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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT NC, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 563/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - NE - OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Ordine Ingegneri - 80025740921
elettivamente domiciliato presso ordine.oristano@ingpec.eu
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 31/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520199001724448000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520199001724448000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate NE ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'intimazione sopraindicata relativa a sette cartelle di cui il contribuente non aveva provveduto al pagamento.
Avverso l'intimazione il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di OR che, con sentenza n. 71/2022, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 5.000.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'art. 132, comma1 n.4) del c.p.c., consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice- nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata.
La vertenza nasce dal fatto che il contribuente contesta la notifica delle cartelle, adducendo presunti vizi di notifica, difetto di motivazione, difetto di firma, mancanza di contraddittorio, nonché l'appartenenza della
Sardegna alla c.d. "zona franca extradoganale".
I primi giudici hanno disatteso tutte le eccezioni del contribuente con ampia ed esaustiva motivazione, a cui si fa espresso richiamo e che questo Collegio condivide.
Nell'appello, il sig. Ricorrente_1 ripropone gli stessi motivi già respinti dai primi giudici ed insiste nell'invalidità delle notifiche degli atti.
Al riguardo, si rileva che tutte le cartelle e la stessa intimazione di pagamento sono state regolarmente notificate al sig. Ricorrente_1, come risulta dai documenti depositati dall'ufficio, tramite il messo notificatore, soggetto certamente abilitato a eseguire le notifiche esattoriali ai sensi dell'artt. 26, DPR 602/1973, e 45, D. Lgs.
112/1999 oppure sono state notificate tramite PEC da caselle di posta riferite all'Agente della NE e consegnate all'indirizzo Email_6.
Le cartelle regolarmente notificate non sono state oggetto di impugnazione ed in parte anche già pagate, per cui il debito fiscale si è consolidato ed il ricorso introduttivo era da considerarsi inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame degli altri inconferenti motivi, già respinti in primo grado.
La Corte rileva che il contribuente ha portato una vertenza manifestamente infondata, con tesi giuridiche palesemente inconsistenti, e con motivi di impugnazione manifestamente inconsistenti, palesemente contrarie alla giurisprudenza consolidata, abusando dello strumento processuale e causando un danno alla controparte, sanzionabile ex art. 96 c.p.c. con risarcimento danni che si determina in misura pari alle spese di lite liquidate.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 6.000, oltre il 15% per spese generali. Considerata la temerarietà della lite, si determina il risarcimento danni in favore dell'Ufficio, ex art. 96, 1 e 3 co. c.p.c., nella misura di €. 6.000.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello.
Liquida le spese per appello euro 6.000,00, oltre al 15% per spese generali.
Determina il danno da lite temeraria euro 6.000,00.
Cagliari, 16.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN AT GI di ET
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT NC, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 563/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - NE - OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Ordine Ingegneri - 80025740921
elettivamente domiciliato presso ordine.oristano@ingpec.eu
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 31/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520199001724448000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07520199001724448000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate NE ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'intimazione sopraindicata relativa a sette cartelle di cui il contribuente non aveva provveduto al pagamento.
Avverso l'intimazione il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di OR che, con sentenza n. 71/2022, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 5.000.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'art. 132, comma1 n.4) del c.p.c., consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice- nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata.
La vertenza nasce dal fatto che il contribuente contesta la notifica delle cartelle, adducendo presunti vizi di notifica, difetto di motivazione, difetto di firma, mancanza di contraddittorio, nonché l'appartenenza della
Sardegna alla c.d. "zona franca extradoganale".
I primi giudici hanno disatteso tutte le eccezioni del contribuente con ampia ed esaustiva motivazione, a cui si fa espresso richiamo e che questo Collegio condivide.
Nell'appello, il sig. Ricorrente_1 ripropone gli stessi motivi già respinti dai primi giudici ed insiste nell'invalidità delle notifiche degli atti.
Al riguardo, si rileva che tutte le cartelle e la stessa intimazione di pagamento sono state regolarmente notificate al sig. Ricorrente_1, come risulta dai documenti depositati dall'ufficio, tramite il messo notificatore, soggetto certamente abilitato a eseguire le notifiche esattoriali ai sensi dell'artt. 26, DPR 602/1973, e 45, D. Lgs.
112/1999 oppure sono state notificate tramite PEC da caselle di posta riferite all'Agente della NE e consegnate all'indirizzo Email_6.
Le cartelle regolarmente notificate non sono state oggetto di impugnazione ed in parte anche già pagate, per cui il debito fiscale si è consolidato ed il ricorso introduttivo era da considerarsi inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso rende superfluo l'esame degli altri inconferenti motivi, già respinti in primo grado.
La Corte rileva che il contribuente ha portato una vertenza manifestamente infondata, con tesi giuridiche palesemente inconsistenti, e con motivi di impugnazione manifestamente inconsistenti, palesemente contrarie alla giurisprudenza consolidata, abusando dello strumento processuale e causando un danno alla controparte, sanzionabile ex art. 96 c.p.c. con risarcimento danni che si determina in misura pari alle spese di lite liquidate.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 6.000, oltre il 15% per spese generali. Considerata la temerarietà della lite, si determina il risarcimento danni in favore dell'Ufficio, ex art. 96, 1 e 3 co. c.p.c., nella misura di €. 6.000.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello.
Liquida le spese per appello euro 6.000,00, oltre al 15% per spese generali.
Determina il danno da lite temeraria euro 6.000,00.
Cagliari, 16.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN AT GI di ET