Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
L'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato (nella specie, appello avverso provvedimento di revoca di misura cautelare reale) è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore precedentemente nominato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2013, n. 41801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41801 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 10/07/2013
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1673
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 19174/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 12/3/2013 del Tribunale di Napoli, che in seguito all'avvenuto decesso dell'indagato ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Difensore nell'interesse del sig. OL avverso l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari in sede in data 17-18/12/2012 ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare reale in atto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Marini Luigi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/3/2013 il Tribunale di Napoli, a seguito all'avvenuto decesso dell'indagato, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Difensore nell'interesse del sig. OL avverso l'ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari in sede in data 17-18/12/2012 ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare reale in atto. Osserva il Tribunale che il sig. OL è deceduto in data 26/9/2012 e che il Difensore ha proposto l'atto di appello in epoca successiva al decesso dell'assistito, e cioè in un momento in cui, cessato il rapporto fiduciario, egli non era più titolare di un potere d'impugnazione.
2. Avverso tale decisione il Difensore del sig. OL propone ricorso, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere il Tribunale omesso di considerare che il Difensore è titolare di una autonomo potere d'impugnazione fissato dall'art. 322 bis c.p.p. e che tale potere è stato esercitato proprio al fine di far rilevare l'estinzione del reato e la necessità che la misura cautelare sia revocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere dichiarato inammissibile.
2. L'autonomo potere di impugnazione attribuito al difensore dall'art. 322 bis c.p.p., deve essere inteso come manifestazione del mandato di assistenza tecnica con il quale la persona indagata ha officiato il difensore, in tal modo abilitato a proporre impugnazione avverso la misura cautelare senza che sia necessaria una nuova e specifica delega dell'assistito; tale disposizione si colloca nel solco del potere assegnato al difensore in via generale dall'art. 571 c.p.p., comma 3. Va, peraltro, considerato che detto potere ha natura derivata e si iscrive all'interno dei confini del contratto di mandato, con la conseguenza che il venir meno di questo priva il difensore della potestà di impugnazione.
3. A tale proposito si osserva che l'art. 1722 c.c., stabilisce che il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell' affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un' impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
4. La circostanza che la disposizione ora richiamata ponga sullo stesso piano l'ipotesi della revoca del mandato e quella della morte (o perdita di capacità) del mandante non lascia dubbi circa la correttezza della soluzione interpretativa qui rappresentata e già adottata da questa Corte in passate decisioni (sul punto si veda Sez. 3^, n. 35217 dell'11/4/2007, Voce e altri). Tale conclusione impone di considerare palese l'infondatezza della impugnazione.
5. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che sussistano i presupposti per condanne ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013