TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale, iscritta al n. 6446/2024 R.G., tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
Controparte_12 CP_13 Controparte_14
, , , Controparte_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
Controparte_22 Controparte_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 Controparte_26 Controparte_27 [...]
, , Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30
[...] Controparte_31 Controparte_32
Controparte_33 Controparte_34 CP_35
Controparte_36 CP_37 Controparte_38 [...]
, , , Controparte_39 Controparte_40 Controparte_41
CP_42 Controparte_43 CP_44
Controparte_45 Controparte_46 CP_47 [...]
CP_48 Controparte_49 Controparte_50
CP_51 CP_52 Controparte_53 [...]
, Controparte_54 Controparte_55 Controparte_56
, con l'assistenza e difesa Controparte_57 CP_58 dell'avv. Tommaso de Grandis;
- RICORRENTI -
e
[...]
Controparte_59
con l'assistenza e difesa ex art. 417
[...] bis c.p.c. della dott.ssa ; Controparte_60
- RESISTENTE –
a seguito della trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il
[...] e, premesso di essere state Controparte_59 docenti precari in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno esposto di aver reso la seguente attività di docenza per l'amministrazione convenuta nei seguenti periodi temporali:
contratti a termine dall'a.s.2018/2019 Parte_1 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_2 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2021/2022 Parte_3 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Parte_4 2015/2016 all'a.s. 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2018/2019 Parte_5 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_6 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_7 all'a.s. 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2022/2023 Parte_8 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_9 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Parte_10 2017/2018 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_11 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_12 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_13 all'a.s. 2018/2019;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Parte_14 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_1 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_2 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s.2015/2016 Controparte_3 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_4 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_5 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_6 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_7 all'a.s. 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_8 all'a.s. 2023/2024; contratti a termine dall'a.s. 2019/2020 Controparte_9 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2020/2021 CP_10 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_11 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_12 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_13 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_14 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2017/2018 Controparte_15 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_16 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine a.s. 2017/2018, Controparte_17 2019/2020 e dall'a.s.2021/2022 all'a.s 2023/24;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s CP_18 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s CP_19 2021/2022;
contratti a termine dall'a.s. 2022/2023 Controparte_20 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s CP_21 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Controparte_22 2015/2016 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 216/2017 Controparte_23 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_24 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s Parte_15 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_26 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_27 all'a.s 2023/2024; Co
contratti a termine dall'a.s. Controparte_28 2015/2016 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_29 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Controparte_30 2015/2016 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_31 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s2015/2016 Controparte_32 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_33 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_34 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s 2015/2016 CP_35 all'a.s 2023/2024; contratti a termine dall'a.s. 2020/2021 Controparte_36 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_37 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_38 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Controparte_39 2015/2016 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2022/2023 Controparte_40 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_41 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_42 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/16 Controparte_43 all'a.s 2023/24;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_44 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_45 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_46 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s CP_47 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2021/2022 CP_48 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Controparte_49 2015/2016 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_50 all'a.s 2023/2024;
, contratti a termine dall'a.s. 2017/2018 all'a.s CP_51 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2016/2017 all'a.s CP_52 2023/24;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_53 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. Controparte_54 2015/2016 all'a.s 2023/24;
, contratti a termine dall'a.s. 2018/2019 Controparte_55 all'a.s 2023/2024;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_56 all'a.s 2020/2021;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 Controparte_57 all'a.s 2023/24;
contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 CP_58 all'a.s 2023/2024. Le parti ricorrenti hanno dedotto di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali e hanno lamentato la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e - dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022 - hanno concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di cui all'elencazione che precede, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_59 della somma di € 500,00 in relazione a ciascun anno scolastico di cui all'elencazione che precede ed in favore di ciascuna parte ricorrente. Si è costituito in giudizio il che, in via CP_59 preliminare, ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale, per poi contestare nel merito quanto dedotto dalle parti ricorrenti, concludendo per il rigetto del ricorso. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e contrattual-collettivo di riferimento. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_61 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Va osservato, poi, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato
“Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, ha esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Con riferimento specifico alle diverse tipologie di supplenze del personale scolastico va, poi, osservato che l'art. 4 della legge 124/1999 ha individuato tre diversi tipi di assunzione a termine: a) le supplenze annuali conferite in riferimento all'“organico di diritto”, ossia riguardanti posti disponibili e vacanti (art. 4, comma 1, legge 124/1999) in relazione alle quali è prevista la stipula di contratti a termine con scadenza al 31 agosto di ogni anno;
b) le supplenze annuali relative all'“organico di fatto” riguardanti, differentemente da quanto prospettato alla lettera a), posti non tecnicamente vacanti che ma si rendono di fatto disponibili;
in relazione a queste è prevista la stipula di contratti aventi scadenza al termine delle attività didattiche (e cioè il 30 giugno di ogni anno, si veda l'art. 4, comma 2, legge 124/1999), c) le supplenze temporanee conferite per ogni altra necessità (come ad esempio per la sostituzione di personale assente) destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte (art. 4, comma 3, legge 124/1999). Tutto ciò premesso, con specifico riferimento alla carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 i cui condivisibili salienti passaggi motivazionali si riportano di seguito.
<
5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". … L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
5.4 E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui
- in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti Eurounitarie
- riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
… In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
… 7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
… 7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
… 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
… In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
… 10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione e', come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale.
… Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
… Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
… Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
… 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
… Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
… 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un CP_59 loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
… Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto. 18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
… In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai CP_59 docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
… 19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
… 20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento>>. In ragione di tanto la Suprema Corte, all'interno della pronuncia in argomento, ha conclusivamente illustrato i seguenti (condivisibili) principi:
<1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_59 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico>>. Passando ora alla disamina della fattispecie oggetto di causa, occorre rilevare che è incontestato tra le parti lo svolgimento dei periodi e delle tipologie di insegnamento come allegati all'interno del ricorso (ed innanzi elencati). Inoltre e per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve ritenersi accertato, come da documentazione versata in atti, che le parti ricorrenti siano ancora “interne” al sistema delle docenze scolastiche, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”. A fronte di tanto deve essere, quindi, evidenziato che le pretese azionate si riferiscono sia ad incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche sia ad incarichi annuali (dunque meritevoli del riconoscimento della carta docente). In aggiunta a questo, occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal CP_59 relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è fondata. Difatti, alla data del deposito del presente ricorso risultava interrottamente trascorso il termine estintivo quinquennale decorrente dalla data di conferimento degli incarichi per ciascuno dei predetti anni scolastici. In virtù di tutto quanto osservato, le domande devono essere parzialmente accolte e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) in relazione a tutti gli anni scolastici di cui all'elencazione che precede ad eccezione degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 tramite attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni CP_59 conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente” delle precitate somme e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. La domanda specifica formulata dal ricorrente Parte_13 deve essere integralmente rigettata trattandosi di annualità tutte prescritte. Le spese del presente giudizio devono essere compensate per 1/2 in ragione del mancato integrale accoglimento di tutte le richieste formulate;
la restante quota – liquidata negli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della serialità della controversia e sulla base del valore della causa, aumentato in ragione del numero delle parti – è posta a carico del soccombente, con distrazione in favore CP_59 del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto delle parti ricorrenti a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) tramite attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici di seguito specificati: per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, Parte_1 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per Parte_2 gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024; per gli Parte_4 aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; per gli aa.ss.2019/2020, Parte_5 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
[...]
per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_6
2022/2023 e 2023/2024; per gli Parte_7 aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; per gli aa.ss. 2022/2023 e Parte_8 2023/2024; per gli aa.ss.2019/2020, Parte_9 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_10
per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024; per gli Parte_11 aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; per gli aa.ss.2019/2020, Parte_12 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_14
per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024; per gli Controparte_1 aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; per gli aa.ss.2019/2020, Controparte_2 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_3
per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024; per gli CP_4 aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; per gli aa.ss.2019/2020, Controparte_5 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_6
per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...]
2022/2023 e 2023/2024; per gli Controparte_7 aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; per gli aa.ss.2019/2020, Controparte_8 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_9
per gli aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...] 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. CP_10 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_11
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...] 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_12 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, CP_13 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli Controparte_14 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_15
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_16 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_17
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. CP_18 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, CP_19 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per Controparte_20 gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; per gli CP_21 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_22 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_23 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli CP_24 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Co 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, Parte_15 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_26
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...] 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_27 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
[...]
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_28 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per Controparte_29 gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_30 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
[...] per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_31 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per Controparte_32 gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_33 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_34
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...] 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. CP_35 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Controparte_36 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. CP_37 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_38 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_39 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2022/2023 e Controparte_40 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_41 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_42
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
[...] 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_43 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, CP_44 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli Controparte_45 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, Controparte_46 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; CP_47 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2021/2022, CP_48 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_49 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_50 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli CP_51 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, CP_52 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli Controparte_53 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. Controparte_54 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_55 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per Controparte_56 gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; per Controparte_57 gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per gli aa.ss. 2019/2020, CP_58 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto, condanna il convenuto a garantire CP_59 ai suddetti ricorrenti ed in relazione alle annualità di cui al unto precedente la fruizione delle precitate somme mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
3) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il CP_59 resistente a rifondere la restante quota che liquida complessivamente in Euro 2935,50 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Bari, 21.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca