Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4784 del 2025, proposto da GI IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Orlando, Ileana Tammaro, e Paola Tammaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti n. 580/2022, resa in data 11.07.2022, n. r.g. 71141/2018, notificata all’Amministrazione in data 08.10.2022, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. BI Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, con il presente giudizio, chiede l’ottemperanza alla sentenza n. 4580/2022, resa in data 11 luglio 2022, con cui la Corte dei Conti di Napoli accertava e chiarava il diritto dell’istante a percepire i ratei di pensione di reversibilità quale figlio orfano maggiorenne inabile del de cuius IA CA e, per l’effetto, condannava la p.a. intimata alla corresponsione dei ratei maturati a far data dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente lamenta che, nonostante la predetta sentenza sia stata notificata in data 08 ottobre 2022, l’I.N.P.S., quanto meno fino al momento della notifica del ricorso di ottemperanza, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
L’I.N.P.S. si è costituito e ha sollevato le seguenti eccezioni:
- in via preliminare, chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania;
- nel merito, chiede il rigetto del ricorso, in ragione del fatto che l’Istituto ha provveduto a conformarsi pienamente al titolo esecutivo azionato.
In data 5 gennaio 2026 l’INPS ha depositato documentazione per dimostrare l’integrale pagamento delle somme dovute, inclusi gli interessi, avvenuto successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In ragione dell’integrale soddisfacimento della pretesa vantata da parte ricorrente, sebbene successivamente al deposito del ricorso (come risulta dalla documentazione agli atti), deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio, il loro pagamento va posto a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza virtuale, per avere la P.A. adempiuto al dictum giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di OR | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO