Articolo 17 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 giugno 1986
Art. 17.
L' articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.
Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione.
L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.
La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986