Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2025, proposto da
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Alessandra Podio, Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Infrastrutture e Telecomunicazioni per L’Italia S.P.A - Infratel Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
IN PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
(i) del provvedimento prot. n. 22162 del 25 febbraio 2025, conosciuto in data 31 marzo 2025, con il quale il Comune de L’Aquila ha illegittimamente ‘sospeso’ il procedimento promosso da Open Fiber S.p.A. con istanza del 19 febbraio 2025 ex art. 49 del D.lgs. n. 259/2003, (ii) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RI LE PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto depositato in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ON, Presidente
RI LE PE, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE PE | ER ON |
IL SEGRETARIO