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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 284/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239001964218/000 VARI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004941184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620210001890464000 IVA-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620210002304520000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620210004830072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220004132757000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220004132858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220004132858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo Ricorrente_1grado di Roma, sezione 5, n. 7001/2024 del 29 gennaio 2024, impugnava l'intimazione di pagamento n. 136 2023 9001964218000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Prato, notificata il 23 giugno 2023, per complessivi € 36.984,86 e le cartelle di pagamento indicate in intestazione.
La ricorrente chiedeva di dichiarare, previa la sospensione della esecutività, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità della intimazione di pagamento 136 2023 9001964218000 e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi eccependo:
l'inesistenza della notifica tramite PEC per mancanza dell'originale della cartella, inesistenza della notifica poiché proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri, il difetto di motivazione anche per mancato calcolo degli interessi, la mancata notifica degli atti prodromici ed il difetto di titolo, l'omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento, violazione dello statuto del contribuente in relazione al principio di buona fede e di affidamento, il merito della pretesa, in quanto portante somme non dovute e, comunque, afferenti a crediti inesistenti, per l'intervenuta prescrizione quinquennale/triennale e la decadenza.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e della relativa istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato. In via preliminare, l'Agenzia evidenziava che sulle eccezioni sollevate in punto di notifica e prescrizione della cartella n. 13620200004941184000 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 5, si è già espressa con sentenza n. 9181/2022, depositata il 02/08/2022 e passata in giudicato, con la quale il giudice respingeva il ricorso promosso Ricorrente_1da condannandola a rifondere € 500,00 di spese;
depositava copia della sentenza, delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso avverso tali atti perché tardivo e comunque infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti. Chiedeva condannarsi la ricorrente per lite temeraria e abuso dello strumento processuale.
All'udienza cautelare del 2 dicembre 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
All'udienza del 20 ottobre 2025 la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, considerato che il difensore ha fatto sapere che non riusciva a connettersi con l'aula virtuale;
l'Agenzia non si è opposta. All'udienza odierna, assente il difensore del ricorrente, l'Agenzia della Riscossione insisteva nelle proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso si manifesta infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che parte ricorrente non ha avanzato proprie ulteriori argomentazioni di contrasto a quanto controdedotto e depositato da parte resistente.
La ricorrente ha ricevuto l'intimazione opposta notificata via PEC in data 23/06/2023 all'indirizzo Email_2 e l'ha tempestivamente impugnata;
nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dalla medesima, l'indirizzo di notifica dell'Agenzia è presente nell'indice IPA sin dal 2 settembre 2022, quindi in epoca antecedente alla notificazione della intimazione opposta, come dimostra la certificazione AGID depositata agli atti.
L'intimazione notificata contiene un documento intestato ad ADER e sottoscritto digitalmente dal funzionario responsabile del procedimento, e quindi riferibile, con certezza legale, al mittente, il che costituisce unico elemento della validità dell'atto (CASS. 6417/2019).
L'atto allegato alla PEC è il documento informatico nativo, in originale, e non la “copia informatica del documento cartaceo”, come agevolmente evincibile dalle caratteristiche tecniche del documento e partitamente dalla possibilità di selezione parziale del testo.
Con riferimento all'eccezione sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi dovuti, si rileva come la domanda sia generica ed esplorativa, non precisando essa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, né offre un computo diverso atto a dimostrare presunti errori compiuti dall'amministrazione nella determinazione della somma dovuta a tale titolo. L' atto impugnato è comunque dotato degli elementi essenziali, conformemente al contenuto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281 del 14/07/2022.
L'intimazione impugnata è compiutamente motivata nel contenuto conforme all'apposito decreto ministeriale.
È allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia la documentazione attestante la regolare notifica via PEC delle cartelle di pagamento ora impugnate con l'intimazione di pagamento (dal doc. 4 al doc.9) all'indirizzo Email_2, il medesimo al quale è stata notificata l'intimazione qui opposta, provenienti da indirizzi di posta elettronica dai quali era chiaramente evincibile il mittente (Cass. 982/2023, 6015/2023, 7175/2023, SS.UU. 15979/2022).
La ricorrente, contraddicendosi sul fatto di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, assume che esse sono state già impugnate, ma non ne dà dimostrazione, mentre l'Agente della riscossione insiste nel ritenerle non impugnate nei termini, salvo che la cartella n. 13620200004941184000 notificata il 10/12/2021, per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 5, si è già espressa con sentenza n. 9181/2022, depositata il 02/08/2022 e passata in giudicato: l'eccezione di decadenza sollevata in questa sede riguardo a tale ultima cartella non è pertanto ammissibile e quella di prescrizione del credito vantato va respinta, in quanto non maturata alla data del 23/06/2023.
Anche per i crediti portati dalle altre cartelle qui opposte contenute nell'intimazione di pagamento, alla data del 23/06/2023 non si è compiuta alcuna prescrizione del credito vantato, in quanto esse sono state notificate nel periodo dal 25/03/2022 al 14/07/2022. Nessuna violazione allo Statuto del Contribuente eccepita dalla ricorrente in ordine alla prescrizione e illegittimità del credito è pertanto ravvisabile nella richiesta erariale.
La Corte conferma l'atto impugnato e rigetta il ricorso.
Spese del giudizio a carico della parte soccombente, liquidate complessivamente in € 2.572,00 per onorari oltre 15 per cento di spese generali, ritenendo non sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 C.P.C.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia Entrate Riscossione le spese di giudizio liquidate complessivamente in € 2.572,00 oltre 15 per cento di spese generali.
Prato, 26 gennaio 2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 284/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239001964218/000 VARI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620200004941184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620210001890464000 IVA-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620210002304520000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620210004830072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220004132757000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220004132858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220004132858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo Ricorrente_1grado di Roma, sezione 5, n. 7001/2024 del 29 gennaio 2024, impugnava l'intimazione di pagamento n. 136 2023 9001964218000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Prato, notificata il 23 giugno 2023, per complessivi € 36.984,86 e le cartelle di pagamento indicate in intestazione.
La ricorrente chiedeva di dichiarare, previa la sospensione della esecutività, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità della intimazione di pagamento 136 2023 9001964218000 e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenziali e sottesi eccependo:
l'inesistenza della notifica tramite PEC per mancanza dell'originale della cartella, inesistenza della notifica poiché proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri, il difetto di motivazione anche per mancato calcolo degli interessi, la mancata notifica degli atti prodromici ed il difetto di titolo, l'omessa sottoscrizione delle cartelle da parte del responsabile del procedimento, violazione dello statuto del contribuente in relazione al principio di buona fede e di affidamento, il merito della pretesa, in quanto portante somme non dovute e, comunque, afferenti a crediti inesistenti, per l'intervenuta prescrizione quinquennale/triennale e la decadenza.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso e della relativa istanza di sospensione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato. In via preliminare, l'Agenzia evidenziava che sulle eccezioni sollevate in punto di notifica e prescrizione della cartella n. 13620200004941184000 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 5, si è già espressa con sentenza n. 9181/2022, depositata il 02/08/2022 e passata in giudicato, con la quale il giudice respingeva il ricorso promosso Ricorrente_1da condannandola a rifondere € 500,00 di spese;
depositava copia della sentenza, delle notifiche via PEC delle cartelle di pagamento e chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso avverso tali atti perché tardivo e comunque infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti. Chiedeva condannarsi la ricorrente per lite temeraria e abuso dello strumento processuale.
All'udienza cautelare del 2 dicembre 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati.
All'udienza del 20 ottobre 2025 la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, considerato che il difensore ha fatto sapere che non riusciva a connettersi con l'aula virtuale;
l'Agenzia non si è opposta. All'udienza odierna, assente il difensore del ricorrente, l'Agenzia della Riscossione insisteva nelle proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso si manifesta infondato.
Osserva preliminarmente la Corte che parte ricorrente non ha avanzato proprie ulteriori argomentazioni di contrasto a quanto controdedotto e depositato da parte resistente.
La ricorrente ha ricevuto l'intimazione opposta notificata via PEC in data 23/06/2023 all'indirizzo Email_2 e l'ha tempestivamente impugnata;
nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dalla medesima, l'indirizzo di notifica dell'Agenzia è presente nell'indice IPA sin dal 2 settembre 2022, quindi in epoca antecedente alla notificazione della intimazione opposta, come dimostra la certificazione AGID depositata agli atti.
L'intimazione notificata contiene un documento intestato ad ADER e sottoscritto digitalmente dal funzionario responsabile del procedimento, e quindi riferibile, con certezza legale, al mittente, il che costituisce unico elemento della validità dell'atto (CASS. 6417/2019).
L'atto allegato alla PEC è il documento informatico nativo, in originale, e non la “copia informatica del documento cartaceo”, come agevolmente evincibile dalle caratteristiche tecniche del documento e partitamente dalla possibilità di selezione parziale del testo.
Con riferimento all'eccezione sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi dovuti, si rileva come la domanda sia generica ed esplorativa, non precisando essa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, né offre un computo diverso atto a dimostrare presunti errori compiuti dall'amministrazione nella determinazione della somma dovuta a tale titolo. L' atto impugnato è comunque dotato degli elementi essenziali, conformemente al contenuto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22281 del 14/07/2022.
L'intimazione impugnata è compiutamente motivata nel contenuto conforme all'apposito decreto ministeriale.
È allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia la documentazione attestante la regolare notifica via PEC delle cartelle di pagamento ora impugnate con l'intimazione di pagamento (dal doc. 4 al doc.9) all'indirizzo Email_2, il medesimo al quale è stata notificata l'intimazione qui opposta, provenienti da indirizzi di posta elettronica dai quali era chiaramente evincibile il mittente (Cass. 982/2023, 6015/2023, 7175/2023, SS.UU. 15979/2022).
La ricorrente, contraddicendosi sul fatto di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, assume che esse sono state già impugnate, ma non ne dà dimostrazione, mentre l'Agente della riscossione insiste nel ritenerle non impugnate nei termini, salvo che la cartella n. 13620200004941184000 notificata il 10/12/2021, per la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 5, si è già espressa con sentenza n. 9181/2022, depositata il 02/08/2022 e passata in giudicato: l'eccezione di decadenza sollevata in questa sede riguardo a tale ultima cartella non è pertanto ammissibile e quella di prescrizione del credito vantato va respinta, in quanto non maturata alla data del 23/06/2023.
Anche per i crediti portati dalle altre cartelle qui opposte contenute nell'intimazione di pagamento, alla data del 23/06/2023 non si è compiuta alcuna prescrizione del credito vantato, in quanto esse sono state notificate nel periodo dal 25/03/2022 al 14/07/2022. Nessuna violazione allo Statuto del Contribuente eccepita dalla ricorrente in ordine alla prescrizione e illegittimità del credito è pertanto ravvisabile nella richiesta erariale.
La Corte conferma l'atto impugnato e rigetta il ricorso.
Spese del giudizio a carico della parte soccombente, liquidate complessivamente in € 2.572,00 per onorari oltre 15 per cento di spese generali, ritenendo non sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 C.P.C.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia Entrate Riscossione le spese di giudizio liquidate complessivamente in € 2.572,00 oltre 15 per cento di spese generali.
Prato, 26 gennaio 2026.