CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Oggi, 22 GEN, 2624 sul ricorso proposto da F1, 7:7 n da NI KO nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 15/12/12022 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del quindici dicembre 2022, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Pescara, con cui NI KO era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del Dlgs. 74/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2558 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/10/2023 2. Avverso la suindicata sentenza NI KO tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 2. Deduce vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si rappresenta il / / travisamento di talune prove, con riguardo alla condivisione della affermazione del Tribunale di Pescara che avrebbe fondato la prova del fatto solo sulla allegazione del modello 770 quale unica documentazione acquisita in atti, senza considerare la insufficienza di un tale dato, atteso che mai sarebbero state acquisite le certificazioni rilasciate ai sostituiti, come previsto con sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale, laddove ha dichiarato la illegittimità dell'art. 7 comma 1 / lett. b) / del Dlgs. 158/2015, e, per l'effetto, dello stesso art. i 10- bis del Dlgs . 74/2000 ove prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto di imposta. Si aggiunge che, diversamente da quanto assunto in sentenza, l'imputato non avrebbe mai rilasciato alcuna certificazione, né le stesse sarebbero state comunque acquisite in giudizio. E invero, nella stessa frase la Corte specificherebbe che le uniche prove in atti sarebbero quelle derivanti da accertamento della Agenzia delle Entrate, in cui non vi è traccia delle certificazioni richieste dalla norma in questione per la sussistenza del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che la disposizione precettiva di cui all'art. 10-bis del Dlgs. 74/2000, la cui violazione è stata ascritta all'imputato, è quella risultante a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, trattandosi di fatti del 31 ottobre 2019. Come già rilevato da questa 3uprema Corte (cfr. Sez. 3 - , n. 2338 del 27/09/2022 (dep. 20/01/2023) Rv. 284035 - 01), per effetto della entrata in vigore di tale ultimo testo normativo, in particolare dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b)i di esso, sia la rubrica che il testo dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, sono stati oggetto di novellazione;
infatti, mentre nella prima sono state inserite, dopo la parola "ritenute" le espressioni "o dovute", il secondo è stato, analogamente, interpolato attraverso l'inserimento, fra le parole "ritenute" e "risultanti dalla certificazione", delle espressioni "dovute sulla base della stessa dichiarazione". Per effetto della ricordata opera di novellazione, anche la soglia di punibilità del reato contestato è stata modificata, essendo stata questa elevata da euro 50.000,00 di imposta omessa per ogni anno di imposta, ad euro 150.000,00 di mancato versamento sempre per ogni anno di imposta. 2 g- Tanto premesso, l'avvenuta interpolazione del testo della norma precettiva ha avuto l'effetto di estendere, di fatto, la portata delittuosa della condotta dell'omesso versamento, in qualità di sostituto, delle imposte trattenute a titolo di ritenuta da parte del datore di lavoro sui compensi corrisposti ai propri dipendenti (ed assimilati), non solamente in relazione alle somme risultanti dalle certificazioni di imposta che il sostituto era tenuto a rilasciare ai soggetti delle cui prestazioni lavorative egli si era avvalso (secondo l'interpretazione che, non senza pregresse oscillazioni, si era infine consolidata nella giurisprudenza di questa Corte per effetto della sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite penali,. 1 giugno 2018, n. 24782, la quale aveva fatto seguito, pervenendo ai medesimi approdi interpretativi da queste raggiunti, alle precedenti decisioni di Corte di cassazione, Sezione III penale,1 ottobre 2014, n. 40526; di Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 marzo 2015, n.10475; e di Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 marzo 2016, n. 10104), ma anche a quelle risultanti dalle altre dichiarazioni fiscali che il datore di lavoro è tenuto a presentare (rivitalizzando il legislatore, in questo modo, per via normativa, quella che era stata la precedente interpretazione, propugnata, fra l'altro, da Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2013, n. 1443; da Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2014, n. 19454; e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 giugno 2014, n. 27479, ma che, tuttavia, il supremo organo nomofilattico previsto dal nostro ordinamento aveva ritenuto, con la citata sentenza n. 24782 del 2018, non condivisibile). Una tale operazione - esclusa la natura meramente interpretativa della normativa sopravvenuta - è stata, tuttavia, ritenuta, in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non conforme alle regole della Carta fondamentale, in quanto essa è stata realizzata attraverso l'adozione di un decreto legislativo delegato, il già citato n. 158 del 2015, emanato in attuazione di una delega legislativa, contenuta nella legge delega n. 23 del 2014, che, però, nell'ambito di una manovra tesa a rendere il sistema fiscale "più equo, trasparente e orientato alla crescita", non aveva autorizzato il Governo, sulla base di "criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle (...relative...) pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti", né ad introdurre nuove figure criminose né - trattandosi di operazione che è, però, equivalente alla precedente - ad estendere la portata di preesistenti disposizioni precettive penalmente rilevanti a condotte precedentemente non ricomprese nel focus della normativa antecedente. E' sulla base di tali rilievi, ritenutone, in particolare, il contrasto con il meccanismo disegnato dall'art. 76 della Costituzione, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 20 3 luglio 2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del dlgs n. 158 del 2015, nella parte in cui ha novellato, nei termini dianzi ricordati, il testo dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000. Consegue che dovendosi applicare alla presente fattispecie il dettato normativo privato dalla interpolazione frutto della novella dichiarata incostituzionale e, come tale, espunta dall'ordinamento in relazione a tutte le situazioni ancora pendenti al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale, la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di L'Aquila onde verificare se, nella condotta effettivamente posta in essere dal ricorrente sia possibile o meno riscontrare gli estremi della rilevanza penale, dovendosi, in altre parole, sottoporre a scrutinio il comportamento da quello tenuto non tanto con riferimento alla omissione del versamento delle ritenute tributarie da lui operate, quale sostituto di imposta, sui trattamenti economici da lui versati ai propri dipendenti nella misura in cui l'ammontare di tali trattenute emerge dalle dichiarazioni fiscali da questo indirizzate agli uffici tributari, quanto, piuttosto, nella misura in cui tale inadempimento emerga avendo questi effettivamente rilasciato le certificazioni ai medesimi dipendenti, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi. E ciò in quanto, conformemente a quanto dedotto in ricorso, dagli atti disponibili non risulta che la prova dei fatti sia stata fondata sull'avvenuto accertamento del rilascio ai sostituiti delle dovute certificazioni, nel quadro di quanto conseguente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 175 citata. Non emergono infatti dagli atti disponibili per questa Corte le citate certificazioni né, giova evidenziarlo, altra adeguata prova dell'avvenuto rilascio delle stesse ai dipendenti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso, il 25.10.2023. f
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del quindici dicembre 2022, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del 27 maggio 2022 del Tribunale di Pescara, con cui NI KO era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del Dlgs. 74/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2558 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 25/10/2023 2. Avverso la suindicata sentenza NI KO tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 2. Deduce vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si rappresenta il / / travisamento di talune prove, con riguardo alla condivisione della affermazione del Tribunale di Pescara che avrebbe fondato la prova del fatto solo sulla allegazione del modello 770 quale unica documentazione acquisita in atti, senza considerare la insufficienza di un tale dato, atteso che mai sarebbero state acquisite le certificazioni rilasciate ai sostituiti, come previsto con sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale, laddove ha dichiarato la illegittimità dell'art. 7 comma 1 / lett. b) / del Dlgs. 158/2015, e, per l'effetto, dello stesso art. i 10- bis del Dlgs . 74/2000 ove prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto di imposta. Si aggiunge che, diversamente da quanto assunto in sentenza, l'imputato non avrebbe mai rilasciato alcuna certificazione, né le stesse sarebbero state comunque acquisite in giudizio. E invero, nella stessa frase la Corte specificherebbe che le uniche prove in atti sarebbero quelle derivanti da accertamento della Agenzia delle Entrate, in cui non vi è traccia delle certificazioni richieste dalla norma in questione per la sussistenza del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che la disposizione precettiva di cui all'art. 10-bis del Dlgs. 74/2000, la cui violazione è stata ascritta all'imputato, è quella risultante a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, trattandosi di fatti del 31 ottobre 2019. Come già rilevato da questa 3uprema Corte (cfr. Sez. 3 - , n. 2338 del 27/09/2022 (dep. 20/01/2023) Rv. 284035 - 01), per effetto della entrata in vigore di tale ultimo testo normativo, in particolare dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b)i di esso, sia la rubrica che il testo dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000, sono stati oggetto di novellazione;
infatti, mentre nella prima sono state inserite, dopo la parola "ritenute" le espressioni "o dovute", il secondo è stato, analogamente, interpolato attraverso l'inserimento, fra le parole "ritenute" e "risultanti dalla certificazione", delle espressioni "dovute sulla base della stessa dichiarazione". Per effetto della ricordata opera di novellazione, anche la soglia di punibilità del reato contestato è stata modificata, essendo stata questa elevata da euro 50.000,00 di imposta omessa per ogni anno di imposta, ad euro 150.000,00 di mancato versamento sempre per ogni anno di imposta. 2 g- Tanto premesso, l'avvenuta interpolazione del testo della norma precettiva ha avuto l'effetto di estendere, di fatto, la portata delittuosa della condotta dell'omesso versamento, in qualità di sostituto, delle imposte trattenute a titolo di ritenuta da parte del datore di lavoro sui compensi corrisposti ai propri dipendenti (ed assimilati), non solamente in relazione alle somme risultanti dalle certificazioni di imposta che il sostituto era tenuto a rilasciare ai soggetti delle cui prestazioni lavorative egli si era avvalso (secondo l'interpretazione che, non senza pregresse oscillazioni, si era infine consolidata nella giurisprudenza di questa Corte per effetto della sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite penali,. 1 giugno 2018, n. 24782, la quale aveva fatto seguito, pervenendo ai medesimi approdi interpretativi da queste raggiunti, alle precedenti decisioni di Corte di cassazione, Sezione III penale,1 ottobre 2014, n. 40526; di Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 marzo 2015, n.10475; e di Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 marzo 2016, n. 10104), ma anche a quelle risultanti dalle altre dichiarazioni fiscali che il datore di lavoro è tenuto a presentare (rivitalizzando il legislatore, in questo modo, per via normativa, quella che era stata la precedente interpretazione, propugnata, fra l'altro, da Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2013, n. 1443; da Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2014, n. 19454; e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 giugno 2014, n. 27479, ma che, tuttavia, il supremo organo nomofilattico previsto dal nostro ordinamento aveva ritenuto, con la citata sentenza n. 24782 del 2018, non condivisibile). Una tale operazione - esclusa la natura meramente interpretativa della normativa sopravvenuta - è stata, tuttavia, ritenuta, in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non conforme alle regole della Carta fondamentale, in quanto essa è stata realizzata attraverso l'adozione di un decreto legislativo delegato, il già citato n. 158 del 2015, emanato in attuazione di una delega legislativa, contenuta nella legge delega n. 23 del 2014, che, però, nell'ambito di una manovra tesa a rendere il sistema fiscale "più equo, trasparente e orientato alla crescita", non aveva autorizzato il Governo, sulla base di "criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle (...relative...) pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti", né ad introdurre nuove figure criminose né - trattandosi di operazione che è, però, equivalente alla precedente - ad estendere la portata di preesistenti disposizioni precettive penalmente rilevanti a condotte precedentemente non ricomprese nel focus della normativa antecedente. E' sulla base di tali rilievi, ritenutone, in particolare, il contrasto con il meccanismo disegnato dall'art. 76 della Costituzione, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 20 3 luglio 2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del dlgs n. 158 del 2015, nella parte in cui ha novellato, nei termini dianzi ricordati, il testo dell'art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000. Consegue che dovendosi applicare alla presente fattispecie il dettato normativo privato dalla interpolazione frutto della novella dichiarata incostituzionale e, come tale, espunta dall'ordinamento in relazione a tutte le situazioni ancora pendenti al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale, la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di L'Aquila onde verificare se, nella condotta effettivamente posta in essere dal ricorrente sia possibile o meno riscontrare gli estremi della rilevanza penale, dovendosi, in altre parole, sottoporre a scrutinio il comportamento da quello tenuto non tanto con riferimento alla omissione del versamento delle ritenute tributarie da lui operate, quale sostituto di imposta, sui trattamenti economici da lui versati ai propri dipendenti nella misura in cui l'ammontare di tali trattenute emerge dalle dichiarazioni fiscali da questo indirizzate agli uffici tributari, quanto, piuttosto, nella misura in cui tale inadempimento emerga avendo questi effettivamente rilasciato le certificazioni ai medesimi dipendenti, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi. E ciò in quanto, conformemente a quanto dedotto in ricorso, dagli atti disponibili non risulta che la prova dei fatti sia stata fondata sull'avvenuto accertamento del rilascio ai sostituiti delle dovute certificazioni, nel quadro di quanto conseguente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 175 citata. Non emergono infatti dagli atti disponibili per questa Corte le citate certificazioni né, giova evidenziarlo, altra adeguata prova dell'avvenuto rilascio delle stesse ai dipendenti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso, il 25.10.2023. f