Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1770
CS
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge: erronea interpretazione dell'art. 5 comma 8 del Decreto Legge n. 95 del 6.7.2012 convertito nella Legge 7.08.2012 n. 135

    La Corte ha ritenuto che la monetizzazione sostitutiva dei giorni di licenza ordinaria è una deroga di stretta interpretazione al divieto generale di monetizzazione delle ferie. Il D.L. 95/2012 e la circolare del Ministero della difesa specificano che la monetizzazione è possibile solo per eventi anomali e imprevedibili non imputabili al personale. Nel caso specifico, la cessazione del rapporto di lavoro è dipesa dalla volontà del sottufficiale di chiedere il congedo, antecedente alla patologia, e non è stata revocata al rientro in servizio. Pertanto, la patologia è irrilevante ai fini della richiesta di monetizzazione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e carenza della motivazione

    Le ipotesi previste dalla circolare sono le uniche deroghe al divieto normativo di monetizzazione, essendo non imputabili a una scelta del lavoratore, a una causa sanzionatoria o a esiti fisiologici del rapporto di lavoro. Il diniego di monetizzazione è un esito vincolato e necessitato, data la volontarietà della cessazione del rapporto di lavoro, che rientra espressamente tra i casi previsti dal divieto normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1770
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1770
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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