CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - BA IC NG IO LA MI AL - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Casa Circondariale di Sassari Nel procedimento
contro
AD LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 3 dicembre 2024 che aveva accolto quello presentato da LV AD, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in avanti Ord. pen.), avverso il rigetto della Direzione della locale Casa circondariale della richiesta di autorizzazione all’acquisto di un lettore compact disc per l’ascolto di musica e di supporti musicali nella propria camera detentiva. In conseguenza dell’accoglimento del reclamo è stato ordinato alla Direzione dell’Istituto di autorizzare AD all’acquisto di un lettore CD in libero commercio, tramite l’Amministrazione o l’impresa di mantenimento e di consentire al detenuto l’utilizzo nella propria camera detentiva negli orari stabiliti dall’Amministrazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’utilizzo del lettore assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici che sono consentiti nell’arco delle ventiquattro ore. Inoltre, quanto alle esigenze di vigilanza poste a fondamento del reclamo dell’Amministrazione, ha evidenziato come le stesse siano prive di riscontro, trattandosi di materiale acquistato tramite impresa di mantenimento e potendo, comunque, essere disciplinata dalla Direzione della Casa circondariale, eventualmente, la quantità di compact disc musicali acquistabili.
2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la Casa Penale Sent. Sez. 1 Num. 3295 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LA EN Data Udienza: 20/11/2025 Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia articolando un motivo per violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e falsa applicazione dell’art. 14 Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017. Richiamando il costante orientamento elaborato da questa Corte nella materia, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato abbia trascurato totalmente di valutare la sua incidenza concreta sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare all’adempimento relativo alla verifica della sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, anche nelle sue dimensioni quantitative. La Sezione della Casa circondariale di Sassari che ospita il detenuto è una delle più affollate del territorio nazionale, con conseguente particolare onerosità dei controlli richiesti. L’interlocuzione, pure intercorsa tra il Tribunale di sorveglianza e la Direzione della Casa Circondariale, ha consentito di acquisire informazioni di natura meramente astratta in quanto tali inidonee a verificare la diretta incidenza dei controlli (da effettuarsi anche sui supporti musicali) sull’organizzazione interna del carcere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Nell’interesse di AD è stata depositata memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Il primo motivo coglie le segnalate lacune del provvedimento impugnato. Sulla questione in esame, questa Corte ha, anche di recente, emesso alcune decisioni che vengono qui condivise e ribadite. In primo luogo (fra le molte, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 - 01) deve essere nuovamente affermato che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti». In senso conforme Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l'apposizione del sigillo sui compact disc, il loro acquisto mediante il cosiddetto "sopravitto" e la provenienza degli stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale. E’ pertanto necessario che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo «... possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari» (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, non mass.).
3. Ciò che ha sostenuto il Tribunale di sorveglianza, in dichiarata adesione al predetto orientamento, è che l’autorizzazione all’acquisto di compact disc e supporti tramite l’impresa di mantenimento non comporta alcun aggravio per l’Amministrazione. Il dato, tuttavia, è stato contrastato dalla Casa circondariale che ha indicato le risorse 2 umane e materiali necessarie per i controlli e le notevoli difficoltà nella esecuzione degli stessi. Anche la difesa dell’Amministrazione ha insistito sulla circostanza che l’attività di ascolto dei supporti musicali, nell’ottica del necessario controllo dei contenuti veicolati con l’attività indiscriminatamente consentita, sarebbe più gravosa e sostanzialmente inesigibile. Le affermazioni sono state rese dai giudici di sorveglianza previa interlocuzione con la Casa circondariale di Sassari e sono connotate da evidenti profili di contraddittorietà proprio laddove il superamento delle difficoltà rappresentate dal luogo di reclusione è stato operato obliterandone, nella sostanza, totalmente l’esistenza. Invero, risultano evidenziate difficoltà derivanti dalle modalità esecutive dell'accesso a contenuti musicali, sia relativamente al singolo detenuto che alla generalità delle situazioni equiparabili a quella del singolo richiedente, mediante la proposta di una soluzione, quale quella di un limite al numero dei supporti musicali, che rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione. Il provvedimento impugnato non supera le criticità evidenziate dal carcere, in base alle quali è ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzare l'ingresso dei compact disc e dei relativi lettori nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, ingresso che non può ritenersi imposto in ogni situazione e contesto. Si tratta di soluzione coerente con le previsioni di cui all’art. 41-bis ord. pen., senza che possa ritenersi determinata una condizione detentiva di ingiustificata maggiore afflittività, ponendosi in termini coerenti anche con l’esigenza di impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno e mantenere un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza. Né appaiono logiche le argomentazioni assertivamente rassegnate nel provvedimento impugnato, segnatamente nella parte in cui è stato, in termini del tutto generici, affermato che i rilievi dell’Amministrazione risulterebbero «avulsi da dati reali» e privi di un reale confronto con la circostanza (evidentemente del tutto casuale) che, al momento della formulazione dell’istanza, il solo AD aveva avanzato la richiesta oggetto del procedimento. Come questa Corte ha già affermato, proprio in relazione ad analoghi provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di Sassari, «l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, giacché gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti;
di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime» (Sez. 1, n. 19704 del 21/02/2025, Rosmini, non mass. qui integralmente condivisa). I giudici di sorveglianza, nel ritenere non fondate le giustificazioni addotte dall’amministrazione, si sono, in sostanza, sostituiti all’organo incaricato all’esercizio del potere di organizzazione della vita dei penitenziari, senza operare il bilanciamento costantemente imposto tra i diritti dei detenuti e l’esigenza di assicurare una corretta e adeguata gestione delle attività interne ai luoghi di reclusione, in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano i diversi regimi detentivi. Né depongono in senso contrario le decisioni citate nella memoria difensiva in quanto relative a fattispecie particolari in cui l’autorizzazione era stata chiesta anche per finalità di 3 studio e in cui l’Amministrazione nulla aveva specificato, nei gradi di merito, quanto alla inesigibilità delle operazioni di controllo (Sez. 1, n. 7231 del 21/11/2024, dep. 2025, Laurendi, non mass.) e alle specifiche ragioni che hanno giustificato il provvedimento impugnato, oltre a profili di disparità di trattamento tra i detenuti, che non sono ravvisabili nel caso in esame (Sez. 5, n. 35836 del 07/10/2025, Di Giacomo, non mass.).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 3 dicembre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 3 dicembre 2024. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN LA FILIPPO CASA 4
contro
AD LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 3 dicembre 2024 che aveva accolto quello presentato da LV AD, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in avanti Ord. pen.), avverso il rigetto della Direzione della locale Casa circondariale della richiesta di autorizzazione all’acquisto di un lettore compact disc per l’ascolto di musica e di supporti musicali nella propria camera detentiva. In conseguenza dell’accoglimento del reclamo è stato ordinato alla Direzione dell’Istituto di autorizzare AD all’acquisto di un lettore CD in libero commercio, tramite l’Amministrazione o l’impresa di mantenimento e di consentire al detenuto l’utilizzo nella propria camera detentiva negli orari stabiliti dall’Amministrazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’utilizzo del lettore assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici che sono consentiti nell’arco delle ventiquattro ore. Inoltre, quanto alle esigenze di vigilanza poste a fondamento del reclamo dell’Amministrazione, ha evidenziato come le stesse siano prive di riscontro, trattandosi di materiale acquistato tramite impresa di mantenimento e potendo, comunque, essere disciplinata dalla Direzione della Casa circondariale, eventualmente, la quantità di compact disc musicali acquistabili.
2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la Casa Penale Sent. Sez. 1 Num. 3295 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LA EN Data Udienza: 20/11/2025 Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia articolando un motivo per violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e falsa applicazione dell’art. 14 Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017. Richiamando il costante orientamento elaborato da questa Corte nella materia, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato abbia trascurato totalmente di valutare la sua incidenza concreta sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare all’adempimento relativo alla verifica della sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, anche nelle sue dimensioni quantitative. La Sezione della Casa circondariale di Sassari che ospita il detenuto è una delle più affollate del territorio nazionale, con conseguente particolare onerosità dei controlli richiesti. L’interlocuzione, pure intercorsa tra il Tribunale di sorveglianza e la Direzione della Casa Circondariale, ha consentito di acquisire informazioni di natura meramente astratta in quanto tali inidonee a verificare la diretta incidenza dei controlli (da effettuarsi anche sui supporti musicali) sull’organizzazione interna del carcere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Nell’interesse di AD è stata depositata memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Il primo motivo coglie le segnalate lacune del provvedimento impugnato. Sulla questione in esame, questa Corte ha, anche di recente, emesso alcune decisioni che vengono qui condivise e ribadite. In primo luogo (fra le molte, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 - 01) deve essere nuovamente affermato che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti». In senso conforme Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l'apposizione del sigillo sui compact disc, il loro acquisto mediante il cosiddetto "sopravitto" e la provenienza degli stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale. E’ pertanto necessario che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo «... possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari» (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, non mass.).
3. Ciò che ha sostenuto il Tribunale di sorveglianza, in dichiarata adesione al predetto orientamento, è che l’autorizzazione all’acquisto di compact disc e supporti tramite l’impresa di mantenimento non comporta alcun aggravio per l’Amministrazione. Il dato, tuttavia, è stato contrastato dalla Casa circondariale che ha indicato le risorse 2 umane e materiali necessarie per i controlli e le notevoli difficoltà nella esecuzione degli stessi. Anche la difesa dell’Amministrazione ha insistito sulla circostanza che l’attività di ascolto dei supporti musicali, nell’ottica del necessario controllo dei contenuti veicolati con l’attività indiscriminatamente consentita, sarebbe più gravosa e sostanzialmente inesigibile. Le affermazioni sono state rese dai giudici di sorveglianza previa interlocuzione con la Casa circondariale di Sassari e sono connotate da evidenti profili di contraddittorietà proprio laddove il superamento delle difficoltà rappresentate dal luogo di reclusione è stato operato obliterandone, nella sostanza, totalmente l’esistenza. Invero, risultano evidenziate difficoltà derivanti dalle modalità esecutive dell'accesso a contenuti musicali, sia relativamente al singolo detenuto che alla generalità delle situazioni equiparabili a quella del singolo richiedente, mediante la proposta di una soluzione, quale quella di un limite al numero dei supporti musicali, che rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione. Il provvedimento impugnato non supera le criticità evidenziate dal carcere, in base alle quali è ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzare l'ingresso dei compact disc e dei relativi lettori nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, ingresso che non può ritenersi imposto in ogni situazione e contesto. Si tratta di soluzione coerente con le previsioni di cui all’art. 41-bis ord. pen., senza che possa ritenersi determinata una condizione detentiva di ingiustificata maggiore afflittività, ponendosi in termini coerenti anche con l’esigenza di impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno e mantenere un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza. Né appaiono logiche le argomentazioni assertivamente rassegnate nel provvedimento impugnato, segnatamente nella parte in cui è stato, in termini del tutto generici, affermato che i rilievi dell’Amministrazione risulterebbero «avulsi da dati reali» e privi di un reale confronto con la circostanza (evidentemente del tutto casuale) che, al momento della formulazione dell’istanza, il solo AD aveva avanzato la richiesta oggetto del procedimento. Come questa Corte ha già affermato, proprio in relazione ad analoghi provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di Sassari, «l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, giacché gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti;
di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime» (Sez. 1, n. 19704 del 21/02/2025, Rosmini, non mass. qui integralmente condivisa). I giudici di sorveglianza, nel ritenere non fondate le giustificazioni addotte dall’amministrazione, si sono, in sostanza, sostituiti all’organo incaricato all’esercizio del potere di organizzazione della vita dei penitenziari, senza operare il bilanciamento costantemente imposto tra i diritti dei detenuti e l’esigenza di assicurare una corretta e adeguata gestione delle attività interne ai luoghi di reclusione, in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano i diversi regimi detentivi. Né depongono in senso contrario le decisioni citate nella memoria difensiva in quanto relative a fattispecie particolari in cui l’autorizzazione era stata chiesta anche per finalità di 3 studio e in cui l’Amministrazione nulla aveva specificato, nei gradi di merito, quanto alla inesigibilità delle operazioni di controllo (Sez. 1, n. 7231 del 21/11/2024, dep. 2025, Laurendi, non mass.) e alle specifiche ragioni che hanno giustificato il provvedimento impugnato, oltre a profili di disparità di trattamento tra i detenuti, che non sono ravvisabili nel caso in esame (Sez. 5, n. 35836 del 07/10/2025, Di Giacomo, non mass.).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 3 dicembre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 3 dicembre 2024. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EN LA FILIPPO CASA 4