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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa OR NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236_1 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da
(avv. STEFANIA MANNINO Via Vincenzo Di Parte_1
Marco n.41, Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Pt_1
in data 11.08.2025, rimodulata dal gestore della crisi
[...]
e depositata in data 24.11.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi con funzioni di OCC prescelto dal debitore, dott. contenente le Persona_1
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che con nota depositata il 22-23.09.2025 il gestore della crisi documenta di aver provveduto agli adempimenti previsti dal decreto di Questo Giudice del 14.08.2025 e ha rappresentato che sono pervenute le osservazioni: del il quale ha: Controparte_1
- richiesto la precisazione del credito TARI 2022-2025 pari a euro 1.215,95, importo che risulta correttamente inserito nel piano rimodulato;
- domandato il riconoscimento integrale del credito;
sul punto deve osservarsi che la percentuale del 75% prevista nella proposta è conforme ai criteri di sostenibilità e proporzionalità propri della procedura di ristrutturazione del
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
consumatore e risulta, peraltro, più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale il livello di realizzo sarebbe inferiore. La richiesta di soddisfacimento integrale non può pertanto essere accolta;
del (PA) CP_2 Parte_2
che ha:
-lamentato il pregiudizio derivante dal pagamento parziale e dilazionato;
occorre rilevare che la collocazione temporale del soddisfacimento discende dalla graduazione concorsuale dei crediti, che impone la prioritaria soddisfazione dei creditori assistiti da garanzie reali e dell'Erario. Nondimeno, la percentuale del 75% riconosciuta al risulta CP_2
comunque superiore a quella prevedibile in caso di liquidazione del patrimonio, nella quale sia i tempi sia le percentuali di realizzo sarebbero meno favorevoli;
- richiesto il riconoscimento della facoltà di agire contro l'altro comproprietario estraneo alla procedura;
sul punto va precisato che il Tribunale non può statuire nei confronti di soggetti non partecipi del procedimento. Restano, tuttavia, pienamente operanti le ordinarie regole in tema di obbligazioni solidali, che consentono al creditore di rivolgersi all'altro debitore per l'integrale recupero delle somme;
rilevato che, con decreto del 21.10.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 24.11.2025, il gestore
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
della crisi ha documentato di aver provveduto agli adempimenti previsti dal succitato decreto e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le precisazioni di credito da parte di Controparte_3
) e di
[...] CP_4 Controparte_5
accertato che, con medesima nota, il gestore della crisi ha depositato il piano rimodulato in via integrativa:
-inserendo il credito precisato da pari a 708,71€; CP_4
-aggiornando il debito verso (già Controparte_5
da 3.522,78 € a 4.494,89 € e, Controparte_6
conseguentemente, incrementando la somma offerta in pagamento da 2.642,09 € a 3.371,17 €; rilevato che tali variazioni non incidono in modo sostanziale sulla proposta formulata agli altri creditori, determinando unicamente un incremento dell'offerta verso e CP_4 [...]
Controparte_5
rilevato che il debito accertato in capo alla ricorrente può essere riassunto nella seguente tabella:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che, diversamente da quanto previsto, al credito del legale deve essere riconosciuto il privilegio professionale e non la prededuzione;
rilevato che la somma complessiva che la ricorrente intende mettere a disposizione della procedura è pari a 99.483,86 € a cui si aggiungono i compensi dell'OCC (4.758,00 €) e del legale comprensivi di oneri di legge (3.400,00 €); considerato che la ricorrente ha previsto, nell'arco temporale
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
di 10 anni, il pagamento di n. 120 rate mensili così suddivise:
1. le prime 11 rate di euro 741,64 saranno destinate al pagamento dei costi di procedura (primo periodo rateale) nello specifico:
- euro 432,55 saranno destinate al pagamento dell'Organismo ci Composizione della Crisi;
- euro 309,09 saranno destinati al pagamento dell'avv.
ST NI;
2. Le successive rate dalla n. 12 per le successive 108 di euro 831,22 saranno destinate al pagamento del creditore ipotecario (secondo periodo rateale); CP_7
3. A partire dalla rata n. 109 e per le successive 12 l'importo di euro
809,30 sarà destinato al pagamento dei creditori assistiti da privilegio generale e dei chirografi (terzo periodo rateale) nello specifico:
- l' CP_3
sarà destinataria di una rata mensile
[...]
pari ad euro 100,52;
- l'Agenzia delle
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
sarà destinataria di una Controparte_3
rata mensile pari ad euro 46,07;
- l'INPS sarà destinatario di una rata mensile pari ad euro
39,00;
- Il CP_1
sarà destinatario di una rata mensile
[...]
pari ad euro 79,04;
- il creditore Regione
Sicilia sarà destinatario di una rata mensile pari ad euro 79,80;
- il creditore
[...]
sarà destinatario di una rata Controparte_5
mensile pari ad euro 280,93;
- il Condominio di Via
P. NE sarà destinatario di una rata mensile pari ad euro 183,95; osservato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento:
• dei creditori in prededuzione, nella misura del 100%, tra cui rientrano i compensi spettanti all'OCC;
• dei creditori privilegiati generali, nella misura del 100%, inclusi i compensi del procuratore comprensivi di oneri di legge;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
• della creditrice ipotecaria nella misura del 77%;
• dei creditori privilegiati generali e chirografari, nella misura del
75%; considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con le capacità reddituali della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo
D.Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento); considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, oltretutto, che il creditore ipotecario no ha sollevato contestazioni sul punto;
rilevato, in particolare, che a fronte di una stima dell'immobile ipotecario di euro 87.106,25, il piano propone il pagamento di euro 89.772,27 al creditore ipotecario;
constatato che il piano propone il pagamento di euro
99.483,86, offrendo al ceto creditorio un importo maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria quantificata in euro
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
92.151,71 comprensiva del bene immobile ipotecario e del bene mobile di valore pari a euro 5.045,46; rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano – liquida il compenso all'OCC determinato ai sensi del
DM del Ministero della Giustizia 24.9.2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 -71 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto AC DE ( ); C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
vigili sull'esatto adempimento del piano, Persona_1
risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a AC DE la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
sino alla completa esecuzione del piano:
- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, dott. Persona_1
Così deciso in Palermo, 20/12/2025
Il Giudice
OR NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa OR NO , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa OR NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236_1 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da
(avv. STEFANIA MANNINO Via Vincenzo Di Parte_1
Marco n.41, Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Pt_1
in data 11.08.2025, rimodulata dal gestore della crisi
[...]
e depositata in data 24.11.2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi con funzioni di OCC prescelto dal debitore, dott. contenente le Persona_1
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che con nota depositata il 22-23.09.2025 il gestore della crisi documenta di aver provveduto agli adempimenti previsti dal decreto di Questo Giudice del 14.08.2025 e ha rappresentato che sono pervenute le osservazioni: del il quale ha: Controparte_1
- richiesto la precisazione del credito TARI 2022-2025 pari a euro 1.215,95, importo che risulta correttamente inserito nel piano rimodulato;
- domandato il riconoscimento integrale del credito;
sul punto deve osservarsi che la percentuale del 75% prevista nella proposta è conforme ai criteri di sostenibilità e proporzionalità propri della procedura di ristrutturazione del
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
consumatore e risulta, peraltro, più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale il livello di realizzo sarebbe inferiore. La richiesta di soddisfacimento integrale non può pertanto essere accolta;
del (PA) CP_2 Parte_2
che ha:
-lamentato il pregiudizio derivante dal pagamento parziale e dilazionato;
occorre rilevare che la collocazione temporale del soddisfacimento discende dalla graduazione concorsuale dei crediti, che impone la prioritaria soddisfazione dei creditori assistiti da garanzie reali e dell'Erario. Nondimeno, la percentuale del 75% riconosciuta al risulta CP_2
comunque superiore a quella prevedibile in caso di liquidazione del patrimonio, nella quale sia i tempi sia le percentuali di realizzo sarebbero meno favorevoli;
- richiesto il riconoscimento della facoltà di agire contro l'altro comproprietario estraneo alla procedura;
sul punto va precisato che il Tribunale non può statuire nei confronti di soggetti non partecipi del procedimento. Restano, tuttavia, pienamente operanti le ordinarie regole in tema di obbligazioni solidali, che consentono al creditore di rivolgersi all'altro debitore per l'integrale recupero delle somme;
rilevato che, con decreto del 21.10.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 24.11.2025, il gestore
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
della crisi ha documentato di aver provveduto agli adempimenti previsti dal succitato decreto e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le precisazioni di credito da parte di Controparte_3
) e di
[...] CP_4 Controparte_5
accertato che, con medesima nota, il gestore della crisi ha depositato il piano rimodulato in via integrativa:
-inserendo il credito precisato da pari a 708,71€; CP_4
-aggiornando il debito verso (già Controparte_5
da 3.522,78 € a 4.494,89 € e, Controparte_6
conseguentemente, incrementando la somma offerta in pagamento da 2.642,09 € a 3.371,17 €; rilevato che tali variazioni non incidono in modo sostanziale sulla proposta formulata agli altri creditori, determinando unicamente un incremento dell'offerta verso e CP_4 [...]
Controparte_5
rilevato che il debito accertato in capo alla ricorrente può essere riassunto nella seguente tabella:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che, diversamente da quanto previsto, al credito del legale deve essere riconosciuto il privilegio professionale e non la prededuzione;
rilevato che la somma complessiva che la ricorrente intende mettere a disposizione della procedura è pari a 99.483,86 € a cui si aggiungono i compensi dell'OCC (4.758,00 €) e del legale comprensivi di oneri di legge (3.400,00 €); considerato che la ricorrente ha previsto, nell'arco temporale
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
di 10 anni, il pagamento di n. 120 rate mensili così suddivise:
1. le prime 11 rate di euro 741,64 saranno destinate al pagamento dei costi di procedura (primo periodo rateale) nello specifico:
- euro 432,55 saranno destinate al pagamento dell'Organismo ci Composizione della Crisi;
- euro 309,09 saranno destinati al pagamento dell'avv.
ST NI;
2. Le successive rate dalla n. 12 per le successive 108 di euro 831,22 saranno destinate al pagamento del creditore ipotecario (secondo periodo rateale); CP_7
3. A partire dalla rata n. 109 e per le successive 12 l'importo di euro
809,30 sarà destinato al pagamento dei creditori assistiti da privilegio generale e dei chirografi (terzo periodo rateale) nello specifico:
- l' CP_3
sarà destinataria di una rata mensile
[...]
pari ad euro 100,52;
- l'Agenzia delle
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
sarà destinataria di una Controparte_3
rata mensile pari ad euro 46,07;
- l'INPS sarà destinatario di una rata mensile pari ad euro
39,00;
- Il CP_1
sarà destinatario di una rata mensile
[...]
pari ad euro 79,04;
- il creditore Regione
Sicilia sarà destinatario di una rata mensile pari ad euro 79,80;
- il creditore
[...]
sarà destinatario di una rata Controparte_5
mensile pari ad euro 280,93;
- il Condominio di Via
P. NE sarà destinatario di una rata mensile pari ad euro 183,95; osservato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento:
• dei creditori in prededuzione, nella misura del 100%, tra cui rientrano i compensi spettanti all'OCC;
• dei creditori privilegiati generali, nella misura del 100%, inclusi i compensi del procuratore comprensivi di oneri di legge;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
• della creditrice ipotecaria nella misura del 77%;
• dei creditori privilegiati generali e chirografari, nella misura del
75%; considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con le capacità reddituali della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo
D.Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento); considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, oltretutto, che il creditore ipotecario no ha sollevato contestazioni sul punto;
rilevato, in particolare, che a fronte di una stima dell'immobile ipotecario di euro 87.106,25, il piano propone il pagamento di euro 89.772,27 al creditore ipotecario;
constatato che il piano propone il pagamento di euro
99.483,86, offrendo al ceto creditorio un importo maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria quantificata in euro
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
92.151,71 comprensiva del bene immobile ipotecario e del bene mobile di valore pari a euro 5.045,46; rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano – liquida il compenso all'OCC determinato ai sensi del
DM del Ministero della Giustizia 24.9.2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 -71 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto AC DE ( ); C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
vigili sull'esatto adempimento del piano, Persona_1
risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a AC DE la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
sino alla completa esecuzione del piano:
- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, dott. Persona_1
Così deciso in Palermo, 20/12/2025
Il Giudice
OR NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa OR NO , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali