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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MORFINI CHIARA, RE
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - Partita_iva_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 24/0 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2380/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bari , Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego del rimborso IVA per gli anni d'imposta 2002-2003 e 2004, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in data 15 ottobre 2024, relativo alla richiesta di restituzione dell'importo complessivo di euro 31.552,93.
Sosteneva il ricorrente l'illegittimità del diniego , in quanto basato sull'erronea premessa secondo cui il rimborso ex art. 30-ter costituirebbe rimedio eccezionale e subordinato all'impossibilità di emettere nota di variazione.
Chiedeva, quindi, di annullare il provvedimento di diniego impugnato e di disporre il rimborso dell'importo richiesto.
Con tempestiva memoria si costituiva l'Ente impositore esponendo il complesso delle attività compiute e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, chiedendo di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
In data 22 gennaio 2024, la ditta Società_1 ha presentato richiesta di pagamento dell'eccedenza IVA degli anni 2002, 2003 e 2004 per l'ammontare di € 31.552,93 a seguito dell'infruttuosità della procedura fallimentare della committente Società_2 S.n.c., dichiarata fallita il 10/31 maggio 2022.
L'Ufficio, rilevata la mancata emissione della nota di variazione prevista dall'art. 26, comma 12, e considerato il carattere residuale dell'art. 30-ter, ha negato il rimborso.
Secondo l'Ufficio la normativa e la prassi in materia di IVA imporrebbero che, quando un'operazione viene meno o se ne riduce l'imponibile, il cedente/prestatore emetta la relativa nota di variazione, garantendo coerenza al sistema impositivo e corretta applicazione del diritto alla detrazione (artt. 19, 25 e 26 del d.P.
R. n. 633/1972).
A seguito della riforma introdotta dall'art. 18 del d.l. n. 73/2021, non è più necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale per procedere alla variazione in diminuzione: il diritto sorge dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura.
Nel caso di specie, essendo noto il fallimento della committente, il diritto alla detrazione avrebbe dovuto essere esercitato entro il termine della dichiarazione IVA 2022, cioè entro il 2 maggio 2023.
La tesi dell'ufficio non può essere condivisa.
Il diniego si fonda sull'erronea premessa secondo cui il rimborso ex art. 30-ter costituirebbe rimedio eccezionale e subordinato all'impossibilità di emettere nota di variazione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 28062/2022; 20843/2020; 14239/2017; 10939/2015; 7330/2012) afferma costantemente che, in assenza di rischio per l'Erario, il rimborso speciale rappresenta una modalità alternativa avendo il contribuente facoltà di scegliere tra i due strumenti, purché sia dimostrata la definitiva inesistenza del rischio di perdita di gettito.
Nel caso concreto tale rischio è escluso: trattandosi di recupero IVA dopo la chiusura della procedura concorsuale, l'imposta resta integralmente a carico dell'Erario.
Inoltre, l'art. 30-ter non subordina l'accesso al rimborso alla previa mancata emissione della nota di variazione. L'unica condizione prevista dal comma 1 è il rispetto del termine biennale, pienamente osservato (esecutività del piano: 1° giugno 2022 – istanza: 22 gennaio 2024).
Pertanto, deve concludersi, che il vantato diritto al rimborso del credito sia fondato e dimostrato che il diniego sia illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso delle somme richieste. Condanna l'Ufficio Tributario resistente, al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 duemila oltre onersi accessori, se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
MORFINI CHIARA, RE
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - Partita_iva_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 24/0 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2380/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bari , Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego del rimborso IVA per gli anni d'imposta 2002-2003 e 2004, notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in data 15 ottobre 2024, relativo alla richiesta di restituzione dell'importo complessivo di euro 31.552,93.
Sosteneva il ricorrente l'illegittimità del diniego , in quanto basato sull'erronea premessa secondo cui il rimborso ex art. 30-ter costituirebbe rimedio eccezionale e subordinato all'impossibilità di emettere nota di variazione.
Chiedeva, quindi, di annullare il provvedimento di diniego impugnato e di disporre il rimborso dell'importo richiesto.
Con tempestiva memoria si costituiva l'Ente impositore esponendo il complesso delle attività compiute e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, chiedendo di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
In data 22 gennaio 2024, la ditta Società_1 ha presentato richiesta di pagamento dell'eccedenza IVA degli anni 2002, 2003 e 2004 per l'ammontare di € 31.552,93 a seguito dell'infruttuosità della procedura fallimentare della committente Società_2 S.n.c., dichiarata fallita il 10/31 maggio 2022.
L'Ufficio, rilevata la mancata emissione della nota di variazione prevista dall'art. 26, comma 12, e considerato il carattere residuale dell'art. 30-ter, ha negato il rimborso.
Secondo l'Ufficio la normativa e la prassi in materia di IVA imporrebbero che, quando un'operazione viene meno o se ne riduce l'imponibile, il cedente/prestatore emetta la relativa nota di variazione, garantendo coerenza al sistema impositivo e corretta applicazione del diritto alla detrazione (artt. 19, 25 e 26 del d.P.
R. n. 633/1972).
A seguito della riforma introdotta dall'art. 18 del d.l. n. 73/2021, non è più necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale per procedere alla variazione in diminuzione: il diritto sorge dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura.
Nel caso di specie, essendo noto il fallimento della committente, il diritto alla detrazione avrebbe dovuto essere esercitato entro il termine della dichiarazione IVA 2022, cioè entro il 2 maggio 2023.
La tesi dell'ufficio non può essere condivisa.
Il diniego si fonda sull'erronea premessa secondo cui il rimborso ex art. 30-ter costituirebbe rimedio eccezionale e subordinato all'impossibilità di emettere nota di variazione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 28062/2022; 20843/2020; 14239/2017; 10939/2015; 7330/2012) afferma costantemente che, in assenza di rischio per l'Erario, il rimborso speciale rappresenta una modalità alternativa avendo il contribuente facoltà di scegliere tra i due strumenti, purché sia dimostrata la definitiva inesistenza del rischio di perdita di gettito.
Nel caso concreto tale rischio è escluso: trattandosi di recupero IVA dopo la chiusura della procedura concorsuale, l'imposta resta integralmente a carico dell'Erario.
Inoltre, l'art. 30-ter non subordina l'accesso al rimborso alla previa mancata emissione della nota di variazione. L'unica condizione prevista dal comma 1 è il rispetto del termine biennale, pienamente osservato (esecutività del piano: 1° giugno 2022 – istanza: 22 gennaio 2024).
Pertanto, deve concludersi, che il vantato diritto al rimborso del credito sia fondato e dimostrato che il diniego sia illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso delle somme richieste. Condanna l'Ufficio Tributario resistente, al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 duemila oltre onersi accessori, se dovuti.