Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2023, proposto da
CA FU, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- a) dell’ordinanza n. 18 del 9.11.2022 prot. n. 16380, notificata il 25.11.2022, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Centola ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sull’immobile sito in Via Isca Santo Stefano di Centola, contraddistinto in Catasto fabbricati al foglio 37 particella n. 989 ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi;
- b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ed in particolare del verbale di accertamento edilizio del 19.10.2022 prot. n. 16376, non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026, il dott. PA EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, proprietaria del fabbricato per civile abitazione, sito in località Isca Santo Stefano di Centola, contraddistinto in catasto fabbricati al foglio 37, particella n. 989, realizzato dalla dante causa della ricorrente, sig.ra NO IO Ester, in virtù di concessione edilizia n. 58 del 28.08.2002, ed assentito dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni (parere prot. n. 3993 del 7.08.2022) e dalla Soprintendenza con provvedimento prot. n. 26887 del 18.07.2002; premesso che i lavori, regolarmente iniziati il 12.09.2002, giusta comunicazione prot. n. 5243, erano stati eseguiti in parziale difformità dal progetto assentito, e che in particolare la ricorrente aveva trasformato e reso abitabile il piano di fondazione; realizzato una scala esterna per collegare i due appartamenti e costruito una piccola pertinenza, adibita a deposito e vano tecnico; che, acquistata la proprietà del bene, aveva avviato l’esecuzione di opere interne di finitura, riconducibili alle lavorazioni libere disciplinate dall’art. 6 del DPR n. 380/2001; lamentava che, “senza alcuna preventiva comunicazione, a distanza di oltre dieci anni dai presunti abusi, il Comune di Centola, richiamando un sopralluogo effettuato il 19.10.2022, ha ordinato la demolizione: a) del piano terra del fabbricato realizzato con concessione edilizia n. 58/2002 (in quanto il piano primo coincide con i grafici di progetto); b) della scala esterna in cemento armato; c) di un locale interrato per tre lati avente una superficie pari a circa 23 mq.”; ed avverso detta ordinanza di demolizione, articolava le seguenti censure in diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 22, 31, 34 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 19 DEL 28 NOVEMBRE 2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 - ECCESSO DI POTERE (difetto di istruttoria, di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, arbitrarietà, travisamento, falsa rappresentazione dei luoghi, ingiustizia manifesta, sviamento): il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Centola, con l’impugnata ordinanza, “assumendo genericamente che la ricorrente avrebbe realizzato opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, ha ordinato la demolizione di una serie di interventi ritenuti abusivi (la realizzazione di un piano terra, di una scala esterna e di un locale adibito a deposito)”; tralasciando, per ora, le opere relative al locale di pertinenza (esaminate nel secondo motivo di ricorso), gli abusi contestati andavano, a suo avviso, annoverati tra gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, ex art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, trattandosi “di opere che sebbene difformi da quelle consacrate a livello progettuale rispettano la tipologia edilizia adottata e non comportano ulteriore trasformazione del territorio”; al riguardo, l’art. 34 del d.P.R. 380/2001, sebbene preveda la sanzione della demolizione anche per le opere parzialmente difformi, stabilisce che, nel caso in cui il ripristino dello status quo ante non risulti possibile, si faccia luogo alla corresponsione di una somma di danaro pari al doppio del valore della porzione immobiliare abusivamente realizzata; ogni qual volta, cioè, che non risulti possibile la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al progetto approvato, dovrebbe, a suo avviso, applicarsi la sanzione pecuniaria; sicché “il Comune di Centola avrebbe dovuto preventivamente ed attraverso un’adeguata istruttoria valutare se la demolizione poteva essere effettuata senza arrecare pregiudizio a quelle opere eseguite in conformità”, valutazione nella specie completamente pretermessa; e del resto “la perizia di parte depositata nel presente giudizio, dimostra come la demolizione del piano terra (piano di fondazione) non possa avvenire senza danneggiare e compromettere irrimediabilmente la porzione di fabbricato legittima e conforme alla concessione edilizia”;
- II) STESSE CENSURE DI CUI AL MOTIVO I): il Comune aveva ingiunto anche la demolizione di un locale interrato su tre lati adibito a cantina e realizzato in adiacenza del fabbricato principale; ma “la giurisprudenza è univoca nell’affermare che siamo in presenza di una pertinenza, quando il manufatto, non solo è preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto”; e, come chiarito nella perizia di parte depositata, “il piccolo locale, interrato su tre lati, con una modesta volumetria, è funzionalmente collegato all’abitazione, essendo destinato ad accogliere, per una porzione, gli impianti tecnologici (caldaia, pompe di calore, ecc) della stessa, mentre per la restante parte è adibito a deposito e lavanderia”; non costituiva dunque intervento di nuova costruzione ex artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/01 e non richiedeva il permesso di costruire, “presentando tutti i requisiti della pertinenza”, in quanto tale realizzabile mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, ed “il Comune, verificata l’assenza di una idonea SCIA, avrebbe, al più, potuto irrogare la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro, come stabilito dall’art. 37 del DR n. 380/2001”;
- III) VIOLAZIONE DELL’ ARTT. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 19 DEL 28 NOVEMBRE 2001 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA: l’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/01 stabilisce che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso …, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”; nella specie il provvedimento impugnato, “oltre a non definire ed identificare correttamente il bene oggetto di demolizione non indica l’area che sarà acquisita di diritto dal Comune”; “il Responsabile del Servizio comunale, pur ammonendo che non ottemperando alla demolizione si procederà all’acquisizione gratuita del bene o dell’area di sedime, non specificava e
non circoscriveva, come invece richiesto dalla citata norma, l’area di sedime che sarà acquisita al patrimonio comunale”;
IV) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti, arbitrarietà, illogicità): con l’impugnato provvedimento il Comune di Centola aveva ordinato la demolizione di alcune opere realizzate sul fabbricato di proprietà della ricorrente, senza rispettare l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti destinatari del provvedimento finale; era del resto “evidente che l’apporto del privato avrebbe potuto dare un notevole contributo al procedimento in corso”, potendo la ricorrente “chiarire l’effettiva portata degli abusi contestati, con la conseguenza che la P.A. si sarebbe astenuta dall’applicare una sanzione, quale appunto l’ordine di demolizione”;
V) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE (difetto di istruttoria, di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, sviamento): l’impugnata ordinanza n. 18/2022 era altresì illegittima, “perché priva di motivazione”; nella specie, “viene solamente conclamata “l’assenza di atti autorizzativi”, ma non viene in alcun modo chiarito quale sia il titolo mancante: se permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 o S.C.I.A ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.P.R. 380/2001”; motivazione ancora più necessaria, considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra l’esecuzione dell’intervento e l’irrogazione della sanzione.
Il Comune di Centola non si costituiva in giudizio.
Seguiva il deposito di documentazione, di consulenza tecnica asseverata di parte e di memoria difensiva riepilogativa, nell’interesse della ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2026, tenuta, da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova precisare – come si ricava dal provvedimento gravato, in assenza di attività difensiva da parte del Comune di Centola – che le opere, di cui è stata ordinata la demolizione nei confronti della ricorrente, perché realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, stanti i vincoli (paesistico, idrogeologico, di salvaguardia ambientale e del Parco Nazionale del Cilento) gravanti sull’area, sono consistite: a) nella sopraelevazione del fabbricato realizzato con la concessione edilizia riportata in narrativa, n. 58/2002, mediante la realizzazione di un piano aggiuntivo in cemento armato, a piano terra, della superficie di 140 mq. e di volumetria pari a 480 mc.; b) nella realizzazione di una scala esterna di collegamento al piano primo (piano primo, invece conforme al titolo abilitativo di cui sopra); e c) nell’edificazione di un locale interrato per tre lati, in cemento armato, della superficie di 23 mq. e di volumetria pari a 86 mc., “adibito a cantina e laboratorio di trasformazione delle uve”.
Ciò posto, e passando ad analizzare le doglianze, sollevate dalla ricorrente, si rileva, quanto alla prima, che non è anzitutto condivisibile la qualificazione delle opere de quibus, come opere realizzate “in parziale difformità dal permesso di costruire” predetto.
Cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 2/04/2015, n. 4975: “La realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, laddove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34 comma 2 ter, d.P.R. citato (ai fini della configurazione della diversa fattispecie della parziale difformità dal titolo abilitativo). È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32”.
In ogni caso, quand’anche dovesse, per mera ipotesi, accettarsi la riconduzione delle stesse opere in quelle realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, ex art. 34 T.U.Ed., in ogni caso la legittimità dell’ordinanza di demolizione non sarebbe comunque in discussione, giacché: “Le disposizioni dell'art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 6/02/2023, n. 833) cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VII, 18/08/2023, n. 7822: “L'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme”.
La seconda censura è del pari priva di pregio.
In disparte che, delle opere abusive realizzate, non può predicarsi una valutazione atomistica, bensì complessiva, come pacificamente affermato in giurisprudenza, in ogni caso non può essere accettata la tesi della ricorrente, tesa ad accreditare la qualificazione del locale accessorio di 23 mq. di superficie ed 86 mc. di volume, come “pertinenza” dell’abitazione (a sua volta parzialmente abusiva, essendo frutto della descritta rilevante superfetazione volumetrica, tramite sopraelevazione).
Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 1/07/1996, n. 1195: “Non possono ricomprendersi nell'ambito delle pertinenze sottratte al regime della concessione di costruzione tutti gli interventi edilizi che comportino la realizzazione di manufatti non coessenziali al bene principale e, quindi, tali da poter essere utilizzati separatamente ed autonomamente. Ne consegue che per la edificazione di un garage o di una cantina separata dal corpo principale preesistente si rende necessario il preventivo rilascio della concessione edilizia”.
Ne discende l’insostenibilità della pretesa di parte ricorrente che l’opera in questione potesse essere realizzata tramite s.c.i.a. ex art. 22 T.U.Ed., e sanzionata, dal Comune, in via esclusivamente pecuniaria.
Cfr. anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 28/12/2017, n. 6117: “Il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire. Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento abusivo realizzato dalla ricorrente risultanti dalla motivazione dell'ordine di demolizione, il predetto intervento - non essendo coessenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato - non può ritenersi pertinenza a fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire. Dalla natura delle opere realizzate, così come descritte, si evince poi la pacifica necessità del permesso di costruire, trattandosi di un locale garage, di una piscina interrata, di una tettoia di 29 mq, di un casotto e di altre opere accessorie (tutte opere per le quali è necessario il permesso di costruire, anche in forza della valutazione complessiva dell'abuso)”.
La terza doglianza è smentita dal consolidato indirizzo pretorio, ai sensi del quale: “Con riferimento alla mancata indicazione dell'area passibile di acquisizione, l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che dovrà essere acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione; ciò in quanto l'indicazione dell'area costituisce un requisito necessario ai fini dell'acquisizione e non della sanzione” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/11/2023, n. 10101); cfr. anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. V, 21/11/2022, n. 15417: “Con riferimento agli interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione l'omessa o imprecisa indicazione dell'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico”.
La successiva censura va del pari disattesa, in conformità all’orientamento dominante in giurisprudenza, secondo cui: “L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all'art. 7 l. n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all'art. 7 l. n. 241/1990” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5/07/2024, n. 5968); e lo stesso dicasi, infine, per la quinta ed ultima censura, apparendo l’ordinanza di demolizione gravata più che sufficientemente ed idoneamente motivata, conformemente anche in tal caso ad una giurisprudenza fermissima, a tenore della quale: “Il provvedimento che ordina la demolizione di un edificio abusivo, anche se emesso a distanza di tempo dalla sua realizzazione, non richiede una motivazione specifica circa le ragioni di pubblico interesse che giustificano la rimozione dell'abuso, al di là di quelle relative al ripristino della legalità violata. Inoltre, il fatto che sia trascorso del tempo dalla realizzazione dell'opera abusiva non può comportare deviazioni da tale dovere di intervento sanzionatorio, né può generare affidamenti legittimi da parte del proprietario” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/01/2025, n. 309).
Del resto, il provvedimento impugnato è chiarissimo nell’indicare – diversamente da quanto affermato da parte ricorrente – che, nella specie, quel che difetta è il titolo abilitativo, rappresentato dal permesso di costruire, onde nessuna incertezza può risultare, sul punto.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Centola.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
PA EV, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA EV | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO