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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 03/02 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2542/2024 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] [ C.F.
] rappresentata e difesa dall'Avv. Mariachiara Rizzo, [ cod. C.F._1
fisc. ] la quale dichiara di voler ricevere eventuali CodiceFiscale_2
comunicazioni al n. di fax 090/2924894 o all'indirizzo di posta elettronica
] con studio in Messina, Via A. Saffi n.12, ed ivi Email_1
elett.te domiciliata, giusta procura allegata in atti.
RICORRENTE
CONTRO
non costituita CP_1
RESISTENTE
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 la ricorrente esponeva che in data
23.01.2023, presentava domanda all' al fine di vedersi riconosciuto il diritto CP_1 all'assegno d'invalidità civile.
In data 08/02/2023 sottoposta a visita medica dalla Commissione Medica dell' , veniva riconosciuta invalida nella misura del 67% e si escludeva il diritto CP_1 all'assegno d'invalidità civile;
e, che, pertanto, aveva presentato, in data
28.04.2023 istanza di ATP R.G.2327/2023 chiedendo di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, al fine di verificare preventivamente le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno di invalidità il cui valore è pari a € 299,00 al mese;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA con distrazione a favore del procuratore costituito.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominata la Dott. che ha Persona_1
concluso il suo elaborato peritale non riconoscendo alla ricorrente l'assegno mensile di invalidità ; che in data 17.04.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
La ricorrente contestava le risultanze della CTU poiché appare chiara la non corretta indicazione del codice di riferimento per stigmatizzare la patologia psichiatrica da cui è affetta la ricorrente. In particolare la Dott. ha utilizzato Per_1
il codice 2203 che prevede una percentuale invalidante che va dal 51 al 60% e che si riferisce “ a disturbi ciclo timici con ripercussione sulla vita sociale”..
Chiedeva, pertanto, di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno d'invalidità civile il cui valore è pari a
€ 299,00;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA con distrazione a favore del procuratore costituito.
2 Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata dal Dott. non lasciano Persona_2
dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità (90%) sia pure a decorrere da 01/03/ 2024.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_2
che la ricorrente è affetta da : “ Disturbo bipolare cronico con alternanza di fasi depressive e ipomaniacali. Attuale depressione maggiore persistente.
Disadattamento globale (sociale, relazionale e lavorativo)”.
Affermando, altresì: “Per le minorazioni poste in diagnosi e per le ragioni ampiamente esposte a proposito delle considerazioni medico-legali, è possibile dichiarare che il ricorrente è INVALIDA con RIDUZIONE della capacità lavorativa nella misura percentuale del 90% con diritto all'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 118/1971 successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs n. 509/1988 con decorrenza 1° Marzo 2024.”.
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che IG.ra possiede il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno Parte_1
mensile di invalidità (90%) sia pure a decorrere da 01/ 03/ 2024 .
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno d'invalidità civile. La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio relative alla fase sommaria, In relazione al giudizio di merito, la parziale reciproca soccombenza, avuto riguardo all'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato e al rigetto della
3 domanda alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno d'invalidità civile, giustifica la compensazione tra le parti dei due/terzi delle spese . La restante quota
CP_ un terzo a carico dell' si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex DM n.55/2014 e succ mod. tenuto conto della natura assistenziale e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi di tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la breve durata del giudizio. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatari Avv. Mariachiara Rizzo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 09.05.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del
CP_ 28.04.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che la IG. Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità (90%) sia pure a decorrere da 01/ 03/ 2024 ;
- rigetta la domanda alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno d'invalidità civile.; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali relative al presente giudizio di merito, che liquida, già ridotte, in € 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario Avv. Mariachiara Rizzo, compensando tra le parti due/terzi delle spese e liquidando un terzo delle spese di lite del presente giudizio;
- compensando integralmente le spese giudiziali relative alla fase di Atp;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti.
4 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 04 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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