Sentenza 2 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01231/2026REG.PROV.COLL.
N. 06886/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6886 del 2024, proposto da
S.R.L. RI Reporter II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama,77;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08665/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. ST RE IT e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Davide di Giorgio e l’avvocato Gianluca Barneschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello notificato in data 1/09/2024, la s.r.l. RI Reporter II (di seguito “la società”) ha impugnato la sentenza n. 8665/2024 del Tar Lazio, pubblicata in data 2 maggio 2024.
Con tale sentenza è stato rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante nei confronti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità) avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento presidenziale n. 34/19/PRES del 31 luglio 2019 dell'Autorità medesima - recante una diffida per violazione del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, D.lgs. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del regolamento approvato con delibera n. 157/19/CONS della stessa Autorità - e della delibera n. 381/19/CONS dell’11 settembre 2019 contenente ratifica del suindicato provvedimento presidenziale n. 34/19/PRES.
I provvedimenti impugnati risultavano emanati nell’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte dall’Autorità nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.
In particolare, in attuazione delle disposizioni contenute nel “Regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech” di cui alla delibera n. 157/19/CONS (di seguito il “Regolamento sull’hate speech”), l’Autorità ha rilevato nel corso della trasmissione denominata “Giorno per giorno …cor veleno” andata in onda nei giorni 7, 14 e 25 giugno 2019 sull’emittente radiofonica denominata “RTR99” di titolarità della società odierna appellante, l’utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale.
La Direzione dell’Autorità, rilevato che le condotte del conduttore radiofonico integrassero violazioni sistematiche dei principi fondamentali a tutela della dignità della persona e si connotassero per la particolare gravità, con atto di contestazione n. 07/19/DCA - PROC. 2726/AV, notificato in data 15 luglio 2019, contestava alla società la violazione del combinato disposto dell’art. 32, comma 5, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”) e degli articoli 3 e 4 del Regolamento sull’hate speech.
Veniva, dunque, avviato il contraddittorio procedimentale nei confronti della società che, con nota del 19 luglio 2019, ha assunto posizione rispetto alle contestazioni mosse, impegnandosi ad un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Successivamente è stato emanato il decreto presidenziale n. 34/19/PRES con cui sono state prese analiticamente in esame le espressioni utilizzate dal conduttore radiofonico nelle giornate del 7, 14 e 25 giugno 2019 e si è ritenuto che fossero integrati i presupposti per l’emanazione di una diffida al fornitore di servizi media e radiofonici ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Regolamento sull’hate speech, intimando alla società di non reiterare la condotta illecita.
Successivamente, con delibera n. 381/19/CONS l’organo collegiale ha ratificato il precedente provvedimento presidenziale n. 34/19/PRES del 31 luglio 2019.
Avverso tali provvedimenti, la società ha proposto ricorso al Tar Lazio deducendo i seguenti motivi di doglianza:
I) “ Stravolgimento e travisamento dei fatti - carenza di presupposti - carenza d'istruttoria, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma v, d. Lgs 177/2005 e 3 e 4 della dell’allegato b) del delibera agcom 157/19/cons - violazione dell’art. 3, comma iii, allegato a, alla delibera n. 405/17/cons - illogicità ”;
II) “ Violazione dell'artt. 3, comma i, l. 241/1990, nonché dell’art. 10, comma v, allegato a, delibera 581/15/cons, per motivazione apparente, perplessa, tralatizia, tautologica e contraddittoria ”;
III) “ Violazione degli artt. 1 e 6, l. 241/1990 - istruttoria apparente ”;
IV) “ Carenza d’istruttoria - violazione del principio della proporzionalità - irragionevolezza - irrazionalità – sviamento di potere – genericità- dei presupposti - erronea valutazione e-o travisamento dei fatti – perplessità – illogicità ed irrazionalità - violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede nell’azione amministrativa ”.
Con la sentenza odiernamente impugnata, il Tar ha integralmente rigettato il ricorso.
I primi due motivi di censura sono stati trattati congiuntamente e ritenuti entrambi infondati.
La sentenza ha preso, innanzitutto, in esame le giustificazioni sostanziali addotte dalla società, secondo cui le espressioni utilizzate dal conduttore sarebbero state collegate alle “ richieste degli ascoltatori e dalla suggestione di fatti di cronaca che avevano molto colpito la cittadinanza della Capitale ”.
La sentenza ha puntualizzato che “ Le affermazioni rese nel corso della trasmissione devono ritenersi in espresso contrasto con i principi di cui all’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005 e di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech di cui alla delibera n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019 (all.ti 5, 6 e 7), disciplina quest’ultima che si inscrive nella normativa di rango primario, finalizzata com’è ad assicurare uno specifico presidio regolamentare e sanzionatorio ai richiamati principi fondamentali ”.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, dato contezza delle norme espresse dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 14 della CEDU, finalizzate a vietare discriminazioni odiose.
La disciplina sovranazionale costituisce il fondamento del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che, all’art. 32, comma 5, prevede che “ i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità ”.
Sulla base delle disposizioni citate è stato adottato il Regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech di cui alla delibera n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019 che, a sua volta, prevede l’emanazione di un provvedimento di urgenza, quale quello adottato nel caso di specie dall’Autorità.
La sentenza è dunque passata ad analizzare - in concreto - alcune delle frasi pronunciate nel corso delle trasmissioni radiofoniche.
Nella puntata del 7 giugno 2019 è stato affermato “ .. quando arrivi a Piazza Sant’Andrea Apostolo prendi i barboni che stanno da una parte all’altra della chiesa e li porti a Campo Imperatore, prendi gli zingari e li porti a Campo Imperatore, prendi i posteggiatori abusivi e li porti a Campo Imperatore … a sto punto famo come li antichi romani e sta gente la butti dalla rupe di PE (rectius: Tarpea) e ritorniamo ad avere un centro di Roma vivibile per tutti ”.
Al minuto 118 della medesima puntata, trattando della tematica della legittima difesa, sono state pronunciate frasi di istigazione all’odio e alla commissione di reati.
Frasi dal tenore analogo, anch’esse di incitamento all’odio razziale, sono state pronunciate nella puntata del 14 giugno 2019 e nella successiva del 25 giugno 2019.
La sentenza evidenzia, inoltre, che al di là di singole frasi – oggettivamente offensive della dignità umana – si è in presenza di un contesto complessivo di argomentazioni discriminatorie, attraverso l’uso di stereotipi relativi a caratteristiche etniche e di provenienza territoriale, che producono l’effetto di istigare alla commissione di reati o, comunque, di effettuare apologia degli stessi.
Del resto, evidenzia la sentenza, la gravità e la lesività delle affermazioni non è stata smentita dalla società che, viceversa, si è limitata ad assumere un impegno futuro in ordine ad un maggior controllo sul contenuto dei propri programmi radiofonici.
Il provvedimento di diffida, dunque, è stato correttamente istruito e motivato, anche in relazione alle controdeduzioni sviluppate in sede procedimentale.
La sentenza è passata, quindi, ad esaminare la questione relativa alla competenza del Presidente ad adottare un provvedimento di diffida.
La censura è stata rigettata sul rilievo che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità “ in casi straordinari di necessità e di urgenza ” è consentito il ricorso a tale tipologia di atti che, comunque, sono oggetti a ratifica da parte dell’organo collegiale.
Le ulteriori censure sono state rigettate in quanto sono state assicurate alla società adeguate garanzie procedimentali ed il provvedimento di diffida è stato ampiamente motivato.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello.
Si è costituita in giudizio l’Autorità, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è affidato a varie censure, tra loro eterogenee e, tuttavia, articolate unitariamente in un unico motivo privo di rubrica con cui si deduce che:
- la motivazione della sentenza è lacunosa;
- non è stata accertata la “sussistenza e rilevanza” delle circostanze poste a fondamento della diffida impugnata” e la controparte non ha soddisfatto gli oneri probatori sulla medesima gravanti e “rimane misteriosa e priva di prova l’essenza stessa della condotta oggetto di sanzione”;
- le affermazioni prese in considerazioni non sono, comunque, idonee ad integrare i presupposti normativi in presenza dei quali può essere adottata la diffida, perché il linguaggio utilizzato dal conduttore è volutamente satirico, iperbolico e, dall’analisi complessiva del contesto, non sono ravvisabili quelle violazioni “sistematiche” che il Legislatore ha inteso sanzionare;
- la diffida è stata adottata dal presidente dell’Autorità, e successivamente ratificata dal Collegio, in assenza delle ragioni di urgenza all’uopo necessarie.
L’appello è infondato e ciò consente di assorbire l’eccezione di inammissibilità del medesimo sollevata dalla difesa erariale.
Deve esaminarsi in via prioritaria la censura relativa all’incompetenza del Presidente dell’Autorità ad adottare il provvedimento interinale impugnato.
Detta doglianza è infondata.
Come evidenziato dal primo giudice, l’adozione di un provvedimento presidenziale è prevista dall’art. 3, comma 3, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, che consente il ricorso a detta particolare tipologia di atto “in casi straordinari di necessità e di urgenza”, salva la necessità della ratifica da parte dell’organo collegiale della stessa Autorità.
Nel caso di specie, le ragioni d’urgenza sono state rappresentate dalla necessità di adottare tempestivamente una diffida al fine di far cessare la grave condotta illecita descritta nel provvedimento presidenziale, il quale dà conto del fatto che “la prima riunione utile del Consiglio dell’Autorità non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento”. Il provvedimento interinale, difatti, è stato adottato il 31 luglio e ratificato dal Collegio l’11 settembre.
Quanto alle doglianze relative al difetto di prova della condotta posta alla base della diffida, deve osservarsi quanto segue.
Il provvedimento impugnato riporta testualmente le frasi pronunciate dal conduttore nel corso delle tre puntate della trasmissione prese in esame.
Giova esaminare il contributo procedimentale della società che, con nota del 19 luglio 2019, ha preso posizione sulle contestazioni dell’Autorità.
In tale nota è affermato esplicitamente: ≪[…] il programma denominato “Giorno per giorno ... cor veleno” …. è una trasmissione che si prefigge l’obiettivo di provocare tra quanti la seguono un acceso dibattito e, soprattutto, uno spirito critico verso gli avvenimenti di cronaca e di politica, cercando altresì di suscitare una riflessione personale e non condizionata su quanto accade; nel fare ciò, sovente, vengono utilizzati toni sprezzanti e un linguaggio satirico e sarcastico, il cui unico fine è portare l’ascoltatore a formarsi un proprio personale convincimento in merito agli argomenti trattati; in buona sostanza, è la dialettica della provocazione la ragione stessa dell’esistenza di tale trasmissione, che peraltro ha un notevole seguito tra gli ascoltatori […]≫.
Pertanto, in sede procedimentale la società non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla veridicità delle contestazioni, limitandosi ad invocare - quale presunta scriminante - per avere notevole seguito tra gli ascoltatori, “ l’uso di toni sprezzanti e un linguaggio satirico e sarcastico ”.
Anche con il ricorso di primo grado proposto la società non ha contestato la veridicità della circostanza relativa all’effettivo utilizzo, da parte del conduttore, delle frasi riportate nel provvedimento impugnato.
Pertanto, in dispare i possibili profili di inammissibilità della censura veicolata per la prima volta solamente con l’atto di appello, la medesima è infondata alla luce del principio di non contestazione: ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il primo giudice ha correttamente posto alla base della sentenza fatti non specificamente contestati dalla ricorrente.
Sono del pari infondate anche le censure con cui si lamenta l’assenza dei presupposti normativi per l’adozione della diffida. Sul punto, sono corrette le valutazioni del primo giudice circa la gravità e sistematicità delle condotte prese in esame come emerge dalla lettura delle affermazioni rese dal conduttore nel corso delle tre puntate.
Deve peraltro osservarsi che non si è in presenza di un provvedimento sanzionatorio, come ripetutamente dedotto con l’atto di appello, bensì di una diffida a non reiterare le condotte illecite rilevate, trattandosi di un utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e le discriminazioni nei confronti di un determinato insieme di persone.
Le difese sviluppate dall’odierna società appellante, che fondamentalmente contesta nel merito la sussistenza dei requisiti per l’adozione della diffida, risultano disallineate e non coerenti rispetto all’impegno assunto in sede procedimentale con la già citata nota del 19 luglio 2019.
La stessa appellante, che definisce le affermazioni del conduttore “obbiettivamente sgangherate e anche banali, frutto di esternazioni impulsive”, si era infatti impegnata ad una maggiore attenzione rispetto ai contenuti dei propri programmi e a sollecitare il conduttore della trasmissione ad un puntale rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e nel Regolamento sull’hate speech.
La società, altresì, aveva assunto l’impegno all’utilizzo di una dialettica più consona alla tutela dei principi di non discriminazione e di contrasto all’hate speech.
Il provvedimento di diffida, pertanto, nel rispetto dei presupposti normativi all’uopo previsti, si è limitato ad accertare l’illiceità delle espressioni diffuse dall’emittente radiofonica – non certo improntate a satira o sarcasmo - con l’avviso a non reiterare le stesse.
Alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere all’Autorità appellata le spese di lite del presente grado quantificate in euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
ST RE IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST RE IT | LO RO |
IL SEGRETARIO