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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4933 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Catanzaro, al Vico C.F._2
Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grassellini che le rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTI
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Magna Grecia n.
84,presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
NONCHE'
(c.f.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 6, presso lo studio dell'Avv. Paola
Baiocco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
P. I.V.A. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla
Piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'Avv. Roberto Franco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RG n. 4933/2022 - Pagina 1 di 7 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
P.IVA: , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante p.t., (C.F.: ), in proprio e in CP_5 C.F._3 qualità, (c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (c.f. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6
(c.f. ) e (c.f. Parte_6 C.F._7 Parte_7
), tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, al Vico C.F._8
Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grassellini che li rappresenta e difende, giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
E
C.F. e P.IVA ), in persona del Vicepresidente Controparte_6 P.IVA_5 del Consiglio di amministrazione, Dott. in qualità di procuratrice Controparte_7 speciale di (c.f. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_8 P.IVA_6 dall'Avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di pasta elettronica certificata Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 3 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni chiedendo la declaratoria della cessazione del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in qualità di fideiussori della società – premesso che con Controparte_4 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 30 settembre 2022, notificata a mezzo PEC il 24 novembre 2022, l' intimava il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 166.795,84 relativo alla cartella esattoriale n.
030202190002028835007-8 – citavano in giudizio l'ente creditore,
[...]
e l' al fine di sentir Controparte_8 Controparte_1
“accertare e dichiarare che l'attivata procedura esattoriale risulta sprovvista di titolo esecutivo e comunque azionata su un importo incerto, non liquido e non esigibile;
-
RG n. 4933/2022 - Pagina 2 di 7 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dall'Ente di garanzia, per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, e l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria”. Vinte le spese.
Nel proporre, in particolare, domanda di accertamento negativo del credito, le odierne attrici riferivano l'esistenza di un contenzioso pendente tra le odierne parti in causa dinnanzi all'intestato Tribunale, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1213/17 emesso su ricorso della per l'importo di € Controparte_3
265.859,07 “quale residuo debito derivante dal contratto di conto corrente n. 5626, contratto di conto speciale n. 280055 e contratto di finanziamento industriale n.
6107296, concessi alla dal predetto Istituto Bancario”, Controparte_4 oltre spese e competenze del relativo procedimento monitorio. Procedimento nel corso del quale veniva citata, quale terza chiamata in causa, anche la MCC, atteso che la aveva azionato la garanzia da essa concessa. Controparte_3
Contestavano, in particolare, la fondatezza della pretesa creditoria, per aver l'istituto di credito applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto di conto corrente, in violazione dell'art. 1283
c.c. e dei principi di buona fede e correttezza e per aver – pur in assenza di un valido titolo per l'esecuzione – azionato la garanzia concessa da Controparte_8 per il pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto e per il quale quest'ultima aveva, a sua volta, “iscritto a ruolo l'importo” per Parte_9
Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata
[...] in data 17 marzo 2023, l' eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree asserendo, in particolare, la validità del titolo esecutivo sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la legittimità della procedura di notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione, non tempestivamente impugnati dalle attrici.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'inammissibilità della domanda avversaria o, in subordine, il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.
RG n. 4933/2022 - Pagina 3 di 7 1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 marzo 2023 si costituiva, altresì, argomentando per Controparte_8
l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendo la chiamata in causa del terzo
Parte_9
1.4. Autorizzata la chiamata in causa del menzionato Istituto di credito all'udienza del
20 aprile 2023, la causa veniva conseguentemente differita all'udienza del 9 novembre 2023.
1.5. Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 ottobre 2023, la deduceva: Controparte_3
- di aver stipulato con la società “ il contratto di conto Controparte_4 corrente n. 5626 con collegata apertura di credito regolata sul conto speciale n. 280055
a garanzia del quale, con atto del 17.10.2014, , CP_5 Parte_3
, , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1
e avevano prestato fideiussione generica fino alla
[...] Parte_7 concorrenza dell'importo di € 50.000,00.
- che a garanzia del contratto di finanziamento industriale n. 6107296 concluso in data
7.8.2012 con la “ , per un importo di € 300.000,00, i Controparte_4 medesimi soggetti avevano prestato fideiussione “solidale ed indivisibile fino a €
300.000,00” ;
- che a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, l'esposizione debitoria Parte nei confronti di ammontava a complessivi di € 265.859,07, “di cui € 17.520,42, oltre interessi dall'11.5.2017 per lo scoperto del conto corrente n. 5626; € 29.916,36, oltre interessi dall'11.5.2017 per lo scoperto del conto speciale n. 280055; ed €
218.422,29 dovuti alla data del 12.5.2017 a causa della dichiarata decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di rate insolute relative al contratto di finanziamento industriale n. 6107296 del 7.8.2012, oltre eventuali ulteriori rate insolute ed interessi dall'8.8.2016 al soddisfo”; Parte
- che su ricorso di il Tribunale di Catanzaro aveva emesso in data 11 agosto 2017 il decreto ingiuntivo n. 1213/2017 avverso il quale la ed i Controparte_4 fideiussori avevano proposto opposizione che si era conclusa con la pronuncia della sentenza n. 732/2023 del 9 maggio 2023, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva accertato la legittimità del credito azionato dalla banca in sede monitoria e, in ragione
RG n. 4933/2022 - Pagina 4 di 7 della intervenuta escussione della garanzia nei confronti di , aveva CP_8 revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento della minor somma di € 137.888,17, oltre ad interessi e spese;
sicché la domanda oggetto del presente giudizio era manifestamente infondata.
Concludeva, pertanto, chiedendo - in via preliminare – di essere autorizzata alla chiamata in causa della “ , nonché di Controparte_4 CP_5
, , , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale e subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del legittimo diritto di credito per la corrispondente somma in favore di “ CP_3
” nei confronti di “ e dei fideiussori Controparte_3 Controparte_4
Parte e la condanna, in favore di “ , al pagamento della somma di € 150.392,39, “della quale la Banca dovesse essere condannata alla restituzione in favore di
“ ”. CP_8
1.6. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, la nonché Controparte_4
, , , , e CP_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta depositata il Parte_7
20 febbraio 2024, deducendo e documentando di aver aderito, ai sensi 2 dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 (c.d. “rottamazione - quater”), alla definizione agevolata del credito in contestazione, di talché chiedevano - essendo venuto meno l'interesse alla naturale conclusione del processo – la declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ovvero la sospensione del giudizio in attesa del verificarsi del pagamento integrale del debito.
1.7. All'esito dell'udienza cartolare del 4 aprile 2024, stante la richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
1.8. Nelle more, con comparsa di costituzione depositata il 28 maggio 2024, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la nella qualità di Controparte_6 procuratrice speciale di deducendo che quest'ultima – in forza del Parte_8 contratto di cessione concluso in data 12 marzo 2024 con Controparte_3
– aveva “acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
[...] disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art.
58 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.) un portafoglio di crediti pecuniari (…)
RG n. 4933/2022 - Pagina 5 di 7 compreso quello di cui alla sofferenza ed era, Controparte_4 pertanto, subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale della cedente.
Dichiarava, dunque, di intervenire e di costituirsi in qualità di procuratrice speciale di cessionaria del credito ceduto da Parte_8 Controparte_3 rassegnando le medesime conclusioni.
1.9. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 ottobre 2024, atteso che le parti con note di trattazione scritta chiedevano l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, per aver parte attrice provveduto al pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, celebrata in modalità cartolare, del 3 dicembre 2024, all'esito della quale era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
RG n. 4933/2022 - Pagina 6 di 7 delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
2.1. Orbene, nel caso di specie, la documentazione riversata in atti consente di ritenere accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse delle odierne parti in causa all'accoglimento delle domande proposte stante l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge
197/2022 (c.d. “rottamazione - quater”).
Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendo la prova documentale dell'adesione delle debitrici alla “rottamazione quater” e dell'adempimento nei termini in cui sono state ammesse a tale procedura, al pagamento del debito.
Circostanza questa che risulta essere, altresì, pacifica ed incontestata tra le parti, avendo la stessa confermato “che la Definizione Controparte_1
Agevolata da parte della contribuente è stata pagata”, di talché non si oppone alla dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate “poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa
(Cass. n. 10198 del 2018)” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
RG n. 4933/2022 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4933 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Catanzaro, al Vico C.F._2
Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grassellini che le rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTI
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Magna Grecia n.
84,presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
NONCHE'
(c.f.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 6, presso lo studio dell'Avv. Paola
Baiocco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
P. I.V.A. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla
Piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'Avv. Roberto Franco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RG n. 4933/2022 - Pagina 1 di 7 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
P.IVA: , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante p.t., (C.F.: ), in proprio e in CP_5 C.F._3 qualità, (c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), (c.f. ), C.F._5 Parte_5 C.F._6
(c.f. ) e (c.f. Parte_6 C.F._7 Parte_7
), tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, al Vico C.F._8
Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grassellini che li rappresenta e difende, giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
E
C.F. e P.IVA ), in persona del Vicepresidente Controparte_6 P.IVA_5 del Consiglio di amministrazione, Dott. in qualità di procuratrice Controparte_7 speciale di (c.f. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_8 P.IVA_6 dall'Avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di pasta elettronica certificata Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 3 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni chiedendo la declaratoria della cessazione del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in qualità di fideiussori della società – premesso che con Controparte_4 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 30 settembre 2022, notificata a mezzo PEC il 24 novembre 2022, l' intimava il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 166.795,84 relativo alla cartella esattoriale n.
030202190002028835007-8 – citavano in giudizio l'ente creditore,
[...]
e l' al fine di sentir Controparte_8 Controparte_1
“accertare e dichiarare che l'attivata procedura esattoriale risulta sprovvista di titolo esecutivo e comunque azionata su un importo incerto, non liquido e non esigibile;
-
RG n. 4933/2022 - Pagina 2 di 7 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dall'Ente di garanzia, per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996, e l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria”. Vinte le spese.
Nel proporre, in particolare, domanda di accertamento negativo del credito, le odierne attrici riferivano l'esistenza di un contenzioso pendente tra le odierne parti in causa dinnanzi all'intestato Tribunale, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1213/17 emesso su ricorso della per l'importo di € Controparte_3
265.859,07 “quale residuo debito derivante dal contratto di conto corrente n. 5626, contratto di conto speciale n. 280055 e contratto di finanziamento industriale n.
6107296, concessi alla dal predetto Istituto Bancario”, Controparte_4 oltre spese e competenze del relativo procedimento monitorio. Procedimento nel corso del quale veniva citata, quale terza chiamata in causa, anche la MCC, atteso che la aveva azionato la garanzia da essa concessa. Controparte_3
Contestavano, in particolare, la fondatezza della pretesa creditoria, per aver l'istituto di credito applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto di conto corrente, in violazione dell'art. 1283
c.c. e dei principi di buona fede e correttezza e per aver – pur in assenza di un valido titolo per l'esecuzione – azionato la garanzia concessa da Controparte_8 per il pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto e per il quale quest'ultima aveva, a sua volta, “iscritto a ruolo l'importo” per Parte_9
Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata
[...] in data 17 marzo 2023, l' eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree asserendo, in particolare, la validità del titolo esecutivo sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la legittimità della procedura di notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione, non tempestivamente impugnati dalle attrici.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'inammissibilità della domanda avversaria o, in subordine, il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.
RG n. 4933/2022 - Pagina 3 di 7 1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 marzo 2023 si costituiva, altresì, argomentando per Controparte_8
l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendo la chiamata in causa del terzo
Parte_9
1.4. Autorizzata la chiamata in causa del menzionato Istituto di credito all'udienza del
20 aprile 2023, la causa veniva conseguentemente differita all'udienza del 9 novembre 2023.
1.5. Nel costituirsi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 ottobre 2023, la deduceva: Controparte_3
- di aver stipulato con la società “ il contratto di conto Controparte_4 corrente n. 5626 con collegata apertura di credito regolata sul conto speciale n. 280055
a garanzia del quale, con atto del 17.10.2014, , CP_5 Parte_3
, , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1
e avevano prestato fideiussione generica fino alla
[...] Parte_7 concorrenza dell'importo di € 50.000,00.
- che a garanzia del contratto di finanziamento industriale n. 6107296 concluso in data
7.8.2012 con la “ , per un importo di € 300.000,00, i Controparte_4 medesimi soggetti avevano prestato fideiussione “solidale ed indivisibile fino a €
300.000,00” ;
- che a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, l'esposizione debitoria Parte nei confronti di ammontava a complessivi di € 265.859,07, “di cui € 17.520,42, oltre interessi dall'11.5.2017 per lo scoperto del conto corrente n. 5626; € 29.916,36, oltre interessi dall'11.5.2017 per lo scoperto del conto speciale n. 280055; ed €
218.422,29 dovuti alla data del 12.5.2017 a causa della dichiarata decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di rate insolute relative al contratto di finanziamento industriale n. 6107296 del 7.8.2012, oltre eventuali ulteriori rate insolute ed interessi dall'8.8.2016 al soddisfo”; Parte
- che su ricorso di il Tribunale di Catanzaro aveva emesso in data 11 agosto 2017 il decreto ingiuntivo n. 1213/2017 avverso il quale la ed i Controparte_4 fideiussori avevano proposto opposizione che si era conclusa con la pronuncia della sentenza n. 732/2023 del 9 maggio 2023, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva accertato la legittimità del credito azionato dalla banca in sede monitoria e, in ragione
RG n. 4933/2022 - Pagina 4 di 7 della intervenuta escussione della garanzia nei confronti di , aveva CP_8 revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento della minor somma di € 137.888,17, oltre ad interessi e spese;
sicché la domanda oggetto del presente giudizio era manifestamente infondata.
Concludeva, pertanto, chiedendo - in via preliminare – di essere autorizzata alla chiamata in causa della “ , nonché di Controparte_4 CP_5
, , , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale e subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del legittimo diritto di credito per la corrispondente somma in favore di “ CP_3
” nei confronti di “ e dei fideiussori Controparte_3 Controparte_4
Parte e la condanna, in favore di “ , al pagamento della somma di € 150.392,39, “della quale la Banca dovesse essere condannata alla restituzione in favore di
“ ”. CP_8
1.6. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, la nonché Controparte_4
, , , , e CP_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta depositata il Parte_7
20 febbraio 2024, deducendo e documentando di aver aderito, ai sensi 2 dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 (c.d. “rottamazione - quater”), alla definizione agevolata del credito in contestazione, di talché chiedevano - essendo venuto meno l'interesse alla naturale conclusione del processo – la declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ovvero la sospensione del giudizio in attesa del verificarsi del pagamento integrale del debito.
1.7. All'esito dell'udienza cartolare del 4 aprile 2024, stante la richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
1.8. Nelle more, con comparsa di costituzione depositata il 28 maggio 2024, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la nella qualità di Controparte_6 procuratrice speciale di deducendo che quest'ultima – in forza del Parte_8 contratto di cessione concluso in data 12 marzo 2024 con Controparte_3
– aveva “acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
[...] disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art.
58 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.) un portafoglio di crediti pecuniari (…)
RG n. 4933/2022 - Pagina 5 di 7 compreso quello di cui alla sofferenza ed era, Controparte_4 pertanto, subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale della cedente.
Dichiarava, dunque, di intervenire e di costituirsi in qualità di procuratrice speciale di cessionaria del credito ceduto da Parte_8 Controparte_3 rassegnando le medesime conclusioni.
1.9. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 ottobre 2024, atteso che le parti con note di trattazione scritta chiedevano l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, per aver parte attrice provveduto al pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, celebrata in modalità cartolare, del 3 dicembre 2024, all'esito della quale era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
RG n. 4933/2022 - Pagina 6 di 7 delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
2.1. Orbene, nel caso di specie, la documentazione riversata in atti consente di ritenere accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse delle odierne parti in causa all'accoglimento delle domande proposte stante l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge
197/2022 (c.d. “rottamazione - quater”).
Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendo la prova documentale dell'adesione delle debitrici alla “rottamazione quater” e dell'adempimento nei termini in cui sono state ammesse a tale procedura, al pagamento del debito.
Circostanza questa che risulta essere, altresì, pacifica ed incontestata tra le parti, avendo la stessa confermato “che la Definizione Controparte_1
Agevolata da parte della contribuente è stata pagata”, di talché non si oppone alla dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate “poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa
(Cass. n. 10198 del 2018)” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
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