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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN DI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 541/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Attanasio Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Filice e
ER AT
-RESISTENTE -
oggetto: revocazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.03.2022, la ricorrente in epigrafe chiedeva la revoca della sentenza n. 595/2016 – attesa la sussistenza dei vizi di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c. – emessa nel procedimento RG n. 392/2011 in data 06.07.2016 dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dott. Pitaro, con consequenzialmente accertamento che la stessa possedeva tutti i requisiti previsti dalla legge per esserle riconosciuto l'assegno mensile di assistenza, di cui agli artt. 2 e 13, L. 118/1971, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa,
1 per come accertato dal nominato consulente medico nel giudizio 392/2011 definito con sentenza n. 595/2016 e condanna dell' resistente, in persona del suo legale CP_1 rappresentante, al pagamento della prestazione, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Si è costituito l' variamente argomentando per l'inammissibilità ovvero per il rigetto CP_1 del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso in parte è inammissibile ed in parte deve essere rigettato nel merito per le ragioni che seguono.
Emerge dagli atti che la sentenza oggetto di giudizio è stata resa a definizione del giudizio iscritto al n. 392/2011 R.G., avente ad oggetto “pensione di invalidità civile”.
Orbene, nel presente giudizio parte ricorrente chiede la revoca di tale sentenza deducendo la sussistenza dei vizi di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c..
2.1. Sul piano normativo l'art. 395 c.p.c. stabilisce: “ Le sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un
2 fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”.
Aggiunge l'art. 396 c.p.c.: “Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per
l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.”.
2.2. Tanto precisato, nel caso di specie il ricorso è inammissibile quanto al paventato vizio di “errore di fatto”, ex art. 395 n. 4 c.p.c..
Ciò, in quanto la sentenza oggetto di impugnazione non è stata pronunciata in grado d'appello, né la sentenza de qua rientrava tra quelle pronunciate in unico grado.
In particolare, sul punto si ricorda che lo strumento processuale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è stato introdotto dall'art. 38, I comma, num.1 lett. b, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
Tali disposizioni, per espressa volontà del legislatore, trovano applicazione per i giudizi instaurati a decorrere dall' 01 gennaio 2012.
Evidentemente, allora, la controversia definita con sentenza n. 595/2016 non poteva ricadere nell'ambito di applicazione dell'indicata norma, considerato che trattasi di procedimento iscritto a ruolo nell'anno 2011 ( RG n. 392/2011).
Tale sentenza, dunque, era passibile d'appello ma, a ciò, non risulta che la parte ricorrente vi abbia adempiuto.
3 2.3. Il ricorso è palesemente infondato rispetto al paventato vizio di “dolo revocatorio”, ex art. 395 n. 1 c.p.c..
In particolare, l'ipotesi di cui al citato art. 395 n. 1 c.p.c. richiede che la sentenza sia
“l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra”, nel senso che essa avrebbe avuto un diverso contenuto in assenza della condotta fraudolenta della controparte (Cass. sent.
n. 4959 del 2016).
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1,
c.p.c., è richiesta, un'attività positiva ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria ed a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (Cass. Ordinanza n. 41792/2021).
Nulla di tutto questo è stato dedotto dalla parte ricorrente.
2.4. In definitiva, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. La qualità delle parti nonché la sensibilità degli interessi coinvolti in giudizio inducono il giudicante a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 05.12.2025.
Il Giudice
AN DI
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