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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1901/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0E1D00035/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB061D00036/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C1D00037/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Difensore_1 giusta procura apposta in calce al ricorso.
Contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia.
Per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TMB0E1D00035/2024 , n. TMB061D00036/2024 e n.
TMB0C1D00037/2024 per l'anno d'imposta 2018, notificati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Grandi Contribuenti in data 27 dicembre 2024, emessi ai fini IRES, IRAP e IVA.
Premette che in data 24 novembre 2024, la società ha presentato osservazioni e deduzioni difensive ex art.
6-bis della legge 212/2000, con le quali ha rappresentato la circostanza in base alla quale le indagini penali su cui si poggiava il processo verbale di constatazione erano state definite, rispetto alla Ricorrente_1, con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, pronunciata dal GUP del Tribunale di Monza;
l'evidenza delle prove prodotte dal contribuente circa l'affettività delle operazioni (si tratta di un poderoso compendio di prove dirette – foto delle consegne della merce, documenti prodotti dal sistema di pesatura attestanti data ora e peso della merce scaricata, testimonianze dei dipendenti – e indirette – ricostruzione analitica dei movimenti di uscita/vendita della medesima merce a clienti di Ricorrente_1); la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento del contribuente attestata dalla ricezione e dall'analisi, prima di intraprendere rapporti commerciali con il fornitore specifico. In data 27 dicembre In data 9 gennaio 2025 Ricorrente_1 ha notificato all'Ufficio istanza di accertamento con adesione. In data 28 febbraio 2025, il procedimento di adesione si è concluso con esito negativo.
Contesta gli avvisi ed eccepisce in Diritto:
1. Infondatezza e illegittimità degli avvisi di accertamento – violazione e falsa applicazione dell'artt. 74 del D.p.r. 633/1972, dell'art. 6 D.lgs. n. 471/1997, dell'art. 109 del Tuir –– effettività e veridicità delle operazioni commerciali.
In merito, va detto che la Guardia di Finanza Compagnia Seregno – Sezione Operativa Volante ha intrapreso una verifica fiscale nei confronti della Ricorrente_1 S.p.A. a seguito delle indagini di natura penale effettuate nell'ambito del proc. pen. Numero_1 pendente presso la Procura della Repubblica di Monza, in cui viene contestata una asserita associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari ad alcune società facenti capo a membri della famiglia Nominativo_1. Vale la pena sottolineare che l'indagine riguarda un vasto numero di soggetti, praticamente tutti i clienti delle società riconducibili alla famiglia Nominativo_1. Nel caso che ci riguarda, la Ricorrente_1 ha intrattenuto rapporti commerciali con la Società_1 s.r.l. negli anni 2018 e 2019.
Alla consegna del VC , è intervenuto il difensore della Società, il quale il 13 gennaio 2023 si è recato presso gli uffici della Guardia di Finanza di Seregno con l'intento di interloquire con i verificatori. In tale occasione, i verificatori hanno proceduto alla chiusura della verifica fiscale, notificando il relativo processo verbale di constatazione con il quale sono state rilevate violazioni per i periodi di imposta dal 2016 al 2019 per fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Precisa che nel corso della verifica fiscale sono state richieste al contribuente ed acquisite le fatture contestate, corredate di D.D.T., formulari, pesate, foto e contabili di pagamento. Nello specifico, gli stessi documenti riferiti alle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. sono stati acquisiti agli atti in quanto già oggetto di sequestro eseguito il 23 maggio 2019 . Quest'ultima documentazione (ed in particolare le foto, tanto del materiale, quanto dei trasportatori e dei mezzi di trasporto), come si avrà modo di spiegare dettagliatamente in seguito, dimostra in maniera inconfutabile che le operazioni che i verificatori hanno ritenuto come oggettivamente inesistenti, e quindi mai avvenute, sono invece state realmente effettuate: Ricorrente_1 S. p.A. ha infatti effettivamente acquistato il materiale oggetto delle fatture contestate. Ciononostante, la Guardia di Finanza di Seregno non fa menzione di tale documentazione e, cosa più grave, non l'ha allegata al p.v.c.
La Guardia di Finanza così facendo ha disatteso i doveri posti a base dell'azione amministrativa, così come previsto e garantito dall'art. 97 della Costituzione. L'organo ispettivo, infatti, nell'effettuare l'istruttoria nell'ambito di una verifica fiscale, nel rispetto del principio di efficacia, deve perseguire l'interesse pubblico e per fare ciò non può, con un atteggiamento parziale, evitare di menzionare e allegare la documentazione probatoria richiesta al contribuente e da questo prodotta. Il modo con cui la Guardia di Finanza di Seregno
è giunta alla redazione del p.v.c. infatti non rispetta il principio di imparzialità dell'azione amministrativa che implica l'assunzione da parte della pubblica amministrazione di una posizione imparziale e obiettiva nell'attuazione dell'interesse pubblico, come richiesto dall'art. 97 Cost.
Oltre alle prove documentali, la difesa della contribuente ha prodotto dichiarazioni assunte da alcuni dipendenti, in base allo schema delle indagini difensive disciplinate dalle norme del codice di procedura penale alle quali gli art. 70 D.P.R. n. 600/73 e art. 75 D.P.R. 633/72 espressamente rimandano. (doc. 17 e doc. 18 e doc.19.
Pertanto, laddove esiste la prova dell'arrivo, della consegna della merce e della sua rivendita e, quindi, della sua generazione di ricavi specifici, francamente non è comprensibile il ricorso ad argomenti, peraltro di natura presuntiva.
In altre parole, se esistono fotografie dello scarico merci, dei mezzi che le hanno trasportate, dei conducenti, se esistono prove che attestano il giorno, l'ora, il peso, la quantità e la qualità delle merci scaricate con riferimento a trasporti specificamente collegati alle fatture che si contestano come inesistenti, ebbene bisognerebbe provare che tutto ciò sia una messa in scena o qualcosa di simile per poterlo ignorare o considerare irrilevante.
Per il rilievo B- L'Ufficio contesta alla società l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente false emesse per l'anno 2018 da Società_2 di Nominativo_2.
Per il citato rilievo l'Ufficio, “ritiene che, per il periodo d'imposta 2018, analogamente alle precedenti annualità
(2016 e 2017), per le quali, in relazione alla medesima fattispecie, si è chiusa con esito positivo la procedura conciliativa (avviso di accertamento n. T9V03D200061/2023 – periodo d'imposta 2016) e di accertamento con adesione (avviso di accertamento n. TMB061D00158/2023 – periodo d'imposta 2017), non vi siano le condizioni per sostenere il recupero impositivo dell'Iva detratta dalla Ricorrente_1 S.p.A. attraverso il meccanismo del reverse charge ed afferente i predetti acquisti tenuto conto che dalle indagini eseguite non sono emersi elementi atti ad accertare la consapevolezza di Ricorrente_1 dell'inesistenza soggettiva della ditta individuale”.
Sottolinea che non vi è prova della consapevolezza del contribuente circa la natura soggettivamente inesistente delle fatture emesse da Società_2, nessuna sanzione può essere applicata a Ricorrente_1.
Rileva inoltre, che si ravvisano gli elementi per chiedere la condanna dell'Ufficio al risarcimento dei danni nei confronti della società contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclude di volere accogliere ricorso, - annullare gli avvisi di accertamento impugnati in quanto illegittimi e/o infondati;
- condannare l'ufficio al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c;
Con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
La DR della Lombardia, ritualmente costituitasi, precisa che gli atti impositivi traggono origine dal Processo
Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia Seregno in data 13 gennaio 2023 nei confronti della Ricorrente_1 S.p.a., nonché dalla segnalazione dell'11 ottobre 2023 (prot. 113553/2023) emessa dalla Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Controlli, e dalla segnalazione del 23 marzo 2023 (prot. 53828/2023) emessa dalla Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Controlli 2 . Dagli atti di cui sopra è emerso che nel 2018-2019 la Ricorrente_1 S.p.a., svolgente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami, ha ricevuto fatture relative alla vendita di materiali e rottami ferrosi da parte della Società_1 S.r.l., impresa riconducibile alla famiglia Nominativo_1. Tali fatture sono risultate riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti. Dagli atti sopra richiamati è, altresì, emerso che relativamente al periodo d'imposta 2018, la Ricorrente_1 S.p.a. ha ricevuto fatture, in regime di non imponibilità ex art. 74 del D.p.r. 633/72, anche dalla Società_2 di Nominativo_2, fatture soggettivamente inesistenti.
Per il rilievo A): Prima di procedere all'esame della censura formulata dalla ricorrente, la quale deduce l'esistenza delle operazioni commerciali oggetto delle fatture contestate dall'Ufficio, è necessario chiarire gli elementi risultanti dagli atti dell'Ufficio a carico della Ricorrente_1 e a fondamento della pretesa impositiva, con particolare riguardo al VC redatto dalla Guardia di Finanza di Seregno in data 13 gennaio 2023 e al relativo allegato nr. 13 dello stesso, ossia lo stralcio dell'annotazione di P.G. n. 40032 del 21 gennaio 2021.
Il predetto processo verbale di constatazione fa seguito alle risultanze di indagine relative al procedimento penale Numero_1, pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, nell'ambito del quale è stata accertata l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari in un contesto transnazionale attiva dal 2013, composta dal gruppo familiare della famiglia Nominativo_1, ciascuno con un ruolo ed un livello di potere decisionale, operante nel settore dei rottami ferrosi. Le società italiane facenti formalmente capo al gruppo familiare (fra le quali d.i. Nominativo_3, Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l. Società_5 S.r.l. e Società_1 S.r.l.), fungevano da centro nevralgico di tutto il sistema fraudolento svelato ed operavano da "filtro" tra le società cartiere italiane (ed estere) e i clienti finali - tra i quali la ricorrente Ricorrente_1 S.p.a.- ritenuti reali beneficiari della frode. Il meccanismo fraudolento ha consentito a tali soggetti di beneficiare di fatture di acquisto al fine di permettere l'abbattimento del reddito nonché di creare provviste di denaro contante. Il volume d'affari delle società "filtro" per la quasi totalità veniva generato dalla rivendita di materiali ferrosi che risultavano acquistati solo "sulla carta", in un primo momento mediante il ricorso alle autofatture (per il 2013 e parte del 2014 ad opera soprattutto della d.i. Nominativo_3) e successivamente effettuando detti acquisti da società nazionali e/o estere rivelatesi, a tutti gli effetti vere e proprie "cartiere". Le fatture di acquisto delle società "filtro" venivano dunque ritenute inesistenti con la logica conseguenza che anche le fatture di vendita emesse nei confronti dei clienti coinvolti, individuati anche attraverso l'ausilio di indagini di natura tecnica, sono state considerate inesistenti. La Ricorrente_1 S.p.a. risulta aver ricevuto nel 2018 e 2019 fatture dalla Società_1 S. r.l., aventi ad oggetto la vendita di materiale e rottami ferrosi che sono state considerate oggettivamente inesistenti per le motivazioni di cui all'informativa di PG allegata al VC stesso. Per meglio comprendere tali motivazioni, nonché il meccanismo fraudolento adottato dalle società riconducibili alla famiglia Nominativo_1, volto anche alla creazione di provviste di denaro contante, si riportano in nota alcuni passaggi salienti contenuti nell'annotazione di P.G. n. 40032 del 21 gennaio 2021, il cui stralcio, allegato 13 del VC, si richiama integralmente.
Si evidenzia altresì che i fatti oggetto dell'attività fraudolenta posta in essere dalla famiglia Nominativo_1 ed in particolare dalla Società_1 S.r.l., di cui alle risultanze d'indagine, sono riepilogati con dovizia all'interno degli avvisi di accertamento che si richiamano integralmente . Si segnalano altresì le plurime segnalazioni emesse dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti indicate nel VC, e a cui ci si riporta, afferenti gli accertamenti eseguiti sul conto di una serie di fornitori della Ricorrente_1 per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti , a riprova del fatto che la Ricorrente_1 ha operato con plurimi fornitori sospetti.
Dalle evidenze investigative risulta che tutte le aziende della famiglia Nominativo_1 abbiano avuto un ruolo di mere imprese “filtro”; gli acquisti effettuati dalle stesse sono stati eseguiti da fornitori rivelatisi vere e proprie
“CARTIERE” in quanto privi di una reale struttura operativa e commerciale oltre a non aver assolto i vari obblighi tributari, in modo da non giustificare i volumi di vendite documentati con le relative fatture;
tali acquisti, ritenuti oggettivamente inesistenti, hanno rappresentato la quasi totalità degli acquisti effettuati dalle aziende riconducibili ai Nominativo_1.
Quanto ai formulari rifiuti uniti alle fatture di acquisto: al di là di quanto rilevato dagli accertatori, ossia che il trasportatore della merce è la stessa Società_1 S.r.l., eccetto alcuni casi in cui la merce risulta trasportata dalla società Società_3 S.r.l., quest'ultima facente sempre capo ai membri della famiglia Nominativo_1 e coinvolta nel sistema fraudolento progettato dai Nominativo_1, ciò che rileva e va attenzionato è la stessa sentenza del GUP del Tribunale di Monza n. 1228/2024 del 29 novembre 2024, allegata al ricorso dalla ricorrente . La stessa, infatti, fornisce la prova non solo del meccanismo fraudolento, ma anche della falsa documentazione predisposta: infatti, a pag. 56, si legge “anche gli interrogatori di vari indagati hanno fornito ampie conferme all'esistenza del meccanismo fraudolento, svelandone ogni passaggio. Su tutti, rilevano le dichiarazioni di Nominativo_4, il quale ha confermato l'evoluzione in tre fasi del meccanismo di frode fiscale;
ha confermato che Nominativo_5 e Nominativo_6 operavano come spalloni per andare all'estero a ritirare i soldi in contanti, ha descritto il ruolo delle società estere, ha spiegato come si predisponeva la falsa documentazione in modo da far apparire tutto perfetto a livello cartolare e formale (formulario rifiuti, controllo radiometrico, pesata, lo stratagemma del camion comunque pieno a metà etc). Cartina di tornasole della circostanza di particolare rilevanza sopra evidenziata è il fatto che, in via consequenziale, l'intera documentazione afferente al trasporto del materiale effettuato dalla Nominativo_1 e, dunque, dalla Società_1 S.r.l. risulta potenzialmente, se non certamente falsificata!
Nel caso oggetto del presente giudizio si evidenzia che tutte le prescrizioni normative in tema di attuazione del principio del contraddittorio in fase di verifica, e anche successivamente, sono state osservate.
Per quanto riguarda il rilievo B) sanzione per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio evidenzia che
è la stessa disposizione di cui all'articolo 6, comma 9 bis3, D.Lgs. n. 471/1997 (come in vigore alla data dell'atto impositivo) a prevedere espressamente l'applicazione della sanzione nella misura compresa fra il cinque ed il dieci per cento dell'imponibile per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili. Quanto alle ragioni si fa espresso rinvio alla sentenza n. 22727 del 20 luglio 2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di violazioni Iva in regime di reverse charge, e alle argomentazioni sostenute nel paragrafo 3 del rilievo 1 dell'accertamento IVA.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nella memoria la ricorrente la ricorrente riporta la Sintesi dei punti decisivi della controversia e le principali criticità delle controdeduzioni: - la pretesa erariale nega l'effettività delle forniture 2018 di rottami acquistati da Società_1 S.r.l. e recupera costi/Iva assumendo operazioni oggettivamente inesistenti;
- Ricorrente_1 ha prodotto un compendio probatorio che, per contenuto e natura, dimostra la movimentazione fisica: formulari rifiuti, DDT, controlli radiometrici, report di pesata automatizzati, fotografie dello scarico con timestamp e numerazione progressiva, riscontri email, pagamenti tracciati, prospetti di riconciliazione acquisto→rivendita e dichiarazioni dei dipendenti (indagini difensive);
- l'Ufficio, pur richiamando i principi sull'onere della prova, si limita a definire tali elementi “esclusivamente formali” e a prospettare una “potenziale falsificazione” in blocco, senza confutazioni specifiche né elementi tecnici di inattendibilità;
- il cosiddetto “quadro indiziario” dell'Ufficio è composto da circostanze di contesto (bilanci del fornitore, procedura penale, flussi finanziari del fornitore), che non dimostrano la mancata consegna né si correlano a un ritorno economico verso Ricorrente_1;
- sopravviene (ed è stato prodotto anche nel presente giudizio) il Decreto di Archiviazione del GIP di Pavia
(R.G.N.R. 2025/1500 – R.G.G.I.P. 2025/3143), che – con formula “il fatto non sussiste”
– valorizza proprio la tracciabilità interna di Ricorrente_1 e consente di inferire la veridicità delle operazioni: elemento probatorio qualificato che smentisce l'assunto della falsificazione generalizzata;
- ricorrono i presupposti per la condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 546/1992), per la resistenza in giudizio fondata su automatismi presuntivi e su accuse gravissime non supportate da alcuna prova. Si riporta alle censure del ricorso, insiste per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le doglianze dedotte dalla ricorrente risultano fragili e privi di elementi probatori.
Il puntuale quadro indiziario nel suo complesso non risulta minimamente scalfito, la ricorrente con documentazione prodotta “postuma” cerca di sminuire la rilevanza probatoria del VC della GdiF del 13 gennaio 2023.
La stessa ricorrente conferma “che nulla” risulta nel Processo Verbale di Constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia Seregno in data 13 gennaio 2023, precisamente la ricorrente a pag. 3 ricorso introduttivo, così scrive (si riporta testualmente);” Inoltre, i verificatori della Guardia di Finanza non hanno tenuto conto e quindi non hanno esaminato – né tantomeno allegato al p.v.c.- tutta una serie di elementi richiesti ed esibiti dalla Ricorrente_1 S.p.A., elementi che attestano la veridicità ed effettività delle operazioni etichettate come inesistenti. La Società è infatti dotata di un sistema di pesata con annesso sistema fotografico con i quali viene riscontrato e poi conservato, per ogni operazione di carico e scarico dei materiali oggetto delle operazioni commerciali che avvengono nella sede operativa della Ricorrente_1
., la data, l'orario, il numero di targa del trasportatore e le quantità dei materiali acquistati. Come dato atto a pagg. 6 e 7 del p.v.c., nel corso della verifica fiscale sono state richieste al contribuente ed acquisite le fatture contestate, corredate di D.D.T., formulari, pesate, foto e contabili di pagamento. Quest'ultima documentazione (ed in particolare le foto, tanto del materiale, quanto dei trasportatori e dei mezzi di trasporto), come si avrà modo di spiegare dettagliatamente in seguito, dimostra in maniera inconfutabile che le operazioni che i verificatori hanno ritenuto come oggettivamente inesistenti, e quindi mai avvenute, sono invece state realmente effettuate: Ricorrente_1 S.p.A. ha infatti effettivamente acquistato il materiale oggetto delle fatture contestate:
Si ribadisc, e che ne citato VC non risulta nulla della tanta invocata documentazione prodotta alla GdiF, ed ora allegata al ricorso, la stessa per l'ufficio risulta potenzialmente, se non certamente falsificata.
La ricorrente dimentica, “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio ed è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
La ricorrente ha solo dedotto la lagnanza, ma, non risulta proposta querela di falso, con la conseguenza, che nessuna valenza probatoria assumono i documenti prodotti: formulari rifiuti, DDT, controlli radiometrici, report di pesata automatizzati, fotografie dello scarico con timestamp e numerazione progressiva, riscontri email, pagamenti tracciati, prospetti di riconciliazione acquisto-rivendita e dichiarazioni dei dipendenti, documenti allegati al ricorso introduttivo.
Quanto prodotto dalla ricorrente, nel tentativo di "riscrivere il VC" , si scontra con le risultanze della sentenza del GUP del Tribunale di Monza n. 1228/2024 del 29 novembre 2024, allegata al ricorso dalla ricorrente. La stessa, infatti, fornisce la prova non solo del meccanismo fraudolento, ma anche della falsa documentazione predisposta: infatti, a pag. 56, si legge “anche gli interrogatori di vari indagati hanno fornito ampie conferme all'esistenza del meccanismo fraudolento, svelandone ogni passaggio. Su tutti, rilevano le dichiarazioni di Nominativo_4, il quale ha confermato l'evoluzione in tre fasi del meccanismo di frode fiscale;
ha confermato che Nominativo_5 e Nominativo_6 operavano come spalloni per andare all'estero a ritirare i soldi in contanti, ha descritto il ruolo delle società estere, ha spiegato come si predisponeva la falsa documentazione in modo da far apparire tutto perfetto a livello cartolare e formale (formulario rifiuti, controllo radiometrico, pesata, lo stratagemma del camion comunque pieno a metà etc).
Per quanto riguarda la citata sentenza tanto invocata dalla ricorrente, nessuna efficacia assume, trattandosi di annualità diverse, la sentenza non comprende l'annualità in esame 2018.
Osserva il collegio che l'ufficio ha dato prova, con specifico riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; conf. Cass. n. 18118 del 14/09/2016). Grava, invece, sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del
2021, cit.; Cass. n. 14025 del 2024).
Nel caso in esame, gli elementi offerti dall'ufficio risultano gravi precisi e concordanti.
La documentazione prodotta dalla ricorrente in sede contenziosa non può essere ritenuta probatoria.
Priva di pregio risulta la censura della ricorrente relativa alla dichiarazione resa dal difensore avv. Difensore_1
.” Chiedo che sia concesso alla società un congruo termine necessario e sufficiente per potere esaminare tutti gli elementi su cui sono basate le contestazioni mosse in questo verbale…. Gli acquisti sono effettivi e reali…la merce è stata effettivamente pagata al fornitore…Non ho altro da aggiungere”.
La ricorrente non ha presentato osservazioni al VC, atto amministrativo.
Il contraddittorio con l'ufficio risulta correttamente instaurato.
Nel caso in esame, nessun giudizio può essere reso avverso il VC, come già rilevato, la ricorrente ha solo dedotto doglianze verso il VC , ma non risulta proposta querela di falso.
Il processo tributario ha carattere impugnatorio e come statuito dalla Corte di Legittimità, (cass. n. 3793/25 in motiv.) “ Questa Corte (cfr. Cass. 20/02/2013, n. 4145) ha già avuto modo di precisare che il giudizio davanti alle (commissioni tributarie) ora Corti di Giustizia riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 (e, prima, nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi. Pertanto la valutazione relativa alla dichiarazione resa dal difensore avv. Difensore_1 nel VC della GdiF, è dunque incompatibile con la struttura del processo, atteso il suo carattere impugnatorio;
l'indirizzo è stato successivamente ribadito ed è ormai del tutto consolidato (cfr. Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 31/08/2022, n. 25635).
Per quanto riguarda il decreto di Archiviazione del GIP di Pavia perché il fatto non sussiste, non esplica efficacia in questo processo per due motivi.
Primo motivo, le prove nel processo tributario e penale sono diverse, nel processo tributario, bastano come nel caso in esame, indizi gravi, precisi e concordanti.
Nella richiesta del PM di Pavia di Archiviazione prodotta dalla ricorrente, concludeva. ” Il quadro probatorio
è quantomeno incerto, sicchè non è possibile formulare un ragionevole prognosi di condanna”.
E' di tutta evidenza, che la ricorrente non ha fornito piena prova sulla veridicità delle operazioni contestate.
Secondo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, La Suprema Corte di Legittimità (cass.
16042/25 in motiv.) ha statuito quanto segue:“Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass.
04/08/2020, n. 16649). A ciò deve aggiungersi che il decreto di archiviazione è estraneo all'ambito di applicazione anche dell'art. 21 d.lgs. n. 87 del 2024 che, nell' escludere il regime c.d. del doppio binario, ha fatto riferimento alle sole sentenze di assoluzione rese a seguito di dibattimento. Inoltre, anche la questione rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025 ha ad oggetto la possibile rilevanza nel giudizio tributario delle sentenze penali di assoluzione pronunziate ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. e giammai del decreto di archiviazione”.
Si aggiunge, che le Sezioni Unite della Suprema Corte Cassazione, con ordinanza Interlocutoria n . 31961 dep. 09 dicembre 2025, , ha chiarito che la definizione della questione relativa agli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario ai sensi dell'art. 21-bis del Dlgs n. 74/2000 (c.d. giudicato penale tributario) richiede la previa decisione delle questioni di legittimità costituzionale già sollevate da diverse Corti di giustizia tributaria.
Si conferma anche il rilievo 2. La sanzione per operazioni soggettivamente inesistenti, è prevista dall'articolo
6, comma 9 bis3, D.Lgs. n. 471/1997 ( in vigore alla data dell'atto impositivo) a prevedere espressamente l'applicazione della sanzione nella misura compresa fra il cinque ed il dieci per cento dell'imponibile per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili.
Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Alla luce di quanto sopra il ricorso rigettato il ricorso, con conferma integrale degli accertamenti impugnati.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese a carico del soccombente che si liquidano in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1901/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0E1D00035/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB061D00036/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C1D00037/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Difensore_1 giusta procura apposta in calce al ricorso.
Contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia.
Per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TMB0E1D00035/2024 , n. TMB061D00036/2024 e n.
TMB0C1D00037/2024 per l'anno d'imposta 2018, notificati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Grandi Contribuenti in data 27 dicembre 2024, emessi ai fini IRES, IRAP e IVA.
Premette che in data 24 novembre 2024, la società ha presentato osservazioni e deduzioni difensive ex art.
6-bis della legge 212/2000, con le quali ha rappresentato la circostanza in base alla quale le indagini penali su cui si poggiava il processo verbale di constatazione erano state definite, rispetto alla Ricorrente_1, con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, pronunciata dal GUP del Tribunale di Monza;
l'evidenza delle prove prodotte dal contribuente circa l'affettività delle operazioni (si tratta di un poderoso compendio di prove dirette – foto delle consegne della merce, documenti prodotti dal sistema di pesatura attestanti data ora e peso della merce scaricata, testimonianze dei dipendenti – e indirette – ricostruzione analitica dei movimenti di uscita/vendita della medesima merce a clienti di Ricorrente_1); la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento del contribuente attestata dalla ricezione e dall'analisi, prima di intraprendere rapporti commerciali con il fornitore specifico. In data 27 dicembre In data 9 gennaio 2025 Ricorrente_1 ha notificato all'Ufficio istanza di accertamento con adesione. In data 28 febbraio 2025, il procedimento di adesione si è concluso con esito negativo.
Contesta gli avvisi ed eccepisce in Diritto:
1. Infondatezza e illegittimità degli avvisi di accertamento – violazione e falsa applicazione dell'artt. 74 del D.p.r. 633/1972, dell'art. 6 D.lgs. n. 471/1997, dell'art. 109 del Tuir –– effettività e veridicità delle operazioni commerciali.
In merito, va detto che la Guardia di Finanza Compagnia Seregno – Sezione Operativa Volante ha intrapreso una verifica fiscale nei confronti della Ricorrente_1 S.p.A. a seguito delle indagini di natura penale effettuate nell'ambito del proc. pen. Numero_1 pendente presso la Procura della Repubblica di Monza, in cui viene contestata una asserita associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari ad alcune società facenti capo a membri della famiglia Nominativo_1. Vale la pena sottolineare che l'indagine riguarda un vasto numero di soggetti, praticamente tutti i clienti delle società riconducibili alla famiglia Nominativo_1. Nel caso che ci riguarda, la Ricorrente_1 ha intrattenuto rapporti commerciali con la Società_1 s.r.l. negli anni 2018 e 2019.
Alla consegna del VC , è intervenuto il difensore della Società, il quale il 13 gennaio 2023 si è recato presso gli uffici della Guardia di Finanza di Seregno con l'intento di interloquire con i verificatori. In tale occasione, i verificatori hanno proceduto alla chiusura della verifica fiscale, notificando il relativo processo verbale di constatazione con il quale sono state rilevate violazioni per i periodi di imposta dal 2016 al 2019 per fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Precisa che nel corso della verifica fiscale sono state richieste al contribuente ed acquisite le fatture contestate, corredate di D.D.T., formulari, pesate, foto e contabili di pagamento. Nello specifico, gli stessi documenti riferiti alle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. sono stati acquisiti agli atti in quanto già oggetto di sequestro eseguito il 23 maggio 2019 . Quest'ultima documentazione (ed in particolare le foto, tanto del materiale, quanto dei trasportatori e dei mezzi di trasporto), come si avrà modo di spiegare dettagliatamente in seguito, dimostra in maniera inconfutabile che le operazioni che i verificatori hanno ritenuto come oggettivamente inesistenti, e quindi mai avvenute, sono invece state realmente effettuate: Ricorrente_1 S. p.A. ha infatti effettivamente acquistato il materiale oggetto delle fatture contestate. Ciononostante, la Guardia di Finanza di Seregno non fa menzione di tale documentazione e, cosa più grave, non l'ha allegata al p.v.c.
La Guardia di Finanza così facendo ha disatteso i doveri posti a base dell'azione amministrativa, così come previsto e garantito dall'art. 97 della Costituzione. L'organo ispettivo, infatti, nell'effettuare l'istruttoria nell'ambito di una verifica fiscale, nel rispetto del principio di efficacia, deve perseguire l'interesse pubblico e per fare ciò non può, con un atteggiamento parziale, evitare di menzionare e allegare la documentazione probatoria richiesta al contribuente e da questo prodotta. Il modo con cui la Guardia di Finanza di Seregno
è giunta alla redazione del p.v.c. infatti non rispetta il principio di imparzialità dell'azione amministrativa che implica l'assunzione da parte della pubblica amministrazione di una posizione imparziale e obiettiva nell'attuazione dell'interesse pubblico, come richiesto dall'art. 97 Cost.
Oltre alle prove documentali, la difesa della contribuente ha prodotto dichiarazioni assunte da alcuni dipendenti, in base allo schema delle indagini difensive disciplinate dalle norme del codice di procedura penale alle quali gli art. 70 D.P.R. n. 600/73 e art. 75 D.P.R. 633/72 espressamente rimandano. (doc. 17 e doc. 18 e doc.19.
Pertanto, laddove esiste la prova dell'arrivo, della consegna della merce e della sua rivendita e, quindi, della sua generazione di ricavi specifici, francamente non è comprensibile il ricorso ad argomenti, peraltro di natura presuntiva.
In altre parole, se esistono fotografie dello scarico merci, dei mezzi che le hanno trasportate, dei conducenti, se esistono prove che attestano il giorno, l'ora, il peso, la quantità e la qualità delle merci scaricate con riferimento a trasporti specificamente collegati alle fatture che si contestano come inesistenti, ebbene bisognerebbe provare che tutto ciò sia una messa in scena o qualcosa di simile per poterlo ignorare o considerare irrilevante.
Per il rilievo B- L'Ufficio contesta alla società l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente false emesse per l'anno 2018 da Società_2 di Nominativo_2.
Per il citato rilievo l'Ufficio, “ritiene che, per il periodo d'imposta 2018, analogamente alle precedenti annualità
(2016 e 2017), per le quali, in relazione alla medesima fattispecie, si è chiusa con esito positivo la procedura conciliativa (avviso di accertamento n. T9V03D200061/2023 – periodo d'imposta 2016) e di accertamento con adesione (avviso di accertamento n. TMB061D00158/2023 – periodo d'imposta 2017), non vi siano le condizioni per sostenere il recupero impositivo dell'Iva detratta dalla Ricorrente_1 S.p.A. attraverso il meccanismo del reverse charge ed afferente i predetti acquisti tenuto conto che dalle indagini eseguite non sono emersi elementi atti ad accertare la consapevolezza di Ricorrente_1 dell'inesistenza soggettiva della ditta individuale”.
Sottolinea che non vi è prova della consapevolezza del contribuente circa la natura soggettivamente inesistente delle fatture emesse da Società_2, nessuna sanzione può essere applicata a Ricorrente_1.
Rileva inoltre, che si ravvisano gli elementi per chiedere la condanna dell'Ufficio al risarcimento dei danni nei confronti della società contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclude di volere accogliere ricorso, - annullare gli avvisi di accertamento impugnati in quanto illegittimi e/o infondati;
- condannare l'ufficio al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c;
Con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
La DR della Lombardia, ritualmente costituitasi, precisa che gli atti impositivi traggono origine dal Processo
Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia Seregno in data 13 gennaio 2023 nei confronti della Ricorrente_1 S.p.a., nonché dalla segnalazione dell'11 ottobre 2023 (prot. 113553/2023) emessa dalla Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Controlli, e dalla segnalazione del 23 marzo 2023 (prot. 53828/2023) emessa dalla Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Controlli 2 . Dagli atti di cui sopra è emerso che nel 2018-2019 la Ricorrente_1 S.p.a., svolgente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami, ha ricevuto fatture relative alla vendita di materiali e rottami ferrosi da parte della Società_1 S.r.l., impresa riconducibile alla famiglia Nominativo_1. Tali fatture sono risultate riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti. Dagli atti sopra richiamati è, altresì, emerso che relativamente al periodo d'imposta 2018, la Ricorrente_1 S.p.a. ha ricevuto fatture, in regime di non imponibilità ex art. 74 del D.p.r. 633/72, anche dalla Società_2 di Nominativo_2, fatture soggettivamente inesistenti.
Per il rilievo A): Prima di procedere all'esame della censura formulata dalla ricorrente, la quale deduce l'esistenza delle operazioni commerciali oggetto delle fatture contestate dall'Ufficio, è necessario chiarire gli elementi risultanti dagli atti dell'Ufficio a carico della Ricorrente_1 e a fondamento della pretesa impositiva, con particolare riguardo al VC redatto dalla Guardia di Finanza di Seregno in data 13 gennaio 2023 e al relativo allegato nr. 13 dello stesso, ossia lo stralcio dell'annotazione di P.G. n. 40032 del 21 gennaio 2021.
Il predetto processo verbale di constatazione fa seguito alle risultanze di indagine relative al procedimento penale Numero_1, pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, nell'ambito del quale è stata accertata l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari in un contesto transnazionale attiva dal 2013, composta dal gruppo familiare della famiglia Nominativo_1, ciascuno con un ruolo ed un livello di potere decisionale, operante nel settore dei rottami ferrosi. Le società italiane facenti formalmente capo al gruppo familiare (fra le quali d.i. Nominativo_3, Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l. Società_5 S.r.l. e Società_1 S.r.l.), fungevano da centro nevralgico di tutto il sistema fraudolento svelato ed operavano da "filtro" tra le società cartiere italiane (ed estere) e i clienti finali - tra i quali la ricorrente Ricorrente_1 S.p.a.- ritenuti reali beneficiari della frode. Il meccanismo fraudolento ha consentito a tali soggetti di beneficiare di fatture di acquisto al fine di permettere l'abbattimento del reddito nonché di creare provviste di denaro contante. Il volume d'affari delle società "filtro" per la quasi totalità veniva generato dalla rivendita di materiali ferrosi che risultavano acquistati solo "sulla carta", in un primo momento mediante il ricorso alle autofatture (per il 2013 e parte del 2014 ad opera soprattutto della d.i. Nominativo_3) e successivamente effettuando detti acquisti da società nazionali e/o estere rivelatesi, a tutti gli effetti vere e proprie "cartiere". Le fatture di acquisto delle società "filtro" venivano dunque ritenute inesistenti con la logica conseguenza che anche le fatture di vendita emesse nei confronti dei clienti coinvolti, individuati anche attraverso l'ausilio di indagini di natura tecnica, sono state considerate inesistenti. La Ricorrente_1 S.p.a. risulta aver ricevuto nel 2018 e 2019 fatture dalla Società_1 S. r.l., aventi ad oggetto la vendita di materiale e rottami ferrosi che sono state considerate oggettivamente inesistenti per le motivazioni di cui all'informativa di PG allegata al VC stesso. Per meglio comprendere tali motivazioni, nonché il meccanismo fraudolento adottato dalle società riconducibili alla famiglia Nominativo_1, volto anche alla creazione di provviste di denaro contante, si riportano in nota alcuni passaggi salienti contenuti nell'annotazione di P.G. n. 40032 del 21 gennaio 2021, il cui stralcio, allegato 13 del VC, si richiama integralmente.
Si evidenzia altresì che i fatti oggetto dell'attività fraudolenta posta in essere dalla famiglia Nominativo_1 ed in particolare dalla Società_1 S.r.l., di cui alle risultanze d'indagine, sono riepilogati con dovizia all'interno degli avvisi di accertamento che si richiamano integralmente . Si segnalano altresì le plurime segnalazioni emesse dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti indicate nel VC, e a cui ci si riporta, afferenti gli accertamenti eseguiti sul conto di una serie di fornitori della Ricorrente_1 per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti , a riprova del fatto che la Ricorrente_1 ha operato con plurimi fornitori sospetti.
Dalle evidenze investigative risulta che tutte le aziende della famiglia Nominativo_1 abbiano avuto un ruolo di mere imprese “filtro”; gli acquisti effettuati dalle stesse sono stati eseguiti da fornitori rivelatisi vere e proprie
“CARTIERE” in quanto privi di una reale struttura operativa e commerciale oltre a non aver assolto i vari obblighi tributari, in modo da non giustificare i volumi di vendite documentati con le relative fatture;
tali acquisti, ritenuti oggettivamente inesistenti, hanno rappresentato la quasi totalità degli acquisti effettuati dalle aziende riconducibili ai Nominativo_1.
Quanto ai formulari rifiuti uniti alle fatture di acquisto: al di là di quanto rilevato dagli accertatori, ossia che il trasportatore della merce è la stessa Società_1 S.r.l., eccetto alcuni casi in cui la merce risulta trasportata dalla società Società_3 S.r.l., quest'ultima facente sempre capo ai membri della famiglia Nominativo_1 e coinvolta nel sistema fraudolento progettato dai Nominativo_1, ciò che rileva e va attenzionato è la stessa sentenza del GUP del Tribunale di Monza n. 1228/2024 del 29 novembre 2024, allegata al ricorso dalla ricorrente . La stessa, infatti, fornisce la prova non solo del meccanismo fraudolento, ma anche della falsa documentazione predisposta: infatti, a pag. 56, si legge “anche gli interrogatori di vari indagati hanno fornito ampie conferme all'esistenza del meccanismo fraudolento, svelandone ogni passaggio. Su tutti, rilevano le dichiarazioni di Nominativo_4, il quale ha confermato l'evoluzione in tre fasi del meccanismo di frode fiscale;
ha confermato che Nominativo_5 e Nominativo_6 operavano come spalloni per andare all'estero a ritirare i soldi in contanti, ha descritto il ruolo delle società estere, ha spiegato come si predisponeva la falsa documentazione in modo da far apparire tutto perfetto a livello cartolare e formale (formulario rifiuti, controllo radiometrico, pesata, lo stratagemma del camion comunque pieno a metà etc). Cartina di tornasole della circostanza di particolare rilevanza sopra evidenziata è il fatto che, in via consequenziale, l'intera documentazione afferente al trasporto del materiale effettuato dalla Nominativo_1 e, dunque, dalla Società_1 S.r.l. risulta potenzialmente, se non certamente falsificata!
Nel caso oggetto del presente giudizio si evidenzia che tutte le prescrizioni normative in tema di attuazione del principio del contraddittorio in fase di verifica, e anche successivamente, sono state osservate.
Per quanto riguarda il rilievo B) sanzione per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio evidenzia che
è la stessa disposizione di cui all'articolo 6, comma 9 bis3, D.Lgs. n. 471/1997 (come in vigore alla data dell'atto impositivo) a prevedere espressamente l'applicazione della sanzione nella misura compresa fra il cinque ed il dieci per cento dell'imponibile per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili. Quanto alle ragioni si fa espresso rinvio alla sentenza n. 22727 del 20 luglio 2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di violazioni Iva in regime di reverse charge, e alle argomentazioni sostenute nel paragrafo 3 del rilievo 1 dell'accertamento IVA.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nella memoria la ricorrente la ricorrente riporta la Sintesi dei punti decisivi della controversia e le principali criticità delle controdeduzioni: - la pretesa erariale nega l'effettività delle forniture 2018 di rottami acquistati da Società_1 S.r.l. e recupera costi/Iva assumendo operazioni oggettivamente inesistenti;
- Ricorrente_1 ha prodotto un compendio probatorio che, per contenuto e natura, dimostra la movimentazione fisica: formulari rifiuti, DDT, controlli radiometrici, report di pesata automatizzati, fotografie dello scarico con timestamp e numerazione progressiva, riscontri email, pagamenti tracciati, prospetti di riconciliazione acquisto→rivendita e dichiarazioni dei dipendenti (indagini difensive);
- l'Ufficio, pur richiamando i principi sull'onere della prova, si limita a definire tali elementi “esclusivamente formali” e a prospettare una “potenziale falsificazione” in blocco, senza confutazioni specifiche né elementi tecnici di inattendibilità;
- il cosiddetto “quadro indiziario” dell'Ufficio è composto da circostanze di contesto (bilanci del fornitore, procedura penale, flussi finanziari del fornitore), che non dimostrano la mancata consegna né si correlano a un ritorno economico verso Ricorrente_1;
- sopravviene (ed è stato prodotto anche nel presente giudizio) il Decreto di Archiviazione del GIP di Pavia
(R.G.N.R. 2025/1500 – R.G.G.I.P. 2025/3143), che – con formula “il fatto non sussiste”
– valorizza proprio la tracciabilità interna di Ricorrente_1 e consente di inferire la veridicità delle operazioni: elemento probatorio qualificato che smentisce l'assunto della falsificazione generalizzata;
- ricorrono i presupposti per la condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 546/1992), per la resistenza in giudizio fondata su automatismi presuntivi e su accuse gravissime non supportate da alcuna prova. Si riporta alle censure del ricorso, insiste per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, le doglianze dedotte dalla ricorrente risultano fragili e privi di elementi probatori.
Il puntuale quadro indiziario nel suo complesso non risulta minimamente scalfito, la ricorrente con documentazione prodotta “postuma” cerca di sminuire la rilevanza probatoria del VC della GdiF del 13 gennaio 2023.
La stessa ricorrente conferma “che nulla” risulta nel Processo Verbale di Constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia Seregno in data 13 gennaio 2023, precisamente la ricorrente a pag. 3 ricorso introduttivo, così scrive (si riporta testualmente);” Inoltre, i verificatori della Guardia di Finanza non hanno tenuto conto e quindi non hanno esaminato – né tantomeno allegato al p.v.c.- tutta una serie di elementi richiesti ed esibiti dalla Ricorrente_1 S.p.A., elementi che attestano la veridicità ed effettività delle operazioni etichettate come inesistenti. La Società è infatti dotata di un sistema di pesata con annesso sistema fotografico con i quali viene riscontrato e poi conservato, per ogni operazione di carico e scarico dei materiali oggetto delle operazioni commerciali che avvengono nella sede operativa della Ricorrente_1
., la data, l'orario, il numero di targa del trasportatore e le quantità dei materiali acquistati. Come dato atto a pagg. 6 e 7 del p.v.c., nel corso della verifica fiscale sono state richieste al contribuente ed acquisite le fatture contestate, corredate di D.D.T., formulari, pesate, foto e contabili di pagamento. Quest'ultima documentazione (ed in particolare le foto, tanto del materiale, quanto dei trasportatori e dei mezzi di trasporto), come si avrà modo di spiegare dettagliatamente in seguito, dimostra in maniera inconfutabile che le operazioni che i verificatori hanno ritenuto come oggettivamente inesistenti, e quindi mai avvenute, sono invece state realmente effettuate: Ricorrente_1 S.p.A. ha infatti effettivamente acquistato il materiale oggetto delle fatture contestate:
Si ribadisc, e che ne citato VC non risulta nulla della tanta invocata documentazione prodotta alla GdiF, ed ora allegata al ricorso, la stessa per l'ufficio risulta potenzialmente, se non certamente falsificata.
La ricorrente dimentica, “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio ed è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
La ricorrente ha solo dedotto la lagnanza, ma, non risulta proposta querela di falso, con la conseguenza, che nessuna valenza probatoria assumono i documenti prodotti: formulari rifiuti, DDT, controlli radiometrici, report di pesata automatizzati, fotografie dello scarico con timestamp e numerazione progressiva, riscontri email, pagamenti tracciati, prospetti di riconciliazione acquisto-rivendita e dichiarazioni dei dipendenti, documenti allegati al ricorso introduttivo.
Quanto prodotto dalla ricorrente, nel tentativo di "riscrivere il VC" , si scontra con le risultanze della sentenza del GUP del Tribunale di Monza n. 1228/2024 del 29 novembre 2024, allegata al ricorso dalla ricorrente. La stessa, infatti, fornisce la prova non solo del meccanismo fraudolento, ma anche della falsa documentazione predisposta: infatti, a pag. 56, si legge “anche gli interrogatori di vari indagati hanno fornito ampie conferme all'esistenza del meccanismo fraudolento, svelandone ogni passaggio. Su tutti, rilevano le dichiarazioni di Nominativo_4, il quale ha confermato l'evoluzione in tre fasi del meccanismo di frode fiscale;
ha confermato che Nominativo_5 e Nominativo_6 operavano come spalloni per andare all'estero a ritirare i soldi in contanti, ha descritto il ruolo delle società estere, ha spiegato come si predisponeva la falsa documentazione in modo da far apparire tutto perfetto a livello cartolare e formale (formulario rifiuti, controllo radiometrico, pesata, lo stratagemma del camion comunque pieno a metà etc).
Per quanto riguarda la citata sentenza tanto invocata dalla ricorrente, nessuna efficacia assume, trattandosi di annualità diverse, la sentenza non comprende l'annualità in esame 2018.
Osserva il collegio che l'ufficio ha dato prova, con specifico riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; conf. Cass. n. 18118 del 14/09/2016). Grava, invece, sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del
2021, cit.; Cass. n. 14025 del 2024).
Nel caso in esame, gli elementi offerti dall'ufficio risultano gravi precisi e concordanti.
La documentazione prodotta dalla ricorrente in sede contenziosa non può essere ritenuta probatoria.
Priva di pregio risulta la censura della ricorrente relativa alla dichiarazione resa dal difensore avv. Difensore_1
.” Chiedo che sia concesso alla società un congruo termine necessario e sufficiente per potere esaminare tutti gli elementi su cui sono basate le contestazioni mosse in questo verbale…. Gli acquisti sono effettivi e reali…la merce è stata effettivamente pagata al fornitore…Non ho altro da aggiungere”.
La ricorrente non ha presentato osservazioni al VC, atto amministrativo.
Il contraddittorio con l'ufficio risulta correttamente instaurato.
Nel caso in esame, nessun giudizio può essere reso avverso il VC, come già rilevato, la ricorrente ha solo dedotto doglianze verso il VC , ma non risulta proposta querela di falso.
Il processo tributario ha carattere impugnatorio e come statuito dalla Corte di Legittimità, (cass. n. 3793/25 in motiv.) “ Questa Corte (cfr. Cass. 20/02/2013, n. 4145) ha già avuto modo di precisare che il giudizio davanti alle (commissioni tributarie) ora Corti di Giustizia riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 (e, prima, nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi. Pertanto la valutazione relativa alla dichiarazione resa dal difensore avv. Difensore_1 nel VC della GdiF, è dunque incompatibile con la struttura del processo, atteso il suo carattere impugnatorio;
l'indirizzo è stato successivamente ribadito ed è ormai del tutto consolidato (cfr. Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 31/08/2022, n. 25635).
Per quanto riguarda il decreto di Archiviazione del GIP di Pavia perché il fatto non sussiste, non esplica efficacia in questo processo per due motivi.
Primo motivo, le prove nel processo tributario e penale sono diverse, nel processo tributario, bastano come nel caso in esame, indizi gravi, precisi e concordanti.
Nella richiesta del PM di Pavia di Archiviazione prodotta dalla ricorrente, concludeva. ” Il quadro probatorio
è quantomeno incerto, sicchè non è possibile formulare un ragionevole prognosi di condanna”.
E' di tutta evidenza, che la ricorrente non ha fornito piena prova sulla veridicità delle operazioni contestate.
Secondo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, La Suprema Corte di Legittimità (cass.
16042/25 in motiv.) ha statuito quanto segue:“Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass.
04/08/2020, n. 16649). A ciò deve aggiungersi che il decreto di archiviazione è estraneo all'ambito di applicazione anche dell'art. 21 d.lgs. n. 87 del 2024 che, nell' escludere il regime c.d. del doppio binario, ha fatto riferimento alle sole sentenze di assoluzione rese a seguito di dibattimento. Inoltre, anche la questione rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025 ha ad oggetto la possibile rilevanza nel giudizio tributario delle sentenze penali di assoluzione pronunziate ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. e giammai del decreto di archiviazione”.
Si aggiunge, che le Sezioni Unite della Suprema Corte Cassazione, con ordinanza Interlocutoria n . 31961 dep. 09 dicembre 2025, , ha chiarito che la definizione della questione relativa agli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario ai sensi dell'art. 21-bis del Dlgs n. 74/2000 (c.d. giudicato penale tributario) richiede la previa decisione delle questioni di legittimità costituzionale già sollevate da diverse Corti di giustizia tributaria.
Si conferma anche il rilievo 2. La sanzione per operazioni soggettivamente inesistenti, è prevista dall'articolo
6, comma 9 bis3, D.Lgs. n. 471/1997 ( in vigore alla data dell'atto impositivo) a prevedere espressamente l'applicazione della sanzione nella misura compresa fra il cinque ed il dieci per cento dell'imponibile per le operazioni inesistenti astrattamente imponibili.
Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito o superato.
Alla luce di quanto sopra il ricorso rigettato il ricorso, con conferma integrale degli accertamenti impugnati.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese a carico del soccombente che si liquidano in € 6.000,00 oltre accessori di legge.