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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12506/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12506 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 RECH Parte_2
3 RUDINEI RECH
4 RECH Pt_3
5 LAMBERTY Controparte_1
6 -minorenne- Controparte_2
7 Controparte_3
8 CP_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 Controparte_7
12 Controparte_8
13 . CP_9
14 RECH CP_10
15 RECH-minorenne- CP_11
16 CP_12 Per_1
17 CP_13 Persona_2
18 CP_14 CP_15
19 CP_16 Controparte_17
20 CP_18 Controparte_17
21 CP_19CP_2
22 RECH
23 ECH CP_21
24 ECH-minorenne- Controparte_22
25 RECH CP_23 CP_24
26 CP_25
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_26
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 07.09.2023
1. nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Castilhos n. 1710, Rio Grande do Sul;
2. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...], CP_27 Rio Grande do Sul;
3. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...], Parte_4 Rio Grande do Sul;
4. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...], Rio Parte_5 Grande do Sul;
5. , nata il [...], in Brasile in [...] ed in qualità Persona_3 di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
6. , nato il [...], in [...] e Controparte_2
7. , nata il [...], in [...] tutti ivi residenti in [...] Parolini Thompson n. 322, Rio Grande do Sul;
8. , nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Thompson n. 322, Rio Grande do Sul;
9. nata il [...], in [...] ed in qualità CP_5 Controparte_5 di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
10. nata il [...], in [...] entrambe ivi residenti in [...] Cavaliere Ambrogio Cipolla n. 16, Rio Grande do Sul;
11. nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] Lourenço Tesser n. 1418, Rio Grande do Sul;
12. nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] Ambrogio Cipolla n. 16, Rio Grande do Sul;
13. , nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Tesser n. 1418, Rio Grande do Sul;
14. , nato il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di Persona_5 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
15. , nato il [...], in [...] entrambi ivi residenti in [...], Rio Grande do Sul;
Dott. Giovanni Calasso 2
16. , nata il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di Persona_6 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
17. , nato il [...], in [...] entrambi ivi residenti Persona_7 in Via Montrose Antônio Formolo n. 319, Rio Grande do Sul;
18. , nata il [...], in [...] ed in qualità di Persona_8 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
19. , nata il [...], in [...] e Parte_7
20. , nata il [...], in [...] tutte ivi residenti in [...] 110, Rio Grande do Sul;
21. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] Dal Conte n. 1345, Rio Grande do Sul;
22. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] n. 1153, Rio Grande do Sul;
23. , nato il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di Persona_9 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
24. , nata il [...], in [...] entrambi ivi residenti in [...], Rio Grande do Sul;
25. , nata il [...], in [...] e ivi residente Controparte_29 in Via Irmão Miguel Dário n.1008, Rio Grande do Sul;
26. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] 550, Rio Grande do Sul;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_26 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i SI.ri , Parte_1 CP_27 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Persona_3 Controparte_2 Per_4
,
[...] CP_4 Controparte_5 Parte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , , Persona_5 Controparte_28 Persona_6 [...]
, , , Persona_7 Persona_8 Parte_7 Parte_10
, , , ,
[...] CP_19 Parte_9 Persona_9 Persona_10
, , , sono cittadini italiani
[...] Controparte_29 CP_25 per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in Controparte_26 persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei SInori , Parte_1 CP_27 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Persona_3 Controparte_2 Per_4
,
[...] CP_4 Controparte_5 Parte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , , Persona_5 Controparte_28 Persona_6 [...]
, , , Persona_7 Persona_8 Parte_7 Parte_10
, , , ,
[...] CP_19 CP_4 Parte_9 Persona_9 Persona_10
, , , provvedendo alle
[...] Controparte_29 CP_25
Dott. Giovanni Calasso 3
eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, nato in data [...], nel Persona_11
Comune di Seren del Grappa (BL) il quale in data 25.03.1882, si univa in matrimonio con la SI.ra e da detta unione matrimoniale nasceva in Brasile: CP_30
• in data 24.06.1886, il SI. , il quale in data 18.08.1905, si univa in Pt_11 matrimonio con la SI.ra e sa detta unione nasceva: Parte_12
➢ In data 05.09.1914, il SI. il quale, in data 18.12.1940, si Parte_13 univa in matrimonio con la SI.ra e da detta unione Parte_14 nascevano:
✓ 1) In data 18.07.1943, la quale, in data Parte_15
08.10.1966, in Brasile, si univa in matrimonio con il SI.
[...] e da detta unione nasceva: CP_31
❖ In data 31.07.1982, in Brasile, la SI.ra Parte_16
✓ 2) In data 03.04.1947, il SI. il quale in data 09.11.1974, Parte_17 si univa in matrimonio con la SI.ra e da detta Persona_12 unione nascevano:
❖ A) In data 13.01.1978, il SI. Persona_13
❖ B) In data 26.10.1984 il SI.
[...] Parte_4
❖ C) In data 30.10.1989 il SI. Parte_5
✓ 3) In data 17.12.1949 il SI. il quale in data Parte_18
04.09.1976 si univa in matrimonio con la SI.ra e da detta Parte_19 unione nascevano:
❖ A) In data 18.11.1977, la SI.ra la quale in Parte_20 data 04.12.2010, si univa in matrimonio con il SI. Pt_21
e da detta unione nascevano:
[...]
I) In data 01.07.2014 il SI. Controparte_2
II) In data 29.11.2016 la SI.ra Persona_4
❖ B) In data 14.07.1980, la SI.ra Parte_22
[...]
✓ 4) In data 06.09.1951, la SI.ra la quale in data
[...] Parte_23
24.09.1970, si univa in matrimonio con il SI. . Da Parte_24 detta unione matrimoniale nascevano:
❖ A) In data 15.10.1971 la SI.ra la Controparte_5 quale in data 02.09.1988, si univa in matrimonio con il SI.
Da detta unione nascevano: Controparte_32
I) In data 27.09.1986 il SI. Controparte_7
II) In data 22.04.1999, il SI. Controparte_8
III) In data 03.07.2007 Parte_25
[...]
❖ B) In data 15.03.1984 la SI.ra
[...] Parte_26
[...]
✓ 5) In data 28.02.1954, il SI. , il quale in data
[...] Parte_27
23.04.1980, si univa in matrimonio con la SI.ra Parte_28
Da detta unione nascevano:
[...]
❖ A) In data 20.06.1982, il SI. (doc. 60), Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 4
il quale in data 18.10.2008, si univa in matrimonio con la
SI.ra . Da detta unione nasceva: Parte_29
In data 29.01.2015, . Controparte_28
❖ B) In data 30.06.1985, la SI.ra che, in data Per_6
11.12.2012, si univa in matrimonio con la SI.ra da CP_33 Silva Chinelatto e da detta unione nasceva:
In data 19.12.2019, il SI. Persona_7
✓ 6) In data 07.04.1956, il SI. il quale in data 05.11.1980 Parte_30 si univa in matrimonio con la SI.ra . Da detta unione Parte_31 nasceva:
❖ In data 27.09.1983, la SI.ra la quale in Persona_8 data 13.11.2012, si univa in matrimonio con il SI.
[...]
Da detta unione nascevano: Per_14
I) In data 20.01.2015 la SI.ra Parte_7
II) In data 22.12.2017, la SI.ra Parte_10
✓ 7) In data 03.03.1958, il SI. , il quale in data Parte_32
28.07.1982, si univa in matrimonio con la SI.ra Da Parte_33 detta unione nascevano:
❖ A) In data 07.04.1986, il SI. CP_19
❖ B) In data 30.06.1990, il SI. Parte_9
✓ 8) In data 26.11.1959, il SI. che, in data 24.10.1984, si Per_9 univa in matrimonio con la SI.ra . Da detta Persona_15 unione nascevano:
❖ A) In data 30.01.1987, il SI. il quale, in Persona_9 data 28.03.2011, si univa in matrimonio con la SI.ra
[...] e da detta unione nasceva: Persona_16
In data 24.03.2014, la SI.ra Persona_10
[...]
❖ B) n data 28.04.1992, la SI.ra Controparte_29
✓ 9) In data 27.12.1962, il SI. il quale in data 05.03.1994 Parte_34 si univa in matrimonio con il SI. Da detta unione Persona_17 nasceva:
❖ In data 13.10.1997, il SI. CP_25
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 5
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_11 nato in data [...], nel Comune di Seren del Grappa (BL) prima della nascita del Regno
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_26 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_11
29.10.1858, nel Comune di Seren del Grappa (BL)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 6
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_26 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_26 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_26 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_26 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 19.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12506 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 RECH Parte_2
3 RUDINEI RECH
4 RECH Pt_3
5 LAMBERTY Controparte_1
6 -minorenne- Controparte_2
7 Controparte_3
8 CP_4
9 Controparte_5
10 Controparte_6
11 Controparte_7
12 Controparte_8
13 . CP_9
14 RECH CP_10
15 RECH-minorenne- CP_11
16 CP_12 Per_1
17 CP_13 Persona_2
18 CP_14 CP_15
19 CP_16 Controparte_17
20 CP_18 Controparte_17
21 CP_19CP_2
22 RECH
23 ECH CP_21
24 ECH-minorenne- Controparte_22
25 RECH CP_23 CP_24
26 CP_25
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_26
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 07.09.2023
1. nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Castilhos n. 1710, Rio Grande do Sul;
2. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...], CP_27 Rio Grande do Sul;
3. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...], Parte_4 Rio Grande do Sul;
4. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...], Rio Parte_5 Grande do Sul;
5. , nata il [...], in Brasile in [...] ed in qualità Persona_3 di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
6. , nato il [...], in [...] e Controparte_2
7. , nata il [...], in [...] tutti ivi residenti in [...] Parolini Thompson n. 322, Rio Grande do Sul;
8. , nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Thompson n. 322, Rio Grande do Sul;
9. nata il [...], in [...] ed in qualità CP_5 Controparte_5 di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
10. nata il [...], in [...] entrambe ivi residenti in [...] Cavaliere Ambrogio Cipolla n. 16, Rio Grande do Sul;
11. nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] Lourenço Tesser n. 1418, Rio Grande do Sul;
12. nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] Ambrogio Cipolla n. 16, Rio Grande do Sul;
13. , nata il [...], in [...] e ivi residente in [...] Tesser n. 1418, Rio Grande do Sul;
14. , nato il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di Persona_5 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
15. , nato il [...], in [...] entrambi ivi residenti in [...], Rio Grande do Sul;
Dott. Giovanni Calasso 2
16. , nata il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di Persona_6 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
17. , nato il [...], in [...] entrambi ivi residenti Persona_7 in Via Montrose Antônio Formolo n. 319, Rio Grande do Sul;
18. , nata il [...], in [...] ed in qualità di Persona_8 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
19. , nata il [...], in [...] e Parte_7
20. , nata il [...], in [...] tutte ivi residenti in [...] 110, Rio Grande do Sul;
21. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] Dal Conte n. 1345, Rio Grande do Sul;
22. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] n. 1153, Rio Grande do Sul;
23. , nato il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di Persona_9 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
24. , nata il [...], in [...] entrambi ivi residenti in [...], Rio Grande do Sul;
25. , nata il [...], in [...] e ivi residente Controparte_29 in Via Irmão Miguel Dário n.1008, Rio Grande do Sul;
26. , nato il [...], in [...] e ivi residente in [...] 550, Rio Grande do Sul;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_26 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i SI.ri , Parte_1 CP_27 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Persona_3 Controparte_2 Per_4
,
[...] CP_4 Controparte_5 Parte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , , Persona_5 Controparte_28 Persona_6 [...]
, , , Persona_7 Persona_8 Parte_7 Parte_10
, , , ,
[...] CP_19 Parte_9 Persona_9 Persona_10
, , , sono cittadini italiani
[...] Controparte_29 CP_25 per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in Controparte_26 persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei SInori , Parte_1 CP_27 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Persona_3 Controparte_2 Per_4
,
[...] CP_4 Controparte_5 Parte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , , Persona_5 Controparte_28 Persona_6 [...]
, , , Persona_7 Persona_8 Parte_7 Parte_10
, , , ,
[...] CP_19 CP_4 Parte_9 Persona_9 Persona_10
, , , provvedendo alle
[...] Controparte_29 CP_25
Dott. Giovanni Calasso 3
eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, nato in data [...], nel Persona_11
Comune di Seren del Grappa (BL) il quale in data 25.03.1882, si univa in matrimonio con la SI.ra e da detta unione matrimoniale nasceva in Brasile: CP_30
• in data 24.06.1886, il SI. , il quale in data 18.08.1905, si univa in Pt_11 matrimonio con la SI.ra e sa detta unione nasceva: Parte_12
➢ In data 05.09.1914, il SI. il quale, in data 18.12.1940, si Parte_13 univa in matrimonio con la SI.ra e da detta unione Parte_14 nascevano:
✓ 1) In data 18.07.1943, la quale, in data Parte_15
08.10.1966, in Brasile, si univa in matrimonio con il SI.
[...] e da detta unione nasceva: CP_31
❖ In data 31.07.1982, in Brasile, la SI.ra Parte_16
✓ 2) In data 03.04.1947, il SI. il quale in data 09.11.1974, Parte_17 si univa in matrimonio con la SI.ra e da detta Persona_12 unione nascevano:
❖ A) In data 13.01.1978, il SI. Persona_13
❖ B) In data 26.10.1984 il SI.
[...] Parte_4
❖ C) In data 30.10.1989 il SI. Parte_5
✓ 3) In data 17.12.1949 il SI. il quale in data Parte_18
04.09.1976 si univa in matrimonio con la SI.ra e da detta Parte_19 unione nascevano:
❖ A) In data 18.11.1977, la SI.ra la quale in Parte_20 data 04.12.2010, si univa in matrimonio con il SI. Pt_21
e da detta unione nascevano:
[...]
I) In data 01.07.2014 il SI. Controparte_2
II) In data 29.11.2016 la SI.ra Persona_4
❖ B) In data 14.07.1980, la SI.ra Parte_22
[...]
✓ 4) In data 06.09.1951, la SI.ra la quale in data
[...] Parte_23
24.09.1970, si univa in matrimonio con il SI. . Da Parte_24 detta unione matrimoniale nascevano:
❖ A) In data 15.10.1971 la SI.ra la Controparte_5 quale in data 02.09.1988, si univa in matrimonio con il SI.
Da detta unione nascevano: Controparte_32
I) In data 27.09.1986 il SI. Controparte_7
II) In data 22.04.1999, il SI. Controparte_8
III) In data 03.07.2007 Parte_25
[...]
❖ B) In data 15.03.1984 la SI.ra
[...] Parte_26
[...]
✓ 5) In data 28.02.1954, il SI. , il quale in data
[...] Parte_27
23.04.1980, si univa in matrimonio con la SI.ra Parte_28
Da detta unione nascevano:
[...]
❖ A) In data 20.06.1982, il SI. (doc. 60), Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 4
il quale in data 18.10.2008, si univa in matrimonio con la
SI.ra . Da detta unione nasceva: Parte_29
In data 29.01.2015, . Controparte_28
❖ B) In data 30.06.1985, la SI.ra che, in data Per_6
11.12.2012, si univa in matrimonio con la SI.ra da CP_33 Silva Chinelatto e da detta unione nasceva:
In data 19.12.2019, il SI. Persona_7
✓ 6) In data 07.04.1956, il SI. il quale in data 05.11.1980 Parte_30 si univa in matrimonio con la SI.ra . Da detta unione Parte_31 nasceva:
❖ In data 27.09.1983, la SI.ra la quale in Persona_8 data 13.11.2012, si univa in matrimonio con il SI.
[...]
Da detta unione nascevano: Per_14
I) In data 20.01.2015 la SI.ra Parte_7
II) In data 22.12.2017, la SI.ra Parte_10
✓ 7) In data 03.03.1958, il SI. , il quale in data Parte_32
28.07.1982, si univa in matrimonio con la SI.ra Da Parte_33 detta unione nascevano:
❖ A) In data 07.04.1986, il SI. CP_19
❖ B) In data 30.06.1990, il SI. Parte_9
✓ 8) In data 26.11.1959, il SI. che, in data 24.10.1984, si Per_9 univa in matrimonio con la SI.ra . Da detta Persona_15 unione nascevano:
❖ A) In data 30.01.1987, il SI. il quale, in Persona_9 data 28.03.2011, si univa in matrimonio con la SI.ra
[...] e da detta unione nasceva: Persona_16
In data 24.03.2014, la SI.ra Persona_10
[...]
❖ B) n data 28.04.1992, la SI.ra Controparte_29
✓ 9) In data 27.12.1962, il SI. il quale in data 05.03.1994 Parte_34 si univa in matrimonio con il SI. Da detta unione Persona_17 nasceva:
❖ In data 13.10.1997, il SI. CP_25
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
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Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_11 nato in data [...], nel Comune di Seren del Grappa (BL) prima della nascita del Regno
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_26 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_11
29.10.1858, nel Comune di Seren del Grappa (BL)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
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d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_26 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_26 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_26 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_26 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 19.06.2025.
IL GOP
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