testimoniale per come ammessa.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme - con la sentenza n. 710/2020, oggetto del presente gravame - rigettava la domanda attorea perché infondata e non provata, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, deducendo di aver al contrario Parte_1 debitamente assolto l'onere probatorio che le incombeva - avendo invocato il riconoscimento della responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. – grazie alla documentazione prodotta ed alla prova testimoniale stessa;
chiedeva, dunque, “a)-previa ammissione, ove ritenuta necessaria, di consulenza tecnica medico legale, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma della sentenza n. 710/2020 dell'1.9.2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, accogliere le conclusioni di cui al giudizio di primo grado oggi disattese: “1. Accertare e dichiarare che l'odierna attrice ha subito le lesioni sopra evidenziate, in relazione alla vicenda riportata in epigrafe a causa del comportamento illegittimo della società convenuta responsabile ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.; 2. Accertare e dichiarare la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali – ivi comprese tutte le ipotesi di lesioni di interessi di rango costituzionale, danno biologico, danno esistenziale, danno morale e rimborso spese e di consulenze in capo all'odierna attrice etiologicamente riconducibili alla vicenda;
conseguentemente e per l'effetto, condannare la medesima convenuta al risarcimento dei conseguenti danni, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e – comunque - entro 5.000,00 euro;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (vedi in atti).
Si costituiva in giudizio la per come rappresentata e difesa, eccependo – CP_1 preliminarmente - l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed evidenziando - nel merito - la nullità della prova per testi ex adverso offerta, disposta in violazione dell'art. 257 c.p.c.; chiedeva, dunque, il 3
rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla società appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.1 Anche nel merito – inoltre - l'appello è infondato e va dunque respinto per i motivi di seguito illustrati.
In particolare, il Tribunale condivide la decisione del Giudice di Pace di Lamezia Terme, non avendo fornito adeguato riscontro probatorio di quanto affermato. Parte_1
Va rammentato, difatti, che - nel caso di danno cagionato da cose in custodia, come nell'ipotesi in rassegna - l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed 4
estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (vedi in tal senso, condivisibilmente, Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Mass. 1987).
Il danneggiato, pertanto, anche se non è tenuto a dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, deve - comunque – fornire prova del verificarsi dell'evento e dell'esistenza del nesso causale.
Nel caso concreto, non ha fornito prova, durante il giudizio di prime cure, dell'eventus Parte_1 damni, non essendo sufficiente in tal senso la sola documentazione medica versata in atti (v. fascicolo di primo grado di parte attrice/appellante).
Quanto alla prova testimoniale escussa, vi è da rilevare che durante l'udienza del 14.11.2017 (fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c.) parte attrice indicava quale unico teste chiedendo poi la sua Tes_1 sostituzione all'udienza del 12.3.2019, trovandosi lo stesso in stato di detenzione;
il Giudice di prime cure autorizzava la sostituzione e, di conseguenza, avveniva l'escussione della teste successivamente indicata Testimone_2
A tal proposito va rammentato che, l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati, è consentita solo nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa;
pertanto, la parte non può essere ammessa alla sostituzione di testimoni (Cass. n.
8929/2019).
Ebbene, l'art. 257 c.p.c. testualmente recita “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia;
e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”.
Ebbene, nel caso di specie, non si è verificato nessuno dei casi contemplati da detta norma, avendo il procuratore di parte attrice richiesto la sostituzione del testimone in considerazione del fatto che il teste indicato si trovava in stato di detenzione.
In sovrappiù, vi è da evidenziare che il nominativo della teste escussa, in quanto nipote dell'attrice e testimone oculare dell'accaduto (v. dichiarazione della teste all'udienza del 4.6.2019 “ho assistito perché ero con lei”), poteva ben essere indicato sin dall'atto introduttivo del giudizio - o comunque entro l'udienza fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c. (in cui si cristallizzano le richieste istruttorie delle parti); oltre ciò, la richiesta di sostituzione del teste avveniva – senza necessità - con ampio e non giustificabile ritardo, essendo stata effettuata solo durante la seconda udienza successiva (del 12.3.2019 – v. verbale in atti) all'udienza fissata per l'escussione del teste, in cui emergeva che lo stesso si trovava in stato detentivo (v. verbale di udienza del 30.1.2018).
Inoltre, in atti non vi è neppure prova della rituale notifica della citazione testimoniale, risultando presente nel fascicolo di parte di primo grado la sola intimazione testi notificata a Tes_1 relativamente all'udienza del 30.1.2018 e non anche a quelle successive del 18.9.2018 e 12.3.2019; difatti, all'udienza del 18.9.2018 l'attrice si riservava “di produrre prova della citazione testimoniale 5
alla prossima udienza”, tuttavia, nonostante ciò, nel verbale relativo a detta udienza non risulta alcuna produzione o esibizione in tal senso.
La sostituzione del testimone non doveva, dunque, essere autorizzata e la teste Testimone_2 non doveva essere escussa;
detta prova deve, pertanto, essere considerata come non assunta, per
[...] come eccepito e richiesto dalla parte appellata, anche in considerazione del fatto che essa appare genericamente assunta ed è relativa ad un teste legato da rapporti di parentela, mai contestualmente indicato tantomeno – come premesso – nelle conclusioni iniziali.
Di conseguenza, si deduce che è mancato totalmente la prova dell'eventus danni.
Segue il rigetto del gravame.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione con rigetto del gravame costituisce ragione per confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante la qualità dell'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore dichiarato di € 5.000), con riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, in € 894,60 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M. n.
147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) RIGETTA l'eccezione preliminare sollevata dalla società appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
2) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 710/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 1.9.2020 e depositata il successivo 3.9.2020; 6
3) CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 894,60, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) DA' ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 22 settembre 2025.
Il Presidente dott. Giovanni Garofalo