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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13722/2024 del R.G. TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Di Stazio;
ricorrente CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto La ricorrente allegava di aver lavorato con la qualifica di operaia addetta alla campionatura di colori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della con sede in Nola (NA) al CIS di Nola – is. Controparte_2
8, dal 10.12.2018 al 02.08.2024, come da lettera di assunzione e modulo di recesso in atti. Specificava che il datore di lavoro le comunicava il trasferimento delle sedi legali e operative da Nola (CAMPANIA) in Sesto San Giovanni (MI) a far data dal 02.08.2024 e che, per tale motivo, ella ricorrente inviava alla la comunicazione Controparte_2 di dimissioni per giusta causa a decorrere dal 02.08.2024, a causa dello spostamento della sede dell'azienda in un'altra regione, distante oltre 50 km dal luogo della propria residenza. Aggiungeva che in data 02.08.2024 presentava domanda di SP, allegando che il procedimento amministrativo era stato infruttuoso. Chiedeva di accertare il diritto di fruire della SP. In corso di causa l' ha esposto: “l'Ufficio amministrativo ha ritenuto di accogliere CP_1 la domanda della sig.ra con comunicazione del 2.07.2025, del seguente Pt_1 tenore “Domanda accolta in data odierna con pagamento valuta entro la fine del mese 1 in corso - liquidato periodo 09/08/2024 01/10/2024 54 giorni e 24/01/2025 26/01/2025 3 giorni , importo lordo complessivo 2205,90.” Si allega estratto cassetto previdenziale, con pagamento avente data valuta 8.07.2025.” Il procuratore della ricorrente nelle note depositate in atti ha dato atto del pagamento ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito il pagamento della prestazione e l'istanza formulata da parte ricorrente diretta alla dichiarazione della cessata materia determinano il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto solo successivamente CP_1 al deposito del ricorso introduttivo del giudizio l ha pagato la prestazione e la CP_1 documentazione prodotta è idonea a fornire prova della fondatezza della domanda di tal che deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, l' CP_1 sarebbe stato dichiarato soccombente. Deve infatti seguirsi nella fattispecie in esame l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità che afferma in merito alla SP : “Si è osservato che la funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore. A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269/2002 con cui la Corte Costituzionale, giudicando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, laddove statuisce che "la cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non
2 dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione", ha ritenuto che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altro soggetto: "le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa".” Nel caso che ci occupa lo stato di disoccupazione della ricorrente deve essere qualificato come involontario. Come osservato autorevolmente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2002: “Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa. 2.2 - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto.” Nel caso che ci occupa le dimissioni della lavoratrice ricorrente sono state determinate dal trasferimento della sede produttiva da Nola a Milano e pertanto deve accertarsi che, a fronte della residenza della ricorrente in Mugnano di Napoli, le dimissioni non sono
3 riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto, stante l'onerosità del trasferimento. Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo tenuta in considerazione l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' CP_1 che, in corso di giudizio, ha pagato la prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 quantificate in €950,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 18.07.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 13722/2024 del R.G. TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Di Stazio;
ricorrente CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e di diritto La ricorrente allegava di aver lavorato con la qualifica di operaia addetta alla campionatura di colori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della con sede in Nola (NA) al CIS di Nola – is. Controparte_2
8, dal 10.12.2018 al 02.08.2024, come da lettera di assunzione e modulo di recesso in atti. Specificava che il datore di lavoro le comunicava il trasferimento delle sedi legali e operative da Nola (CAMPANIA) in Sesto San Giovanni (MI) a far data dal 02.08.2024 e che, per tale motivo, ella ricorrente inviava alla la comunicazione Controparte_2 di dimissioni per giusta causa a decorrere dal 02.08.2024, a causa dello spostamento della sede dell'azienda in un'altra regione, distante oltre 50 km dal luogo della propria residenza. Aggiungeva che in data 02.08.2024 presentava domanda di SP, allegando che il procedimento amministrativo era stato infruttuoso. Chiedeva di accertare il diritto di fruire della SP. In corso di causa l' ha esposto: “l'Ufficio amministrativo ha ritenuto di accogliere CP_1 la domanda della sig.ra con comunicazione del 2.07.2025, del seguente Pt_1 tenore “Domanda accolta in data odierna con pagamento valuta entro la fine del mese 1 in corso - liquidato periodo 09/08/2024 01/10/2024 54 giorni e 24/01/2025 26/01/2025 3 giorni , importo lordo complessivo 2205,90.” Si allega estratto cassetto previdenziale, con pagamento avente data valuta 8.07.2025.” Il procuratore della ricorrente nelle note depositate in atti ha dato atto del pagamento ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito il pagamento della prestazione e l'istanza formulata da parte ricorrente diretta alla dichiarazione della cessata materia determinano il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto solo successivamente CP_1 al deposito del ricorso introduttivo del giudizio l ha pagato la prestazione e la CP_1 documentazione prodotta è idonea a fornire prova della fondatezza della domanda di tal che deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, l' CP_1 sarebbe stato dichiarato soccombente. Deve infatti seguirsi nella fattispecie in esame l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità che afferma in merito alla SP : “Si è osservato che la funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: tale involontarietà non si riscontra solo nel caso in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali, poiché l'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, ammettendo al beneficio anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi ivi previsti, evidentemente riconosce l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da ascrivere ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta del prestatore. A sostegno è stata richiamata la sentenza n. 269/2002 con cui la Corte Costituzionale, giudicando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, laddove statuisce che "la cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non
2 dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione", ha ritenuto che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore in quanto ascrivibili al comportamento di altro soggetto: "le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa".” Nel caso che ci occupa lo stato di disoccupazione della ricorrente deve essere qualificato come involontario. Come osservato autorevolmente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2002: “Nel nostro ordinamento, l'ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che ai fini della suddetta qualificazione del recesso del contraente richiede che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque, come rilevato dallo stesso giudice a quo, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso una interpretazione conforme a Costituzione della stessa. 2.2 - La disposizione censurata risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore. Ma, come sopra rilevato, dalla formulazione di essa non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto.” Nel caso che ci occupa le dimissioni della lavoratrice ricorrente sono state determinate dal trasferimento della sede produttiva da Nola a Milano e pertanto deve accertarsi che, a fronte della residenza della ricorrente in Mugnano di Napoli, le dimissioni non sono
3 riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto, stante l'onerosità del trasferimento. Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo tenuta in considerazione l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' CP_1 che, in corso di giudizio, ha pagato la prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 quantificate in €950,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 18.07.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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