Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1911
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge penale sostanziale con riguardo all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen.

    La remissione della querela è intervenuta prima della sentenza di primo grado. Il Tribunale, dando atto della remissione, non ha applicato l'aumento di pena previsto dall'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. Il ricorrente non ha formulato alcuna censura sul punto in appello, proponendola solo in cassazione. Il ricorso è sfornito di interesse concreto, come richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché non è dedotto un pregiudizio suscettibile di essere eliminato dalla riforma della decisione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1911
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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