TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1332 R.G.L. del 2022, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
san Jose Maria Escriva n.23 (cod. fisc. ) rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Simone Morgana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Niscemi n. 23, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in
Caltanissetta, via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 17/04/2025, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.11.2022, il ricorrente in epigrafe, premettendo di essere docente in possesso di diploma di conservatorio di strumento musicale nonché di diploma di scuola superiore, inserito nella II fascia delle GPS classe di concorso AL 56, conveniva in giudizio il deducendo che: CP_1
- in sede di domanda di inserimento in GPS aveva dichiarato di essere in possesso di n° 2 titoli artistici, "premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento";
- malgrado avesse diritto, si sensi dell'Ordinanza n.112 del 06/05/2022, al riconoscimento di 3 punti per ognuno dei due primi premi nei concorsi nazionali posseduti, non gli era stato attribuito alcun punteggio nella sezione titoli artistici, come risultante dalla Graduatoria pubblicata a seguito di Disposizione Dirigenziale n. 17059 del 02/09/2022 e dalla specifica pagina di istanze online.
Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare illegittimo e/o inesistente e/o inefficace e/o nullo o annullabile, ovvero disapplicare la Disposizione Dirigenziale n. 17059 del 02/09/2022 dell'
[...]
, nonché ogni altro atto presupposto o Controparte_2
consequenziale. 2) Conseguentemente, attribuire al ricorrente il punteggio ulteriore pari a
n. 6 punti derivante dai titoli artistici in "premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento"; 3) Conseguentemente riconoscere al ricorrente, sia in via economica che giuridica, eventuali incarichi che gli sarebbero spettatati a seguito del riconoscimento del punteggio derivante dai titoli artistici in "premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento”, con il posizionamento dello stesso in una posizione superiore in graduatoria. 4) Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare effettiva tutela alla ricorrente. 5) Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata in data 05.10.2023, si costituiva in giudizio il chiedendo venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere stante CP_1
l'intervenuto riconoscimento al ricorrente del punteggio richiesto, in forza del provvedimento prot. 2940 del 21.02.2023 (All. 4 alla memoria di costituzione), con il quale aveva appunto rettificato e convalidato il punteggio spettante al docente e risultante pari a punti 70,00, con conseguente ripubblicazione delle GPS (decreto prot. n. 13192 del
14.07.2023 (All. 5), nelle quali il risulta appunto inserito con il richiamato Parte_1
punteggio. Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti del giudizio, le quali hanno concordemente dato atto dell'intervenuto riconoscimento al ricorrente, in forza dei provvedimenti da ultimo richiamati, del punteggio dallo stesso richiesto.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n.
4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base dell'espressa rinuncia all'azione da parte del ricorrente, accettata da controparte, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve osservarsi comunque, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pone in predicato la valutazione delle spese processuali facendo ricorso alla regola della "soccombenza virtuale”, che vanno dunque poste a carico dell'ente convenuto in quanto virtualmente soccombente.
Invero, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che
"La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
Nel caso di specie, in difetto di una congiunta richiesta delle parti di compensazione delle spese di lite e rilevato che il riconoscimento del punteggio richiesto dal ricorrente è avvenuto in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, va disposta la condanna del resistente, CP_3
soccombente virtuale, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che vengono liquidate come in dispositivo [causa di valore indeterminabile di complessità bassa, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rifondere al Controparte_4
ricorrente, , le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.938,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Gela il 28/04/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi