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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9878/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250059542035 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa insiste per le spese. Resistente/Appellato: Chiede la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27 marzo 2025 veniva notificata alla contribuente Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 09720250059542035000 con la quale l'Ufficio recuperava le sanzioni e gli interessi a seguito del tardivo versamento delle rate scaturite dalla comunicazione di irregolarità n. 35916871615 relative anno d'imposta 2015.
La Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso contestando la cartella di pagamento impugnata, in quanto sosteneva di aver effettuato tutti i versamenti nei termini indicati dal prospetto di rateazione.
Si costituiva ADE il quale constatava la presenza di un versamento effettuato dalla parte in data 28/01/2019 per euro 272,93 versato interamente con codice tributo 9002 (codice utilizzato per il versamento rateale dei soli interessi), piuttosto che utilizzare il codice 9001 per la quota capitale ed il codice 9002 per la quota interessi. A seguito di tale errore compiuto dalla contribuente, risultava saltata la quota capitale relativa alla rata n. 4 e tutti i successivi versamenti risultavano effettuati tardivamente.
Aggiungeva di avere provveduto a disabbinare la rata n. 4 dalla dichiarazione, distribuendo correttamente l'importo dovuto sul codice 9001 e codice 9002, generando il provvedimento di sgravio totale n. 2025S409581 del 07/07/2025.
Chiedeva dichiararsi la cessata materia con compensazione delle spese.
Così riassunti i fatti, può dichiararsi la cessata materia atteso lo sgravio totale;
le spese vengo o compensate atteso che la cartella è originata da un errore, seppur meramente formale, della contribuente in sede di imputazione delle somme versate.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9878/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250059542035 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa insiste per le spese. Resistente/Appellato: Chiede la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27 marzo 2025 veniva notificata alla contribuente Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 09720250059542035000 con la quale l'Ufficio recuperava le sanzioni e gli interessi a seguito del tardivo versamento delle rate scaturite dalla comunicazione di irregolarità n. 35916871615 relative anno d'imposta 2015.
La Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso contestando la cartella di pagamento impugnata, in quanto sosteneva di aver effettuato tutti i versamenti nei termini indicati dal prospetto di rateazione.
Si costituiva ADE il quale constatava la presenza di un versamento effettuato dalla parte in data 28/01/2019 per euro 272,93 versato interamente con codice tributo 9002 (codice utilizzato per il versamento rateale dei soli interessi), piuttosto che utilizzare il codice 9001 per la quota capitale ed il codice 9002 per la quota interessi. A seguito di tale errore compiuto dalla contribuente, risultava saltata la quota capitale relativa alla rata n. 4 e tutti i successivi versamenti risultavano effettuati tardivamente.
Aggiungeva di avere provveduto a disabbinare la rata n. 4 dalla dichiarazione, distribuendo correttamente l'importo dovuto sul codice 9001 e codice 9002, generando il provvedimento di sgravio totale n. 2025S409581 del 07/07/2025.
Chiedeva dichiararsi la cessata materia con compensazione delle spese.
Così riassunti i fatti, può dichiararsi la cessata materia atteso lo sgravio totale;
le spese vengo o compensate atteso che la cartella è originata da un errore, seppur meramente formale, della contribuente in sede di imputazione delle somme versate.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico