Art. 3.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, si provvedera' alle modifiche del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguenti alle innovazioni introdotte con la presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, si provvedera' alle modifiche del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguenti alle innovazioni introdotte con la presente legge.