Sentenza 17 novembre 2022
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
Testo completo
0 5691-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3346/2022 - Presidente - ANGELA TARDIO CC - 17/11/2022 - Relatore MICHELE BIANCHI R.G.N. 16168/2022 PALMA TALERICO GIUSEPPE SANTALUCIA EVA TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA TI RO AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Sabrina Passafiume che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Lub RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in 1. ha rigettato reclamo della Direzione dell'amministrazione epigrafe, penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da IA AR sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. avverso il - diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila alla sua richiesta di conservare cibi freschi e congelati nel frigorifero in dotazione della sezione di assegnazione. Il magistrato di sorveglianza aveva, quindi, disposto che l'istituto consentisse al detenuto di conservare alimenti freschi e congelati, acquistati dal detenuto o ricevuti dai familiari, nel frigorifero della sezione. Il Tribunale di sorveglianza ha osservato che i detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, possono cucinare all'interno della cella cibi freschi o surgelati, al tal fine acquisitati al mod. 72 ovvero ricevuti in occasione dei colloqui in determinate giornate e, dunque, anche a distanza di giorni dalla consumazione. E' necessario, dunque, siano assicurate idonee condizioni di conservazione di tali cibi, che non sono assicurate dalle borse termiche tenute nella cella dal detenuto, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno hanno una durata non superiore ad otto ore. Pertanto, per garantire l'attuazione del diritto alla ricezione dei cibi da cucinare all'interno della cella nelle imprescindibili condizioni richieste dalle primarie esigenze connesse alla sana alimentazione, risulta necessario consentire a tal fine l'uso dei frigoriferi in dotazione della sezione, attualmente utilizzati per la refrigerazione delle mattonelle, con le modalità che potranno essere individuate dalla direzione dell'istituto, senza che peraltro ciò possa comportare un aggravio delle spese.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione, il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., rilevando che la statuizione adottata con il provvedimento impugnato si pone al di fuori dal perimetro del presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché nella specie non ricorre una ipotesi di grave pregiudizio all'esercizio di un diritto derivante dall'inosservanza di disposizioni normative, 2 non essendo previsto "un diritto all'uso del frigorifero", da opporre alle limitazioni connaturate alla detenzione in generale e alle particolari finalità del regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. L'ordinamento non impone che sia assicurata la dotazione di un frigorifero idoneo alla conservazione di cibi freschi e la direzione dell'istituto ha ritenuto di garantire ai detenuti la fornitura quotidiana di mattonelle refrigeranti, così da consentire a ogni detenuto di conservare in borsa termica i cibi freschi, destinando un congelatore di sezione al raffreddamento delle mattonelle. Il regolamento penitenziario vieta l'accumulo di cibi da parte dei detenuti e, d'altra parte, la scelta organizzativa operata dalla direzione dell'istituto non risulta essere pregiudizievole rispetto alle esigenze di tutela della genuinità dei cibi.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell'ordinanza и impugnata e di quella emessa dal magistrato di sorveglianza de L'Aquila.
1. Il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117, del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).
2. L'oggetto della decisione impugnata attiene, non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. a cuocere i cibi freschi o congelati ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione di tali cibi, che laddove non garantita, durante il tempo necessario in cui i cibi possono essere cucinati e dunque consumati, verrebbe a precludere il diritto alla sana alimentazione del detenuto. Il provvedimento impugnato riconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse 3 termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine aveva destinato l'impiego del frigorifero della sezione. Inoltre, non viene contestata l'idoneità di tale sistema a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Peraltro, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell'azione refrigerante delle tavolette, il Tribunale assume che tali modalità non sarebbero in realtà idonee a garantire la genuinità dei cibi nel tempo.
3. Il collegio ritiene che tale situazione di fatto non integri una effettiva violazione dei diritti del detenuto e, dunque, non giustifica l'intervento giurisdizionale a tutela. Infatti, il giudizio è stato fondato su una parziale considerazione dell'organizzazione assicurata dalla direzione dell'istituto per il mantenimento di adeguate condizioni di conservazione dei cibi freschi da parte di ciascun detenuto. Se è vero che le mattonelle refrigeranti sono idonee alla funzione cui sono destinate per un tempo non superiore a otto ore, è anche vero che con la sostituzione tempestiva di esse con nuove mattonelle si assicura il mantenimento delle condizioni di salubrità degli alimenti. WAS I provvedimenti che si sono occupati della questione nel presente procedimento, dunque, hanno in realtà imposto alla direzione dell'istituto una modalità organizzativa diversa e ritenuta dai giudici del merito preferibile rispetto alla finalità di assicurare le condizioni di conservazione dei cibi. Ma in questo modo, senza affermare che la scelta organizzativa della direzione avesse violato il diritto di ciascun detenuto di mangiare cibi freschi, l'autorità giurisdizionale ha compiuto direttamente una diversa scelta organizzativa, che però è riservata alla direzione dell'istituto, unica autorità in grado di valutare la idoneità e praticabilità delle diverse opzioni in relazione alla situazione concreta di ciascun istituto e alla necessaria esigenza di assicurare parità di condizioni di vita a tutti i detenuti.
4. Alla stregua di tali considerazioni, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, reso il 9 giugno 2021, debbono essere annullati senza rinvio. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 9 giugno 2021. Così deciso, il 17 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio миMuchun foibaul Michele Bianchi, Jurgele tarkis DEPOSITALA 09 FEB 2823 IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO Maring Calcagni 5