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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/11/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3370 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
EL GI UC
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/A contumace
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE RICORRENTE: come da ricorso depositato in data
09.07.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 10.10.2019
1 2
Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena atto n. 312, parte
1, serie A, anno 2019.
Dalla loro unione non sono nati figli.
2. I coniugi si sono separati con sentenza n. 1435/2024 pubblicata il 04/10/2024, R.G. 7733/2022, essendo stati autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, sin dal 04.04.2023.
3. Con ricorso del 09.07.2025 la ricorrente, sig.ra ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Modena in data 10.10.2019 con
[...]
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena atto Controparte_1
n. 312, parte 1, serie A, anno 2019.
4. Nel giudizio così radicato il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.
5. All'esito dell'udienza del 12.11.2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
La domanda volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco della difesa di parte ricorrente e dalla scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00
a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.10.2019 in Modena da Parte_1
(C.F. ) con (C.F. C.F._1 Controparte_1
, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Modena, atto n. 312, parte 1, serie A, anno 2019.
2 3
2. condanna il convenuto a rifondere a Controparte_1 le spese del presente procedimento che liquida in € 1.500 per compensi ed € Parte_1
98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo
1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13 novembre
2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3370 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
EL GI UC
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/A contumace
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE RICORRENTE: come da ricorso depositato in data
09.07.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 10.10.2019
1 2
Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena atto n. 312, parte
1, serie A, anno 2019.
Dalla loro unione non sono nati figli.
2. I coniugi si sono separati con sentenza n. 1435/2024 pubblicata il 04/10/2024, R.G. 7733/2022, essendo stati autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, sin dal 04.04.2023.
3. Con ricorso del 09.07.2025 la ricorrente, sig.ra ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Modena in data 10.10.2019 con
[...]
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena atto Controparte_1
n. 312, parte 1, serie A, anno 2019.
4. Nel giudizio così radicato il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.
5. All'esito dell'udienza del 12.11.2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
La domanda volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco della difesa di parte ricorrente e dalla scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00
a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.10.2019 in Modena da Parte_1
(C.F. ) con (C.F. C.F._1 Controparte_1
, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Modena, atto n. 312, parte 1, serie A, anno 2019.
2 3
2. condanna il convenuto a rifondere a Controparte_1 le spese del presente procedimento che liquida in € 1.500 per compensi ed € Parte_1
98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo
1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13 novembre
2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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