Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato dall'imputato avverso il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dallo stesso giudice che lo ha emesso a seguito di opposizione dell'imputato, qualora quest'ultimo, nella successiva fase dibattimentale, abbia rinunciato all'opposizione ed il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa e l'esecutività del decreto penale opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 53913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53913 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
5 39 1 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1983 Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. Andrea Gentili CC 27/09/2016 - R.G.N. 11284/2015 Emanuela Gai Motivazione semplificata Alessandro Andronio PP Riccardi Relatore - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL ON PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2014 del Gip del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PP Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL ON PP ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 06/05/2014 con il quale il Gip del Tribunale di Milano ha revocato il decreto penale di condanna emesso, in seguito all'opposizione proposta dall'imputato. GR Lamenta che il Tribunale di Milano, dinanzi al quale era stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato, abbia rigettato l'eccezione con la quale l'imputato aveva dichiarato di rinunciare all'opposizione e dedotto l'abnormità della revoca disposta dal Gip, avendo precluso il diritto alla rinuncia all'impugnazione sancito dall'art. 589 cod. proc. pen. . Ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., infatti, il decreto penale può essere revocato dal Gip soltanto nel caso di impossibilità di notifica per irreperibilità dell'imputato; negli altri casi, la revoca del decreto penale compete al Giudice competente a decidere sull'opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, sebbene sia abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto atto radicalmente estraneo al sistema processuale, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dallo stesso giudice che lo ha emesso, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. di impossibilità della notifica per irreperibilità dell'imputato (Sez. 3, n. 39196 del 01/07/2014, Spano, Rv. 260396), nondimeno va evidenziato che, nel caso di specie, l'odierno ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto penale di condanna, con ciò manifestando l'interesse alla celebrazione del giudizio immediato;
nella successiva fase procedimentale, quella dibattimentale, non preceduta da alcuna doglianza di abnormità della revoca del decreto penale, l'imputato ha rinunciato all'opposizione, ed il giudice ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, e l'esecutività del decreto penale opposto. Pertanto, il ricorrente non ha un interesse processualmente rilevante all'annullamento della revoca del decreto penale di condanna, che, in seguito alla sua rinuncia all'opposizione, è stato dichiarato immediatamente esecutivo;
ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. a) cod. proc. pen. .
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al сы N pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27/09/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore PP Riccardi Domenico Carcanoпосе PP Roccolat L SLLERIA C DIC 2016 શિલIL CANCELLIERE 3