Art. 5.
Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.
Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.