Decreto cautelare 20 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12366 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul e comunicato in data 15.09.2025, protocollo n. 20250023548;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha depositato agli atti una valida procura alle liti, munita dei requisiti formali per essere fatta valere nel territorio dello Stato italiano, con data antecedente all’introduzione del presente giudizio, sicché non si ravviano – sotto tale profilo – ragioni di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, per quanto attiene al merito del ricorso, che:
(i) la questione controversa riguarda il diniego di un visto di ingresso di lunga durata, funzionale alla frequentazione di un corso di laurea magistrale in Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma;
(ii) il provvedimento impugnato si basa sull’asserita mancanza dei presupposti per il rilascio del provvedimento richiesto, con particolare riguardo al requisito economico ed all’alloggio ove risiedere durante il corso di studi;
(iii) la circolare del Ministero dell’università e della ricerca del 15 aprile 2025, recante “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia”, nel recepire la normativa in materia, prevede per quanto di interesse in questa sede che “Al fine di ottenere un visto per motivi di Studio per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali (pari a 13 mensilità). La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana (…) c) Un idoneo alloggio nel territorio nazionale”;
(iv) la ricorrente – cittadina turca – a sostegno della sua domanda di visto, ha dedotto e documentato: (a) il possesso di un deposito bancario, alla stessa intestata, con una disponibilità di 19.282,99 euro, e di un conto corrente con un saldo di 8.161,00 dollari, oltre ad ulteriori importi versati su conti correnti in valuta dello Stato di provenienza; (b) la disponibilità di una garanzia economica concessale da una conoscente, cittadina italiana; (c) la prenotazione di un alloggio per il periodo iniziale di soggiorno, poi revocata in ragione del ritardo maturato nella definizione del procedimento amministrativo;
Ritenuto che – come già osservato nella ordinanza cautelare emessa nel corso del giudizio, cui la Sede diplomatica non risulta aver dato alcun seguito – i suddetti elementi smentiscano le conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato, in quanto consentono di ritenere sussistente il presupposto economico e giustificano l’intervenuta revoca della prenotazione alberghiera (essendo peraltro ragionevole che una più stabile sistemazione sia conseguita solo in seguito all’ingresso in Italia);
Ritenuto pertanto sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere;
Ritenuto in conclusione di dover accogliere il ricorso e per l’effetto di dover annullare l’atto impugnato, con conseguente condanna della parte resistente alla refusione delle spese di giudizio, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente
NN NI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN NI | RA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.