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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliata in Parte_1
Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12 presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano Aloi (C.F.: ; PEC C.F._1
fax: 010 880090) e Gabriele Aloi (C.F.: Email_1
; PEC fax: 010 880090), C.F._2 Email_2 che la rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del presente atto, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTA Contumace
E contro
Controparte_2
CONVENUTA Contumace MOTIVAZIONE
ha lavorato dal 18.7.2023 al 19.4.2024 Parte_2
alle dipendenze di avente quale oggetto sociale assistenza domiciliare / CP_1
sociale a mezzo di personale con qualifica di OS , inquadramento del IV livello del cc.nl ConfSal e orario part-time 73,68%. Per_1
Ella risulta aver lavorato presso la , sita in Genova via Controparte_3
Monte Guano 1, in virtù del contratto di appalto stipulato fra VI OL SR committente e , appaltatore, avente ad oggetto Controparte_4
l'erogazione di servizi socio assistenziali sanitari.
Il Consorzio ha poi provveduto a erogare suddetto servizio per il tramite della
Consorziata . CP_1
La lavoratrice, assumendo il mancato pagamento di crediti retributivi maturati in costanza del servizio reso nell'ambito del suddetto appalto, conveniva in giudizio il suo datore di lavoro ed il quale obbligato CP_1 Controparte_5
solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276/2003, cui chiedeva il pagamento in solido fra loro dell'importo per il pagamento dell'importo complessivo di euro
9.968,56 , di cui euro 1.071,11 a titolo di TF .
Le convenute, pur ritualmente citate in giudizio, non si costituivano in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Cont All'esito della discussione e del deposito della diffida accertativa della di Genova ottenuta dalla lavoratrice ( provvedimento depositato in corso di udienza) e di conteggio contabile relativo ai crediti rientranti nella responsabilità ex art 29 D.lvo
276/2003 può ora giungersi a decisione.
Il rapporto di lavoro con la società risulta dal contratto di lavoro e dalle CP_1
buste paga depositate in atti ( rispettivamente doc 4 e 3 ricorso ) . Da tali documenti può quindi desumersi l'inquadramento avuto dalla lavoratrice ( IV livello CCNL , l'orario di lavoro (part time 35 ore ), il luogo di lavoro in via Per_1
Moneta Guano 1 presso la e la durata del rapporto, per Controparte_3
come esattamente è allegato in ricorso.
Il contratto d'appalto firmato il 4.11.2022, depositato in corso di giudizio, ed intercorso fra VI OL SR e con durata dal 1 dicembre 2002- CP_2
30.11.2024, autorizza il Consorzio ed ha quale oggetto l'esecuzione di servizi socio assistenziali presso la , cui fu addetta la ricorrente. Controparte_3
Può quindi ritenersi provato che il abbia affidato a il servizio CP_2 CP_1
oggetto di appalto attraverso le prestazioni lavorative dei dipendenti di quest'ultima, fra cui la ricorrente.
L'affidamento di un Consorzio ad una società ad esso affiliata configura un sub appalto con conseguente responsabilità ex art 29 Dlv.o 276/2003 dell'Appaltatore- sub
Committente.
Il datore di lavoro non ha dato prova dell'avvenuto pagamento dei crediti maturati dalla ricorrente e segnatamente della XIII 2023, delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e di Aprile 2024, né ancora del TF, né dell'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate per giusta causa in data 20.4.2024.
Tali importi sono comprovati dalle buste paga in atti, salvo la mensilità di marzo 2024
e di aprile 2024, TF , determinate sulla base della retribuzione di fatto riparametrata al part time come da contratto di assunzione.
A tale importi deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base di 40 giorni di calendario ex art 98 CCNL in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni.
Ne consegue il diritto della lavoratrice alla maturazione dei crediti lavorativi sovra indicati nel corso dell'attività resa sull'appalto di , di cui dovranno Controparte_3
rispondere il datore di lavoro e, limitatamente ai crediti aventi natura retributiva, anche
,, committente dell'appalto ex art 29 del dlvo 276/2003 . Controparte_2 Come indicato in giurisprudenza (Cassazione 12 giugno 2019 nr. 15.756, Cassazione
13 giugno 2019 nr. 15.957 e nr 15.958) l' elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto e quindi dei soli crediti aventi natura strettamente retributiva ( Cassazione nr. 27078 2018, Cassazione nr. 31768 2018 ed altre). Perso Ne consegue che vanno escluse dalla responsabilità solidale di GN : , Per_2
indennità di malattia, IVS ed indennità di mancato preavviso in ragione della natura risarcitoria e previdenziale di tali emolumenti.
Segue la statuizione di condanna nei termini sotto specificati.
Alla soccombenza delle convenute consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del rispettivo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro
9.968,56, di cui € 1.071,11 a titolo di TF e in solido, Controparte_5
[... in persona del legale rappresentante pro tempore limitatamente all'importo di euro 6.931,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. condanna le convenute ut supra a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,00, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliata in Parte_1
Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12 presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano Aloi (C.F.: ; PEC C.F._1
fax: 010 880090) e Gabriele Aloi (C.F.: Email_1
; PEC fax: 010 880090), C.F._2 Email_2 che la rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del presente atto, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTA Contumace
E contro
Controparte_2
CONVENUTA Contumace MOTIVAZIONE
ha lavorato dal 18.7.2023 al 19.4.2024 Parte_2
alle dipendenze di avente quale oggetto sociale assistenza domiciliare / CP_1
sociale a mezzo di personale con qualifica di OS , inquadramento del IV livello del cc.nl ConfSal e orario part-time 73,68%. Per_1
Ella risulta aver lavorato presso la , sita in Genova via Controparte_3
Monte Guano 1, in virtù del contratto di appalto stipulato fra VI OL SR committente e , appaltatore, avente ad oggetto Controparte_4
l'erogazione di servizi socio assistenziali sanitari.
Il Consorzio ha poi provveduto a erogare suddetto servizio per il tramite della
Consorziata . CP_1
La lavoratrice, assumendo il mancato pagamento di crediti retributivi maturati in costanza del servizio reso nell'ambito del suddetto appalto, conveniva in giudizio il suo datore di lavoro ed il quale obbligato CP_1 Controparte_5
solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276/2003, cui chiedeva il pagamento in solido fra loro dell'importo per il pagamento dell'importo complessivo di euro
9.968,56 , di cui euro 1.071,11 a titolo di TF .
Le convenute, pur ritualmente citate in giudizio, non si costituivano in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Cont All'esito della discussione e del deposito della diffida accertativa della di Genova ottenuta dalla lavoratrice ( provvedimento depositato in corso di udienza) e di conteggio contabile relativo ai crediti rientranti nella responsabilità ex art 29 D.lvo
276/2003 può ora giungersi a decisione.
Il rapporto di lavoro con la società risulta dal contratto di lavoro e dalle CP_1
buste paga depositate in atti ( rispettivamente doc 4 e 3 ricorso ) . Da tali documenti può quindi desumersi l'inquadramento avuto dalla lavoratrice ( IV livello CCNL , l'orario di lavoro (part time 35 ore ), il luogo di lavoro in via Per_1
Moneta Guano 1 presso la e la durata del rapporto, per Controparte_3
come esattamente è allegato in ricorso.
Il contratto d'appalto firmato il 4.11.2022, depositato in corso di giudizio, ed intercorso fra VI OL SR e con durata dal 1 dicembre 2002- CP_2
30.11.2024, autorizza il Consorzio ed ha quale oggetto l'esecuzione di servizi socio assistenziali presso la , cui fu addetta la ricorrente. Controparte_3
Può quindi ritenersi provato che il abbia affidato a il servizio CP_2 CP_1
oggetto di appalto attraverso le prestazioni lavorative dei dipendenti di quest'ultima, fra cui la ricorrente.
L'affidamento di un Consorzio ad una società ad esso affiliata configura un sub appalto con conseguente responsabilità ex art 29 Dlv.o 276/2003 dell'Appaltatore- sub
Committente.
Il datore di lavoro non ha dato prova dell'avvenuto pagamento dei crediti maturati dalla ricorrente e segnatamente della XIII 2023, delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e di Aprile 2024, né ancora del TF, né dell'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate per giusta causa in data 20.4.2024.
Tali importi sono comprovati dalle buste paga in atti, salvo la mensilità di marzo 2024
e di aprile 2024, TF , determinate sulla base della retribuzione di fatto riparametrata al part time come da contratto di assunzione.
A tale importi deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base di 40 giorni di calendario ex art 98 CCNL in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni.
Ne consegue il diritto della lavoratrice alla maturazione dei crediti lavorativi sovra indicati nel corso dell'attività resa sull'appalto di , di cui dovranno Controparte_3
rispondere il datore di lavoro e, limitatamente ai crediti aventi natura retributiva, anche
,, committente dell'appalto ex art 29 del dlvo 276/2003 . Controparte_2 Come indicato in giurisprudenza (Cassazione 12 giugno 2019 nr. 15.756, Cassazione
13 giugno 2019 nr. 15.957 e nr 15.958) l' elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto e quindi dei soli crediti aventi natura strettamente retributiva ( Cassazione nr. 27078 2018, Cassazione nr. 31768 2018 ed altre). Perso Ne consegue che vanno escluse dalla responsabilità solidale di GN : , Per_2
indennità di malattia, IVS ed indennità di mancato preavviso in ragione della natura risarcitoria e previdenziale di tali emolumenti.
Segue la statuizione di condanna nei termini sotto specificati.
Alla soccombenza delle convenute consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del rispettivo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro
9.968,56, di cui € 1.071,11 a titolo di TF e in solido, Controparte_5
[... in persona del legale rappresentante pro tempore limitatamente all'importo di euro 6.931,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. condanna le convenute ut supra a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,00, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI