Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01770/2026REG.PROV.COLL.
N. 02078/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiana Barbato, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gregorio Arena in Roma, largo dei Lombardi, n. 4 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, il consigliere FR DA e uditi, per l’appellante, l’avvocato Paolo Pascazi per delega dell’avvocato Cristiana Barbato e, per l’amministrazione appellata, l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del 184° Reggimento Sostegno TLC “Cansiglio” dell’Esercito italiano prot. M_DE 22636/1581 Cod. Id. Amm. Ind. Cl. 5.7.5. del 27 febbraio 2015, notificato il 3 marzo 2015, recante diniego dell’istanza del primo maresciallo luogotenente -OMISSIS- di liquidazione dei giorni di licenza maturati e non goduti.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a)-OMISSIS- sottufficiale dell’Esercito italiano, prestò servizio, nel grado di primo maresciallo luogotenente, presso il 184° Reggimento TLC Sostegno “Cansiglio” dal 6 maggio 2002 al 10 aprile 2013;
b) in data 11 aprile 2012 il maresciallo luogotenente presentò domanda per il collocamento in congedo;
c) dal 22 maggio 2012 al 17 marzo 2013, a causa di una sopravvenuta patologia, il sottufficiale fu assente dal lavoro per temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato, certificata, in data 22 maggio 2012, dalla commissione medica del dipartimento militare di medicina legale di Padova;
d) al rientro in servizio, il militare usufruì dei giorni di licenza ordinaria dal 18 marzo 2013 al 10 aprile 2013 e dopo tale data venne definitivamente posto in quiescenza;
e) non avendo beneficiato del complessivo periodo di licenza maturata (pari a residui 32 giorni), il maresciallo inviò, in data 7 maggio 2013, al 184° Reggimento TLS Sostegno “Cansiglio”, ufficio amministrazione, un’istanza per la liquidazione dei giorni di licenza maturati e non goduti;
f) l’interessato reiterò tale richiesta in data 11 febbraio 2015;
g) con il provvedimento indicato al paragrafo 1 l’amministrazione militare rigettò l’istanza, deducendo l’incompatibilità tra la domanda per il collocamento in congedo e i casi contemplati dalla circolare della Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D GMIL 1 IV SRG 0093350 del 28 marzo 2013, secondo cui « le sole fattispecie in cui mancato utilizzo delle ferie è conseguenza di eventi anomali e non prevedibili (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) ovvero non imputabili alla volontà personale e/o alla negligente vigilanza dell’Amministrazione (malattia, infortunio sul lavoro, congedo per maternità) dai quali possa successivamente derivare una cessazione del rapporto di servizio con la medesima Amministrazione ».
3. Tale diniego è stato impugnato da -OMISSIS- con il ricorso n. 730 del 2015 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e affidato a quattro motivi compendianti in: « Violazione di legge: erronea interpretazione dell’art. 5 comma 8 del Decreto Legge n. 95 del 6.7.2012 convertito nella Legge 7.08.2012 n. 135 », « Violazione di legge: carenza di motivazione », « Eccesso di potere: travisamento dei fatti, illogicità della motivazione » ed « Eccesso di potere disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ».
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Veneto, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 4 febbraio 2023 e in data 3 marzo 2023 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
7. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato una memoria in data 19 dicembre 2025, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
8. In data 16 gennaio 2026 Ministero della difesa si è costituito in giudizio in resistenza.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
10. Il Collegio non ritiene di indugiare nella verifica di ammissibilità dell’appello, in larga parte meramente reiterativo delle censure di primo grado, in quanto esso è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 8 a pagina 13 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.5 COMMA 8 DECRETO LEGGE N. 95 DEL 6.7.2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 7.08.2012 N.135, DELLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (F.N. M_D GMIL IV SRG 0093350 DEL 28.3.2013 E DEL RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE ».
12. Con il terzo motivo – esteso da pagina 15 a pagina 16 del gravame – l’appellante ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 8 DECRETO LEGGE N. 95 DEL 6.7.2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 7.08.2012 N.135 E DELLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (F.N. M_D GMIL IV SRG 0093350 DEL 28.3.2013. ECCESSO DI POTERE ».
13. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 16 a pagina 17 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 8 DECRETO LEGGE N. 95 DEL 6.7.2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 7.08.2012 N.135 E DELLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (F.N. M_D GMIL IV SRG 0093350 DEL 28.3.2013. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- INGIUSTIZIA MANIFESTA ».
14. Il primo, il terzo e il quarto motivo devono essere vagliati congiuntamente, trattandosi di più profili interconnessi di un’unica complessiva doglianza e stante comunque la loro stretta embricazione logica e fattuale.
15. I suddetti motivi sono infondati.
Non è condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui « il Tribunale Amministrativo, con una lettura assolutamente fuorviata della norma, è giunto all’erronea conclusione che le casistiche che consentono il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria, ovvero 1) decesso 2) dispensa dal servizio per inidoneità permanente 3) mancata fruizione della licenza per documentate esigenze di servizio, siano ipotesi predeterminate, tassative ed inderogabili e che la posizione del ricorrente non rientri in nessuna di quelle elencate, omettendo gravemente di considerare che la menzionata circolare fa anche riferimento “a fattispecie non imputabili alla volontà del personale e/o alla negligente vigilanza dell’Amministrazione.” Nel caso di specie, come già esposto, la mancata fruizione delle ferie non è da attribuirsi alla scelta arbitraria del dipendente, ma al verificarsi improvviso, imprevedibile ed involontario di una patologia, debitamente certificata dalla Commissione Medica », in quanto il T.a.r. – e ancor prima l’amministrazione – hanno fatto buon governo del quadro ordinamentale, che, invero, non lascia alcun margine per la soluzione prospettata dall’interessato.
In proposito si osserva che la monetizzazione sostitutiva dei giorni di licenza ordinaria costituisce una deroga di stretta interpretazione al generale principio di divieto di valutazione in denaro del periodo di licenza.
Tale divieto è recato in modo univoco dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (entrato in vigore il 7 luglio 2012 e, quindi, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di giudizio), statuente che « Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età ».
Siffatta disposizione è stata – doverosamente – confermata dal Ministero della difesa nella circolare della direzione generale del personale militare prot. M_D GMIL IV SRG 0093350 del 28 marzo 2013, ove è precisato che « le ferie, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamento economici sostitutivi in caso di non fruizione degli stessi ».
In via eccezionale (e, quindi, da applicarsi in modo restrittiva e a fortiori senza estensioni analogiche), la monetizzazione delle ferie (denominate in ambito militare licenze ordinarie) è possibile, come esplicitato dalla suddetta circolare, per « le sole fattispecie in cui il mancato utilizzo delle ferie è conseguenza di eventi anomali e non prevedibili (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta), ovvero non imputabili alla volontà del personale e/o alla negligente vigilanza dell’Amministrazione ».
L’interessato ha insistito sul tema della casualità della cessazione del rapporto di lavoro e sul fatto che quest’ultima si sarebbe conclusa in maniera anomala e non prevedibile (per fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), in conseguenza dell’aspettativa per infermità accertata e concessa dal datore di lavoro.
Al contrario, sebbene la documentata patologia che colpì l’interessato (certificata il 22 maggio 2012) possa essere considerata elemento imprevedibile, si tratta comunque di una circostanza in concreto ininfluente, in quanto, in via assorbente ogni ulteriore considerazione, il sottufficiale – volontariamente – aveva in precedenza (in data 11 aprile 2012) già chiesto di essere collocato in congedo, indipendente da qualsivoglia ragione anomala, imprevedibile o connotata di forza maggiore. È evidente, pertanto, che la definitiva cessazione dall’impiego sia dipesa esclusivamente dalla volontà del dipendente, in alcun modo coartata dall’amministrazione, né da eventi anomali e imprevedibili, cosicché la circostanza dell’infermità (sopraggiunta 41 giorni dopo la domanda di collocamento a riposo) che non ha consentito all’interessato di usufruire di tutte le ferie residue è irrilevante, non essendo la causa della fine del servizio permanente, dovuta esclusivamente a una antecedente sua richiesta.
Il rapporto di servizio si è concluso per dimissioni volontarie, esternate prima della certificazione della patologia, e successivamente non revocate dopo la cessazione dell’inidoneità al servizio militare, tantoché il militare rientrò in servizio attivo dal 18 marzo 2013 al 10 aprile 2013 prima di essere collocato a riposo.
Le dimissioni a domanda e il conseguente collocamento nella posizione della riserva non lasciano possibilità diverse da quella seguita dall’amministrazione, discendendo da una manifestazione di volontà del militare.
Ancorché l’art. 36 della Costituzione e l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (citati dall’appellante) qualifichino le ferie e il riposo settimanale quali diritti irrinunciabili del lavoratore, nel caso in specie, tali richiami sono inconferenti, poiché il concreto evolversi del rapporto di lavoro, conclusosi con dimissioni a domanda e collocamento dell’interessato nella posizione della riserva, ha avuto un esito dipeso da una inequivoca, espressa e libera manifestazione di volontà del dipendente.
La decisione della sesta sezione questo Consiglio n. 5043 del 30 luglio 2010, richiamata dall’appellante (anche in memoria), ha sì riconosciuto la monetizzazione di ferie non godute, ma per fatti non imputabili all’interessato, mentre va ribadito che nel caso de quo il mancato godimento delle ferie è dipeso esclusivamente da una scelta dell’interessato di dimettersi successivamente alla fine del periodo di infermità. In ogni caso, la predetta pronuncia è stata adottata in contesto ordinamentale precedente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012.
Ferma restando l’autonomia dei singoli collegi giudicanti o consultivi, il parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 154 del 20 gennaio 2020, citato dall’appellante insieme ad alcune pronunce di tribunali amministrativi regionali (tanto nel libello introduttivo quanto in memoria), è relativo a un caso di pensionamento automatico per raggiungimento dei limiti massimi di età anagrafica e non a un’ipotesi di dimissioni a domanda; in ogni caso, le dissertazioni ivi svolte anche sui congedi a domanda non vincolano questo Collegio, dovendosi ribadire l’assenza nella fattispecie de qua di una causa anomala o imprevedibile determinante la cessazione del servizio.
In memoria l’appellante ha nuovamente dedotto (così come nel ricorso di primo grado e nell’atto d’appello) che « la Corte dei Conti della Valle D’Aosta, con la pronuncia n.20 dell’11 novembre 2013, si è espressa sulla questione e, conformemente al parere della Funzione Pubblica (n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e della Ragioneria Generale dello Stato (n.94806 del 9 novembre 2012), si è orientata (…) per l’applicabilità del divieto di monetizzare le ferie ai casi dipendenti dalla volontà del lavoratore (dimissioni, pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova), ritenendolo invece NON operante nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si sia concluso in maniera anomala e non prevedibile o non imputabile al lavoratore ».
Anche in tal caso il richiamo non è dirimente, giacché nel caso in esame il rapporto di lavoro non si è concluso in maniera anomala e non prevedibile ovvero comunque non imputabile al lavoratore.
In definitiva, l’impalcatura difensiva dell’appellante è basata su un presupposto fattuale erroneo, ovverosia che l’interessato abbia cessato il servizio permanente effettivo per causa a lui non imputabile e per tal motivo non abbia potuto godere della residua licenza ordinaria, mentre, in realtà, come inequivocabilmente emerge dagli atti, la cessazione del rapporto di lavoro è dipesa da una sua volontaria domanda, precedente di 41 giorni alla temporanea inidoneità al servizio militare (il che è di per sé sufficiente ad escludere in radice la fondatezza della richiesta di monetizzazione delle ferie non godute) e peraltro (con osservazione ad abundantiam ) non modificata e/o revocata dopo la cessazione di tale inidoneità e il suo rientro in servizio attivo per circa tre settimane prima del definitivo congedo.
16. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 13 a pagina 15 del gravame – l’interessato ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE ».
17. Il motivo è infondato, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, le ipotesi previste dalla circolare, non sono esemplificative di asserito teorico elenco più ampio, bensì sono le uniche deroghe al divieto normativo di monetizzazione conciliabili con l’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (che – è bene ribadire – utilizza una formula molto ampia riferendosi, per l’applicazione del divieto alla cessazione del rapporto di lavoro, ai casi di « mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età »), essendo non imputabili in modo effettivo a una scelta del lavoratore, a una causa sanzionatoria oppure ad esiti fisiologici del rapporto di lavoro.
Ne deriva che è insussistente il lamentato deficit motivazionale del provvedimento amministrativo e della sentenza gravata, essendo il diniego di monetizzazione un esito vincolato e necessitato e non essendo conseguentemente predicabile alcuna onere di motivazione rafforzata, stante la palese non riconducibilità della vicenda in esame (caratterizzata da volontarietà della scelta di cessazione del rapporto di lavoro, come diffusamente illustrato al paragrafo 15) ad alcuna ipotesi derogatoria e, anzi, rientrando le dimissioni volontarie, in via diretta ed espressa, tra i casi sottostanti al divieto elencati dalla fonte normativa primaria (art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012).
18. In conclusione l’appello deve essere respinto.
19. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2078 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
FR DA, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR DA | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.