CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE LI MI IS, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 30 aprile 2025 della Corte d'appello di Genova;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati per i quali è stata rimessa la querela;
letta la memoria dell'Avv. Andrea Guido, del foro di Genova, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
\r/ Penale Sent. Sez. 4 Num. 1911 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30 aprile 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 gennaio 2024 dal Tribunale di Genova, ha ritenuto MI IS HE LI responsabile del reato di cui all'art. 589- bis cod. pen. e, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni 1 1 mesi 1 e giorni 10 di reclusione. 1.1. Più in particolare, il giorno 11 agosto 2019 l'imputato, alla guida della sua autovettura Daimler, procedendo in autostrada a velocità non commisurata alle condizioni del traffico (rallentato a causa di un precedente sinistro), tamponava violentemente una Fiat Punto, proiettandola in avanti per circa 50 metri, così cagionando la morte di EL RI e lesioni personali degli altri 3 occupanti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MI IS HE LI, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto rilevare la remissione di querela da parte di coloro i quali avevano riportato delle lesioni, poiché intervenuta prima della celebrazione dell'udienza preliminare. Si osserva, infatti, che in ragione delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato è divenuto procedibile a querela, e che pertanto la causa estintiva può essere dedotta e rilevata nel giudizio di legittimità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta y e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Come rileva anche il ricorrente, la remissione della querela, relativamente alle lesioni causate dalla sua condotta colposa, è intervenuta prima della sentenza di primo grado. Conseguentemente, il Tribunale, dando atto della remissione, non ha applicato l'aumento di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. (pp. 8 e 9 sentenza di primo grado): norma, questa, correttamente contestata nell'imputazione. A fronte di tale decisione, il ricorrente, nel proporre l'atto di appello, non formulava sul punto alcuna censura, proposta invece soltanto con il ricorso per cassazione. 2 Il esiden Ricorso che, per quanto detto, è sfornito di interesse, e deve essere ritenuto inammissibile. Né il ricorrente indica quale sia l'interesse concreto ad impugnare il provvedimento, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Interesse che non può essere identificato con la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato proprio per effetto della riforma o dell'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025 •
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati per i quali è stata rimessa la querela;
letta la memoria dell'Avv. Andrea Guido, del foro di Genova, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
\r/ Penale Sent. Sez. 4 Num. 1911 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30 aprile 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 gennaio 2024 dal Tribunale di Genova, ha ritenuto MI IS HE LI responsabile del reato di cui all'art. 589- bis cod. pen. e, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni 1 1 mesi 1 e giorni 10 di reclusione. 1.1. Più in particolare, il giorno 11 agosto 2019 l'imputato, alla guida della sua autovettura Daimler, procedendo in autostrada a velocità non commisurata alle condizioni del traffico (rallentato a causa di un precedente sinistro), tamponava violentemente una Fiat Punto, proiettandola in avanti per circa 50 metri, così cagionando la morte di EL RI e lesioni personali degli altri 3 occupanti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MI IS HE LI, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. I giudici di appello, si osserva, avrebbero dovuto rilevare la remissione di querela da parte di coloro i quali avevano riportato delle lesioni, poiché intervenuta prima della celebrazione dell'udienza preliminare. Si osserva, infatti, che in ragione delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato è divenuto procedibile a querela, e che pertanto la causa estintiva può essere dedotta e rilevata nel giudizio di legittimità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta y e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Come rileva anche il ricorrente, la remissione della querela, relativamente alle lesioni causate dalla sua condotta colposa, è intervenuta prima della sentenza di primo grado. Conseguentemente, il Tribunale, dando atto della remissione, non ha applicato l'aumento di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. (pp. 8 e 9 sentenza di primo grado): norma, questa, correttamente contestata nell'imputazione. A fronte di tale decisione, il ricorrente, nel proporre l'atto di appello, non formulava sul punto alcuna censura, proposta invece soltanto con il ricorso per cassazione. 2 Il esiden Ricorso che, per quanto detto, è sfornito di interesse, e deve essere ritenuto inammissibile. Né il ricorrente indica quale sia l'interesse concreto ad impugnare il provvedimento, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Interesse che non può essere identificato con la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato proprio per effetto della riforma o dell'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025 •