CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 40480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40480 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LD QU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale VALENTINA mAr chiesto il rigetto del ricorso UAL , che ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 40480 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagi del Tribunale di Cremona - in funzione di giudice dell'esecuzione - l'istanza presentata da AL DI, volta alla unificazione sotto i continuazione dei reati giudicati, da una parte, mediante le sentenz unificate con ordinanza del Tribunale di Cremona del 24/11/2023 e sentenza del Tribunale di Cremona del 26/10/2023. Il provvedimento reiettivo muove dal presupposto ch(1 dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremone - in sede di m ritenuto la sussistenza di due associazioni per delinquere, da rite "connesse e in prosecuzione", distinte, soprattutto in ragione della cd soggettiva solo parziale, riscontrabile fra i partecipi. ni preliminari ha rigettato vinc )lo della e già tra loro dall altra, la il Giudice erito - abbia ersi tra loro PO 2. Ricorre per cassazione AL DI, a mezzo dell'avv. $ deducendo violazioni ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dell'art. 81 cod. pen., nonché lamentando contraddittorietà o manie della motivazione. DI è stato condannato per il reato di tentato furto aggr2 ad oggetto merce allocata all'interno del salumificio "Venegoni Boffalore Ticino, commesso tra il 4 e il 5 agosto 2015; rispetto agli già riuniti in continuazione, tale fatto si colloca nell'identico arco ten ad appartenere alla medesima tipologia delittuosa ed esser stato concorso con i medesimi soggetti. Il giudice dell'esecuzione è incor un errore nella interpretazione della motivazione della sentenza dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, che aveva in riconosciuto la sussistenza di una sola ideazione, tra i reati di cui all giudicate e quelli unificati mediante ordinanza del Tribunale di Ale resto, è contraddittoria l'ordinanza impugnata, laddove afferma ch del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona a l'esistenza di collegamenti fra le varie condotte, pur non riconoscen TE AR, e) o:ci. proc. n pa -ticolare esta llogicità vato avente " ub'cato in ulter ori reati ipon: le, oltre perpetrato in 2o, ir oltre, in del Giudice sost2nza già sen :enze ivi ssarulria. Del a la s entenza Dbia valutato one 'unicità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata rileva l'insussistenza di elementi 9 ritenere che - con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del associativo - il ricorrente si fosse rappresentato non solo la realizza2 fine, almeno nelle loro linee essenziali, bensì anche la sua partecipa' associazione a delinquere ed al relativo programma. he portino a prim D delitto ione dei reati zione ad altra 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte r sottolinearsi come la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Cremona del 26/10/2022 riguardi una associazione a delinqL finalizzata alla commissione di una serie di furti aggravati, temporalrri nel periodo intercorrente fra il marzo e il settembre 2015. L'odi DI — unitamente ad altri soggetti, parimenti coimputati in ta aveva in precedenza riportato condanna, per esser stato intraneo ad delinquenziale, pure dedito alla commissione di furti, che era st novembre 2013 al febbraio 2015. 2.1. Stando alla prospettazione difensiva, il Giudice dell'udien avrebbe affermato, nella parte motiva della sentenza del 2022, criminale in tale sede giudicato - in composizione soggettiva parzial - avesse operato in continuità, rispetto al periodo già valutato, sentenza divenuta irrevocabile il 10/01/2017, dalla Corte di appel (ossia, il periodo oggetto dell'ordinanza di unificazione in cont 24/11/2023 del Tribunale di Alessandria). Attraverso il presente incidente di esecuzione, allora l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, tra i fatti di cui ordinanza (tra loro già riuniti) e quelli giudicati mediante la succit emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremor 2.2. La decisione reiettiva assunta dal giudice dell'esecuzion rilievo che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremi accordato la continuazione possibile, fra nuova associazione e essendo emersi, sul punto, ulteriori elementi probatori. arralK/a, può del 1 ribunale ere, che era ente collocati no ricorrente e pncesso - altro :;odalizio to a tivo dal a pr liminare che i gruppo meni: e uguale me: iante la o di Bologna nuaz one del si auspica que st'ultima ata sentenza, a. e si f Dnda sul ona íibbia già ati i: ne, non 3. Ritiene il Collegio che il vizio riscontrabile nell'avversata annidi nel non esser riuscita a chiarire - in modo puntuale e adegual per la quale la invocata continuazione venga negata, ad onta del evidenziate dalla difesa, fornite nella sentenza accertativa associazione. 3.1. Vi è, nel provvedimento impugnato, un marcato profil nella conclusione alla quale perviene il giudice dell'esecuzion dell'udienza preliminare - mediante la sentenza del 26/10/2 espressamente riconosciuto il collegamento sussistente fra le due c ordilanza si o - l ragione e inc icazioni, ella seconda 3 di logicità, e: il Giudice )23 aveva )mpagini (per 3 modalità operative, composizione soggettiva, periodo di attività) chiaro, quindi, su quali elementi si fondi la conclusione r provvedimento impugnato;
questo incongruamente attribuisce, mancata pronuncia - in sede di merito - circa l'unicità delle due org valenza evocativa di decisione negativa, quanto alla sussi continuazione. Coglie allora nel segno la difesa, laddove sottolinea come - r convincimento della esistenza di una pronuncia negativa, da parte de cognizione - si dovesse necessariamente giungere, in executivis, all di inammissibilità - non di rigetto - della presente istanza. 3.2. Il principio di diritto che governa la materia inerent preclusiva del giudicato, connesso all'esclusione della continuaziw cognizione, è del resto risalente, ma mai rivisitato;
questa Corte, debba ricorrere una espressa esclusione della preventiva ideazi perché possa ravvisarsi un ostacolo al compimento della medesim in sede esecutiva (si veda Sez. 1, n. 43241 del 04/11/2009, Megna a mente della quale: «L'omessa pronuncia, nella sentenza di conda alla sussistenza della continuazione, in assenza della relativa richiest l'espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione del questione in sede esecutiva»). 3.3. Come dedotto dalla difesa, vi è poi nel provvedimento espresso riferimento, al fatto che la seconda associazione altro non una "prosecuzione" della precedente. Non viene però adeguatamer cosa - ai fini che ora interessano - effettivamente si sostanzi tale viene comunque riportata l'esistenza di una qualche forma di definit punto di operatività delle due organizzazioni (in altri termini, non \l dell'intervento - nel corso del tempo - di un qualsivoglia elem interrompere il nesso di continuità, ritenuto sussistente fra la v compagini). Trattasi di un rilevante vulnus dell'apparato motivazionale d ordinanza, non surrogabile attraverso il mero richiamo all'ordinanza Non è ben aggiunta dal inf2tti, alla nizzílzioni, la stema della nuov :ndo dal giucice della 3 de(: aratoria e all efficacia e in sede di nfatt , ritiene one tazione, , rv. 244947, n ordine , non integra a medesima mpucinato un fosse se non te d iarito in cornetto, né va e:!sura, in i è menzione ento atto ad ta delle due pugnata suddetta. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l' dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice p preliminari del Tribunale di Cremona, affinché - con piena libertà negl colmata la sopra evidenziata lacuna motivazionale. annu lamento er le indagini esiti - venga 4 I Git.dice per
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio le indagini preliminari del Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale VALENTINA mAr chiesto il rigetto del ricorso UAL , che ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 40480 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagi del Tribunale di Cremona - in funzione di giudice dell'esecuzione - l'istanza presentata da AL DI, volta alla unificazione sotto i continuazione dei reati giudicati, da una parte, mediante le sentenz unificate con ordinanza del Tribunale di Cremona del 24/11/2023 e sentenza del Tribunale di Cremona del 26/10/2023. Il provvedimento reiettivo muove dal presupposto ch(1 dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremone - in sede di m ritenuto la sussistenza di due associazioni per delinquere, da rite "connesse e in prosecuzione", distinte, soprattutto in ragione della cd soggettiva solo parziale, riscontrabile fra i partecipi. ni preliminari ha rigettato vinc )lo della e già tra loro dall altra, la il Giudice erito - abbia ersi tra loro PO 2. Ricorre per cassazione AL DI, a mezzo dell'avv. $ deducendo violazioni ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dell'art. 81 cod. pen., nonché lamentando contraddittorietà o manie della motivazione. DI è stato condannato per il reato di tentato furto aggr2 ad oggetto merce allocata all'interno del salumificio "Venegoni Boffalore Ticino, commesso tra il 4 e il 5 agosto 2015; rispetto agli già riuniti in continuazione, tale fatto si colloca nell'identico arco ten ad appartenere alla medesima tipologia delittuosa ed esser stato concorso con i medesimi soggetti. Il giudice dell'esecuzione è incor un errore nella interpretazione della motivazione della sentenza dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, che aveva in riconosciuto la sussistenza di una sola ideazione, tra i reati di cui all giudicate e quelli unificati mediante ordinanza del Tribunale di Ale resto, è contraddittoria l'ordinanza impugnata, laddove afferma ch del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona a l'esistenza di collegamenti fra le varie condotte, pur non riconoscen TE AR, e) o:ci. proc. n pa -ticolare esta llogicità vato avente " ub'cato in ulter ori reati ipon: le, oltre perpetrato in 2o, ir oltre, in del Giudice sost2nza già sen :enze ivi ssarulria. Del a la s entenza Dbia valutato one 'unicità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata rileva l'insussistenza di elementi 9 ritenere che - con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del associativo - il ricorrente si fosse rappresentato non solo la realizza2 fine, almeno nelle loro linee essenziali, bensì anche la sua partecipa' associazione a delinquere ed al relativo programma. he portino a prim D delitto ione dei reati zione ad altra 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte r sottolinearsi come la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Cremona del 26/10/2022 riguardi una associazione a delinqL finalizzata alla commissione di una serie di furti aggravati, temporalrri nel periodo intercorrente fra il marzo e il settembre 2015. L'odi DI — unitamente ad altri soggetti, parimenti coimputati in ta aveva in precedenza riportato condanna, per esser stato intraneo ad delinquenziale, pure dedito alla commissione di furti, che era st novembre 2013 al febbraio 2015. 2.1. Stando alla prospettazione difensiva, il Giudice dell'udien avrebbe affermato, nella parte motiva della sentenza del 2022, criminale in tale sede giudicato - in composizione soggettiva parzial - avesse operato in continuità, rispetto al periodo già valutato, sentenza divenuta irrevocabile il 10/01/2017, dalla Corte di appel (ossia, il periodo oggetto dell'ordinanza di unificazione in cont 24/11/2023 del Tribunale di Alessandria). Attraverso il presente incidente di esecuzione, allora l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, tra i fatti di cui ordinanza (tra loro già riuniti) e quelli giudicati mediante la succit emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremor 2.2. La decisione reiettiva assunta dal giudice dell'esecuzion rilievo che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremi accordato la continuazione possibile, fra nuova associazione e essendo emersi, sul punto, ulteriori elementi probatori. arralK/a, può del 1 ribunale ere, che era ente collocati no ricorrente e pncesso - altro :;odalizio to a tivo dal a pr liminare che i gruppo meni: e uguale me: iante la o di Bologna nuaz one del si auspica que st'ultima ata sentenza, a. e si f Dnda sul ona íibbia già ati i: ne, non 3. Ritiene il Collegio che il vizio riscontrabile nell'avversata annidi nel non esser riuscita a chiarire - in modo puntuale e adegual per la quale la invocata continuazione venga negata, ad onta del evidenziate dalla difesa, fornite nella sentenza accertativa associazione. 3.1. Vi è, nel provvedimento impugnato, un marcato profil nella conclusione alla quale perviene il giudice dell'esecuzion dell'udienza preliminare - mediante la sentenza del 26/10/2 espressamente riconosciuto il collegamento sussistente fra le due c ordilanza si o - l ragione e inc icazioni, ella seconda 3 di logicità, e: il Giudice )23 aveva )mpagini (per 3 modalità operative, composizione soggettiva, periodo di attività) chiaro, quindi, su quali elementi si fondi la conclusione r provvedimento impugnato;
questo incongruamente attribuisce, mancata pronuncia - in sede di merito - circa l'unicità delle due org valenza evocativa di decisione negativa, quanto alla sussi continuazione. Coglie allora nel segno la difesa, laddove sottolinea come - r convincimento della esistenza di una pronuncia negativa, da parte de cognizione - si dovesse necessariamente giungere, in executivis, all di inammissibilità - non di rigetto - della presente istanza. 3.2. Il principio di diritto che governa la materia inerent preclusiva del giudicato, connesso all'esclusione della continuaziw cognizione, è del resto risalente, ma mai rivisitato;
questa Corte, debba ricorrere una espressa esclusione della preventiva ideazi perché possa ravvisarsi un ostacolo al compimento della medesim in sede esecutiva (si veda Sez. 1, n. 43241 del 04/11/2009, Megna a mente della quale: «L'omessa pronuncia, nella sentenza di conda alla sussistenza della continuazione, in assenza della relativa richiest l'espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione del questione in sede esecutiva»). 3.3. Come dedotto dalla difesa, vi è poi nel provvedimento espresso riferimento, al fatto che la seconda associazione altro non una "prosecuzione" della precedente. Non viene però adeguatamer cosa - ai fini che ora interessano - effettivamente si sostanzi tale viene comunque riportata l'esistenza di una qualche forma di definit punto di operatività delle due organizzazioni (in altri termini, non \l dell'intervento - nel corso del tempo - di un qualsivoglia elem interrompere il nesso di continuità, ritenuto sussistente fra la v compagini). Trattasi di un rilevante vulnus dell'apparato motivazionale d ordinanza, non surrogabile attraverso il mero richiamo all'ordinanza Non è ben aggiunta dal inf2tti, alla nizzílzioni, la stema della nuov :ndo dal giucice della 3 de(: aratoria e all efficacia e in sede di nfatt , ritiene one tazione, , rv. 244947, n ordine , non integra a medesima mpucinato un fosse se non te d iarito in cornetto, né va e:!sura, in i è menzione ento atto ad ta delle due pugnata suddetta. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l' dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice p preliminari del Tribunale di Cremona, affinché - con piena libertà negl colmata la sopra evidenziata lacuna motivazionale. annu lamento er le indagini esiti - venga 4 I Git.dice per
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio le indagini preliminari del Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.