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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4504/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010280446000 BOLLO 2011 contro
Regione IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160020905867000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato intimazione di pagamento n. 100 2025 90102804 46000 notificata a mezzo pec il 13.08.2025, per l'importo complessivo di euro
44.922,18, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020160020905867000, asseritamente notificata l'
08.11.2016, per l' importo complessivo di € 2.185,20, emessa da ADER per la riscossione della tassa automobilistica regionale dovuta alla Regione IA per l'annualità 2011, relativa al veicolo targa Targa_1 ed ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e, gradatamente, la decadenza dell'ente e la prescrizione del credito, nonché il difetto di motivazione della cartella.
Ritualmente notificato il ricorso, si sono costituite sia la Regione IA sia ADER che hanno contestato l'avverso dedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il credito per la tassa automobilistica si prescrive in tre anni a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui l'imposta è dovuta. L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.
l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In caso di interruzione del termine stesso, attraverso l'avviso di accertamento od altro atto idoneo, decorre ex novo il termine di prescrizione dalla data di notifica dell'atto interruttivo. Nel caso in esame la regione IA ha provato la notifica dell'avviso di accertamento in data 21.5.2014 , sicchè è da tale data che decorreva ex novo il termine di prescrizione, spirato definitivamente il 20.5.2017.
Agenzia delle Entrate Riscossione dal canto suo non ha provato di aver emesso altri atti interruttivi della prescrizione. Ha depositato il solo estratto di ruolo da cui risulta notificata la cartella in data 08/11/2016 ma, com'è noto, le risultanze dell'estratto di ruolo non hanno alcuna valenza probatoria in sede giudiziale e l'ente deve provare l'intervenuta notifica producendo la ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica. Sicchè non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione. In ogni caso, anche se vi fosse stato questo atto interruttivo la prescrizione sarebbe maturata il 7.11.2019. Prima della sospensione dei termini per l'emergenza Covid.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza ma possono essere compensate per la Regione IA, considerato che l'impugnazione per quanto riferita alla Regione è risultata infondata, avendo la stessa provato la notifica tempestiva dell'avviso di accertamento, così impedendo la decadenza ed interrompendo il termine di prescrizione.
Le spese vanno poste a carico di ADER e liquidate in euro 2.127,00 ( valori medi per lo scaglione di pertinenza, fino a 5.200,00 euro e per le sole attività o fasi svolte ).
Ricorrono i presupposti di legge per la condanna di ADER ex art. 96 commi terzo e quarto cpc per lite temeraria. L'art. 96 cod. proc. civ., terzo comma (introdotto dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno
2009, n. 69, ), stabilisce che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", condanna altresì al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00.
Tale ampia previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata applicativa del primo comma del medesimo art. 96) di liquidare in favore della parte vittoriosa una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio , di una pretesa "temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità di adire il giudice tributario. Nel caso di specie ADER ha resistito con eccezioni manifestamente pretestuose, infondate, temerarie. Le difese dell'ente, peraltro con un atto non conforme ai principi di sinteticità e chiarezza
, sono consistite in disquisizioni teoriche su questioni non pertinenti al giudizio ( come ad es. l'impugnabilità dell'estratto di ruolo) . Asserisce ADER di depositare copia della cartella e relativa notifica, ma non si rinviene agli atti il detto atto, né la relativa prova della notifica. E in ogni caso, anche se vi fosse stata una notifica, questa non potrebbe che risalire al 2016, come risulta dal ruolo e da ciò l'inutilità della stessa rispetto all'invocata prescrizione. Da ciò la temerarietà della resistenza e il pregiudizio arrecato oltre che alla parte all'efficienza e celerità della giustizia, bene costituzionalmente tutelato dall'art. 111 della Costituzione.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto in oggetto, intimazione di pagamento n. 100 2025 90102804 46000 , limitatamente alla cartella di pagamento n.
10020160020905867000 così provvede: accoglie il ricorso e annulla l'intimazione, per quanto impugnata e la sottostante cartella;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.127,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese borsuali di cut;
condanna altresì ADER, ex art. 96 commi terzo e quarto cpc, al pagamento di euro 500,00 in favore del ricorrente oltre al pagamento di euro 500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Salerno il 5.1.2026
Il Giudice
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4504/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010280446000 BOLLO 2011 contro
Regione IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160020905867000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato intimazione di pagamento n. 100 2025 90102804 46000 notificata a mezzo pec il 13.08.2025, per l'importo complessivo di euro
44.922,18, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020160020905867000, asseritamente notificata l'
08.11.2016, per l' importo complessivo di € 2.185,20, emessa da ADER per la riscossione della tassa automobilistica regionale dovuta alla Regione IA per l'annualità 2011, relativa al veicolo targa Targa_1 ed ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e, gradatamente, la decadenza dell'ente e la prescrizione del credito, nonché il difetto di motivazione della cartella.
Ritualmente notificato il ricorso, si sono costituite sia la Regione IA sia ADER che hanno contestato l'avverso dedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il credito per la tassa automobilistica si prescrive in tre anni a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui l'imposta è dovuta. L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.
l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In caso di interruzione del termine stesso, attraverso l'avviso di accertamento od altro atto idoneo, decorre ex novo il termine di prescrizione dalla data di notifica dell'atto interruttivo. Nel caso in esame la regione IA ha provato la notifica dell'avviso di accertamento in data 21.5.2014 , sicchè è da tale data che decorreva ex novo il termine di prescrizione, spirato definitivamente il 20.5.2017.
Agenzia delle Entrate Riscossione dal canto suo non ha provato di aver emesso altri atti interruttivi della prescrizione. Ha depositato il solo estratto di ruolo da cui risulta notificata la cartella in data 08/11/2016 ma, com'è noto, le risultanze dell'estratto di ruolo non hanno alcuna valenza probatoria in sede giudiziale e l'ente deve provare l'intervenuta notifica producendo la ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica. Sicchè non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione. In ogni caso, anche se vi fosse stato questo atto interruttivo la prescrizione sarebbe maturata il 7.11.2019. Prima della sospensione dei termini per l'emergenza Covid.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza ma possono essere compensate per la Regione IA, considerato che l'impugnazione per quanto riferita alla Regione è risultata infondata, avendo la stessa provato la notifica tempestiva dell'avviso di accertamento, così impedendo la decadenza ed interrompendo il termine di prescrizione.
Le spese vanno poste a carico di ADER e liquidate in euro 2.127,00 ( valori medi per lo scaglione di pertinenza, fino a 5.200,00 euro e per le sole attività o fasi svolte ).
Ricorrono i presupposti di legge per la condanna di ADER ex art. 96 commi terzo e quarto cpc per lite temeraria. L'art. 96 cod. proc. civ., terzo comma (introdotto dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno
2009, n. 69, ), stabilisce che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", condanna altresì al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00.
Tale ampia previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata applicativa del primo comma del medesimo art. 96) di liquidare in favore della parte vittoriosa una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio , di una pretesa "temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità di adire il giudice tributario. Nel caso di specie ADER ha resistito con eccezioni manifestamente pretestuose, infondate, temerarie. Le difese dell'ente, peraltro con un atto non conforme ai principi di sinteticità e chiarezza
, sono consistite in disquisizioni teoriche su questioni non pertinenti al giudizio ( come ad es. l'impugnabilità dell'estratto di ruolo) . Asserisce ADER di depositare copia della cartella e relativa notifica, ma non si rinviene agli atti il detto atto, né la relativa prova della notifica. E in ogni caso, anche se vi fosse stata una notifica, questa non potrebbe che risalire al 2016, come risulta dal ruolo e da ciò l'inutilità della stessa rispetto all'invocata prescrizione. Da ciò la temerarietà della resistenza e il pregiudizio arrecato oltre che alla parte all'efficienza e celerità della giustizia, bene costituzionalmente tutelato dall'art. 111 della Costituzione.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto in oggetto, intimazione di pagamento n. 100 2025 90102804 46000 , limitatamente alla cartella di pagamento n.
10020160020905867000 così provvede: accoglie il ricorso e annulla l'intimazione, per quanto impugnata e la sottostante cartella;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.127,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese borsuali di cut;
condanna altresì ADER, ex art. 96 commi terzo e quarto cpc, al pagamento di euro 500,00 in favore del ricorrente oltre al pagamento di euro 500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Salerno il 5.1.2026
Il Giudice